Accettare l’eredità con beneficio d’inventario, funziona davvero?

Il caso posto all’attenzione di chi scrive potrebbe riassumersi nella seguente domanda: “I creditori del defunto possono aggredire il patrimonio personale dell’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario?”
Procediamo con ordine.

Cosa significa accettare l’eredità con “beneficio di inventario”?

L’art. 470 c.c. stabilisce che l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o anche col beneficio di inventario.
Ebbene, la prima forma di accettazione di eredità comporta la c.d. “confusione” patrimoniale. Vale a dire che il patrimonio del defunto si confonde definitivamente con quello personale dell’erede e tale circostanza produrrà l’effetto rilevantissimo che l’erede medesimo sarà tenuto, in luogo del de cuius, al pagamento di tutti i debiti ereditari (e questo anche se l’ammontare dei debiti ereditari e superiore al valore positivo dell’intera eredità).

Diversamente con l’accettazione dell’eredità con “beneficio di inventario” l’erede impedisce la suddetta confusione patrimoniale e mantiene distinto il proprio patrimonio da quello del de cuius.
Tale separazione gli consentirà in effetti di saldare tutti i debiti ereditari, compresi i legati, le disposizioni modali (gli oneri testamentari), le spese funerarie ed ogni altra passività, soltanto entro il valore dei beni pervenutigli per successione.

Questo tipo di accettazione dell’eredità rappresenta però una fattispecie a “formazione progressiva” ovvero non si conclude con il compimento di un unico atto ma necessario procedere con una pluralità di atti per realizzarla. Infatti, per produrre i propri effetti, l’accettazione c.d. beneficiata deve necessariamente essere preceduta o seguita dalla redazione di un apposito inventario che dovrà contenere una dettagliata descrizione di tutti i singoli beni, i crediti e i debiti che sono ricompresi nell’asse ereditario.

Una volta effettuata la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, si procede sia alla sua iscrizione nel registro delle successioni, sia alla sua trascrizione nei registri immobiliari al fine di garantire la conoscibilità di tale evento nei confronti del ceto creditorio del defunto.

Quali effetti produce l’accettazione con beneficio di inventario?

Come brevemente accennato sopra, l’effetto principale dell’accettazione con beneficio di inventario è proprio quello di tenere distinto il patrimonio del defunto dal patrimonio personale dell’erede.

In altri termini, una volta accettata l’eredità con beneficio, ci si ritrova dinanzi a due distinte masse patrimoniali:
a) la prima, costituita dal patrimonio personale dell’erede.
Tale massa sarà liberamente aggredibile dai creditori personali dell’erede medesimo a mezzo di esecuzione forzata.
b) la seconda, composta invece dai beni ereditari.
Tale massa sarà invece aggredibile da ogni tipologia di creditore.

E’ bene tuttavia precisare che nel caso vi sia un concorso tra i creditori personali dell’erede ed i creditori ereditari a prevalere saranno questi ultimi essendo i primi posposti ai secondi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 490 c.c. “l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte”.

Nonostante in dottrina vi sia un vivace dibattito intorno al significato e agli effetti della norma in questione, si ritiene che la stessa confermi un dato di fondamentale importanza ovvero sia che l’accettazione beneficiata non produce i propri effetti soltanto sotto il profilo contabile ma anche sotto l’aspetto reale.
In altri termini, in caso di accettazione con beneficio di inventario, l’erede ottiene comunque la piena titolarità dei beni ereditari.

A ciò va aggiunto un dato ancor più importante.
La medesima norma sopra richiamata afferma espressamente che “l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore di beni a lui pervenuti”.

Ne consegue pertanto che:
a) l’erede che accetta con beneficio di inventario risponderà dei debiti ereditari non oltre il valore dei beni ottenuti per successione ossia “intra vires hereditatis”;
b) ogni debito ereditario sarà pagato “con i beni ereditari” e fino alla concorrenza del loro valore. I beni facenti parte del patrimonio personale dell’erede non saranno toccati.

