Avv. Giuseppe MAPPA
Uno dei rari casi di applicabilità dell’art. 115 c.p.c. nel processo tributario
CTP Catanzaro 772\2021, depositata il 30.04.2021
OGGETTO DELLA DOMANDA e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso a mezze dì servizio telematico in data 17 ottobre 2018, il signor xxxxxx, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. xxxxxx, proponeva ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate — Riscossione, nonché nei confronti della Regione Calabria, avverso cartella di pagamento numero xxxxxx con la quale si richiede il pagamento della tassa di possesso per gli anni 2013 e 2014 complessivamente per l’importo di Cxxxxxx.
Il ricorrente eccepisce quale motivo di illegittimità dell’atto, l’intervenuta decadenza per il recupero del tributo.
Richiede pertanto l’annullamento dell’atto con vittoria di spese e competenze.
Non ha inteso costituirsi la Regione Calabria, quale ente impositore.
Si costituiva con memorie l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con le quali fa osservare la propria estraneità, in quanto intervenuto nel procedimento quale incaricato alla sola riscossione del tributo, mentre le eccezioni argomentate vanno riferite al solo ente impositore.
All’udienza del 11 gennaio 2021, dato atto che la trattazione avviene senza la partecipazione delle parti considerate presenti di diritto ai sensi dell’articolo 27, D.L.137/2020, la Commissione trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito ai motivi di ricorso, non costituendosi nel giudizio la Regione Calabria,
nulla ha argomentato e contestato, per ciò che riguarda la rilevanza dei fatti non contestati la nuova legge (69/2009) ha innovato l’art. 115 C.P.C. laddove modifica il primo comma ove ora viene stabilito che ” Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita La legge ha fatto propri gli orientamenti dalla Cassazione che nelle sentenze 1540/2007 e 15113/09 in materia di irpef e di irap ha stabilito l’idoneità probatoria confermativa di quanto asserito da una delle parti e non contestata dalla controparte ed impedisce al giudice di riammettere d’ufficio la natura controversa del fatto.
Ma già le sezioni unite con la sentenza n. 761/2002, in modo netto, avevano affermato che” Gli art. 167, primo comma e 416, terzo comma , imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell ‘oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo e delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti.
“In effetti non è la prima volta che il legislatore legifera successivamente a degli indirizzi presi dal giudice di legittimità.
Il motivo per cui il principio di cui al novellato art. 11 5 C.P.C. risulta applicabile al contenzioso tributario lo si riscontra al rinvio generale di cui all’art. 1, D. Lgs 546/92, al fatto che la stessa C.C. si è pronunciata in tal senso, ma è possibile aggiungere anche che l’onere probatorio grava non solo sulla parte ricorrente ma anche sulla parte resistente.
Non ha inteso prendere posizioni nel merito l’Agenzia delle Entrate — Riscossione,richiedendo di fatto l’estromissione dal giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, sezione 3, estromette dal
giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Accoglie il ricorso nei confronti della Regione Calabria e la condanna alla rifusione delle spese che si quantificano in euro 350,00 oltre IVA e CAP con distrazione in favore del difensore.