Infortunio in itinere: i danni al lavoratore nel tragitto casa-lavoro.

Che cos’è l’infortunio in itinere?

L’infortunio in itinere è quell’infortunio che si verifica:

  1. durante il tragitto casa-lavoro / lavoro- casa;
  2. durante il tragitto (andata e ritorno) da un posto di lavoro ad un altro posto di lavoro (si pensi ad esempio allo spostamento da una sede aziendale all’altra oppure da un cantiere edile all’altro;
  3. durante il tragitto (andata e ritorno) che il lavoratore compie per recarsi presso il luogo di consumazione del pasto nel caso in cui il datore di lavoro sia sprovvisto di una mensa aziendale.
    In sintesi l’infortunio in itinere è quell’infortunio che si verifica durante gli spostamenti dei lavoratori e non quello che si verifica sul luogo di lavoro. Più in particolare l’infortunio in itinere rappresenta quel “danno risarcibile” subito dal lavoratore durante il “normale tragitto” che quest’ultimo compie, all’andata e al ritorno, dal luogo della propria abitazione a quello di lavoro, da un luogo di lavoro ad un altro oppure dal luogo di lavoro a quello di abituale consumazione dei pasti qualora manchi in azienda il servizio di mensa.
    Cosa si intende per normale tragitto?
  4. In via del tutto esemplificativa, per “normale percorso” deve chiaramente intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa ma anche quello circoscritto entro un ragionevole arco di tempo.

Ciò nonostante, è bene precisare che il risarcimento del danno da infortunio in itinere potrà comunque essere invocato dal lavoratore qualora si verifichino circostanze oggettive che impediscano al lavoratore medesimo di seguire il “normale tragitto” e che lo costringano ad un percorso alternativo.

Basti pensare, ad esempio, alle ipotesi frequenti di interruzione o di deviazione del percorso che il lavoratore compie su espresso su ordine del datore di lavoro o per forza maggiore.

L’utilizzo del mezzo proprio

La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’utilizzo del mezzo proprio va valutato con molto rigore.

Ciò in quanto le persone (e quindi anche i lavoratori) posso normalmente fruire del mezzo di trasporto pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o eseguire altri spostamenti.

La mobilità pubblica garantisce inoltre, sempre per i giudici, il minor grado di rischio di incidenti.

Per tali ragioni, l’indennità derivante da infortunio in itinere non spetterà al lavoratore che utilizzi il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro ubicato poco distante dalla propria abitazione: è infatti ovvio come una situazione del genere non giustifichi il risarcimento del danno.
Tuttavia, il risarcimento scatterà anche nel caso di utilizzo di mezzo privato qualora il lavoratore non abbia altra scelta per raggiungere il proprio luogo di lavoro.

Esempio tipico

E’ assai frequente nella pratica è il caso del luogo di lavoro collocato in zona non servita da mezzi pubblici.
Chiarificatore sul punto è stato, in definitiva, l’intervento della Cassazione secondo la quale è possibile l’utilizzo del mezzo di trasporto privato:
a. quando il percorso rappresenta quello “normale” per recarsi al lavoro e per tornare alla
propria abitazione;
b. quando l’itinerario seguito dal lavoratore e l’attività di lavoro svolta abbiano tra loro un nesso;
c. in caso di totale assenza di mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro e ritornare alla propria abitazione;
d. quando, pur in presenza di mezzi pubblici, questi ultimi non consentono il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro (ad es. in caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata).

È ovvio però che, in caso di legittimo utilizzo del mezzo di trasporto privato, il lavoratore potrà ottenere il risarcimento da infortunio in itinere solo nel caso in cui abbia rispettato tutte le norme
Codice della Strada in occasione del sinistro.

Addirittura, il recente orientamento giurisprudenziale, ha sancito il risarcimento da infortunio in itinere sia nelle ipotesi di lesioni da rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia nei casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su
mezzi pubblici.

Ipotesi escluse dall’Infortunio in Itinere

Alla luce di quanto esposto, pare dunque evidente a giudizio di chi scrive che, salvo i predetti casi eccezionali, si devono escludere dalla fattispecie dell’infortunio in itinere tutti quegli incidenti che invece si verificano in occasione di interruzioni e/o deviazioni “anomale” del normale tragitto casa-lavoro.

In questo caso infatti si parla del c.d. “rischio elettivo”.

Con questa espressione ci si riferisce all’ipotesi in cui la situazione di pericolo è causata unicamente dal lavoratore, il quale, assumendo un comportamento abnorme, arbitrario e quindi dettato esclusivamente da scelte personali e non da oggettive necessità, interrompe il nesso di causalità tra l’evento e il danno subito.

Infatti, in una recente vicenda portata all’attenzione della Cassazione un lavoratore, in occasione di un sinistro stradale verificatosi durante il tragitto casa-lavoro, si è visto comunque negare dal giudice il risarcimento dei danni in quanto abitando il lavoratore stesso in prossimità del luogo di lavoro e per di più in zona ben servita da mezzi pubblici, si recava ugualmente in servizio servendosi della propria auto.

Chi risarcisce il lavoratore?

Sotto un profilo strettamente pratico, va chiarito che il risarcimento delle lesioni e dei danni subiti dal lavoratore rappresenta un onere monetario sia della compagnia assicurativa sia dell’I.N.A.I.L.

La denuncia di infortunio andrà infatti inoltrata ad entrambi i predetti soggetti.

Tuttavia è bene precisare che mentre, da un lato, l’indennizzo offerto dall’Inail non coprirà l’intero danno subito dal lavoratore in quanto tale istituto non risarcisce la parte di danno c.d. “morale”, dall’altro lato, il lavoratore danneggiato non potrà cumulare l’indennizzo ottenuto dall’Inail con quello già ricevuto dalla compagnia assicurativa.

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