Dott.ssa Tecla Perrone
Nell’ambito delle attività lavorative è vietata l’istallazione di apparecchiature di videosorveglianza in virtù del divieto di controllo a distanza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300\1970)
Tale norma, come riformulata dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015, attuativo di una delle deleghe contenute nel Jobs Act ed integrato dal Decreto Legislativo n. 185\2016, consente l’impiego di impianti audiovisivi e altri strumenti idonei ad attuare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori solo se ricorrono determinate esigenze, quali:
- esigenze organizzative e produttive, come nel caso in cui si ha la necessità di riprendere un macchinario per controllarne il suo regolare funzionamento;
- esigenze di sicurezza sul lavoro, si pensi alla funzione delle telecamere come deterrente da possibili attività illecite;
- esigenza di tutelare il patrimonio, si pensi ad esempio alle telecamere poste nei negozi o supermercati al fine di dissuadere la clientela a commettere furti.
La presenza di tali esigenze non giustifica da sola l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte del datore di lavoro. Ne consegue, infatti, che quest’ultimo prima di procedere all’istallazione dei dispositivi sopra citati deve seguire un determinato iter procedurale.
In primis, è necessario che intervenga un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali o aziendali o, in mancanza, sarà la Direzione territoriale del lavoro a dover rilasciare l’autorizzazione al datore di lavoro.
In secundis, gli stessi lavoratori devono essere informati dell’istallazione di sistemi di videosorveglianza, anche mediante appositi cartelli.
Ma vi è di più
Il datore di lavoro sarà tenuto a porre in essere altri adempimenti, quali:
- formare il personale addetto alla videosorveglianza;
- nominare un responsabile di gestione dei dati registrati;
- predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato;
- apporre cartelli visibili anche alla clientela;
- fornire un adeguata informativa della privacy;
- conservare le immagini registrate per non più di 24 h;
Rimane, invece, fermo il divieto di utilizzare gli strumenti di videosorveglianza con il solo fine di controllare i doveri di diligenza dei lavoratori, il rispetto dell’orario di lavoro o la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Cosa accade se le telecamere vengono istallate in violazione delle norme?
La violazione delle prescrizioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, il quale sarà punito, salvo che il fatto non costituisca più grave rato, con l’ammenda da 154 a 1.549 Euro o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Inoltre, le immagini registrate dal datore di lavoro in violazione delle norme sopra citate non possono essere utilizzate come prove in un eventuale giudizio, salvo il caso in cui sospetti di un proprio dipendente.
Si parla in tal caso di “telecamere-spia”, i cui filmati possono essere utilizzati solo per rilevare un eventuale reato e non per contestare altre condotte poste in essere dal dipendente.
La severità di tale sistema deriva dalla necessità di tutelare la riservatezza dei lavoratori e di evitare la violazione della loro privacy.
Inoltre si rende noto che le predette garanzie a tutela della riservatezza dei dati personali dei lavoratori devono essere osservate in tutti i contesti in cui si svolge un’attività lavorativa, tanto all’interno degli edifici quanto in ambienti all’aperto, come cantieri edili o i cantieri stradali.