Inoltre, come già detto, mentre i creditori dell’eredità non avranno alcuna possibilità di azione sul patrimonio personale dell’erede beneficiato, i creditori personali dell’erede potranno soddisfarsi sui beni presenti nell’asse ereditario soltanto una volta che i creditori ereditari abbiano soddisfatto i propri crediti per intero.

Questi ultimi vantano anche un autonomo diritto a far valere la “separazione dei beni”, per il caso in cui l’erede decada dal beneficio dell’inventario perdendo i vantaggi della separazione patrimoniale (artt. 512 e ss. c.c.).

Infine, ai sensi dell’art. 2830 c.c., nell’ipotesi in cui l’eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario, non possano essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni appartenenti all’asse ereditario. Ciò neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.

L’intento della legge è chiaramente quello di tutelare la parità di condizioni tra i creditori ereditari (c.d. par condicio creditorum) che potrebbe invece essere pregiudicata qualora fosse concessa la possibilità di aggredire i beni facenti parte dell’eredità.

Il creditore può aggredire il patrimonio personale dell’erede che ha accettato con beneficio di inventario?

Tornando al caso affrontato, l’erede, malgrado avesse diligentemente posto in essere tutti gli adempimenti normativi (iscrizione e trascrizione dell’accettazione – formazione e trascrizione dell’inventario), veniva comunque raggiunto da un atto di precetto da parte di un creditore ereditario.

Ebbene secondo un diffuso orientamento della Cassazione, una volta intervenuta l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario con l’adempimento delle descritte formalità, non è più possibile per i creditori del defunto procedere nei confronti dell’erede con il pignoramento, dovendosi infatti lasciare il passo alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e ss. c.c.. Pertanto, la notifica dell’atto di precetto – quale atto che anticipa l’esecuzione forzata ed intima il pagamento del quantum dovuto – è da ritenersi nulla con la possibilità per l’erede di proporre vittoriosamente la relativa opposizione.

Ma attenzione!
E’ doveroso precisare che, malgrado tale importante tutela, l’erede potrebbe comunque essere raggiunto da un atto di citazione mediante la quale i creditori dell’eredità propongono invece un’azione di accertamento o di condanna.

Un’ipotesi particolare

La protezione garantita dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario cade nel momento in cui l’erede accettante proceda alla vendita di un cespite ereditario e con il ricavato della vendita acquisti un nuovo immobile.
Tale ipotesi, molto frequente nella pratica, comporta infatti che il bene acquistato sarà sicuramente pignorabile ed espropriabile, seppure nei limiti del valore del bene pervenuto per successione all’erede beneficiato e da questi alienato. È evidente il rischio sotteso a tale condotta ove peraltro si consideri che spesso erroneamente si ritiene che l’accettazione con beneficio di inventario metta al riparo da qualunque circostanza.

Ciò mentre, l’erede beneficiato è da ritenersi successore del defunto anche nei debiti, in quanto il richiamato art. 490 c.c., che limita la responsabilità dei debiti ereditari e dei legati “intra vires e cum viribus”, si riferisce esclusivamente ad eventuali aggressioni dei beni propri dell’erede beneficiato da parte del ceto creditorio ereditario.

Tutto quanto appena esposto si pone in perfetta aderenza con il principio espresso dalla Cassazione secondo il quale “il reinvestimento del denaro ricavato dalla vendita di un bene ereditario da parte dell’erede che accetta con beneficio di inventario, non rende il nuovo bene acquistato dall’erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali pertanto ben potranno sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, anche qualora l’erede eccepisca che l’accettazione sia avvenuta con beneficio di inventario”.

Infine con riferimento ai debiti di natura tributaria sempre la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina, di per sé, una totale esclusione della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti tributari del de cuius in quanto all’erede stesso è riconosciuto soltanto il diritto a veder limitata la propria responsabilità al valore dei beni ereditati.

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