Avv. Giuseppe MAPPA
La Commissione Provinciale di Lecce compie una completa disamina della normativa in tema di esenzione ICI\IMU per i c.d. I.A.P. e sancisce che il beneficio compete agli immobili rurali indipendentemente dalla loro classificazione catastale
CTP Lecce n.77 \2021 , depositata il 12.05.2021
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/07/2020, la Sig.ra xxxxx, impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe emessi dal Comune di Lecce per omesso
pagamento IMU relativamente agli anni dal 2014 al 2017, notificati in data 10 ottobre 2019.
La ricorrente eccepisce:
l. la modalità di calcolo della riduzione applicata dall’Ufficio, nella determinazione dell’IMU sui terreni agricoli, con cui l’Ufficio ha determinato il valore dell’immobile oggetto di imposta;
2. la riduzione debba essere calcolata considerando il valore di ogni singolo
terreno.
3. Nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 2 D.Lgs . n. 504 del 1990, a causa della conduzione esclusiva del terreno a quo da parte di soggetto Imprenditore Agricolo Professionale.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso previa dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati e successivo annullamento degli stessi.
Il Comune impositore, con controdeduzioni avanzava , in via principale, la richiesta di confermare la correttezza dell’operato dell’Ente, sulla base dei valori accertati nelle annualità e di reiterare pertanto la pretesa di quanto dovuto. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricordo e conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle relative spese di giustizia
Motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo osserva:
In via preliminare, occorre evidenziare che certamente condivisibili appaiono le motivazioni della ricorrente circa la propria ricomprensione nella qualifica di imprenditore agricolo professionale, ritenendo legittimi i connessi benefici previsti dalla legislazione vigente.
Giova premettere che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta ICI,all’art. 9 prevedeva, per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti, un regime agevolativo con esenzione totale dell’imposta entro un determinato limite di valore dei fondi che se superato comportava il calcolo dell’imposta in misura percentuale crescente.
L•imposta ICI risulta, poi, sostituita dal 2012 con 111MU introdotta con il D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge.
Con tale norma veniva conservato il regime agevolativo per !•imposta di che trattasi in riferimento ai terreni montani di cui all’art. 7 lett. h) del D.Lgs. n. 504 del 1992,mentre per i terreni agricoli le agevolazioni previste dal precedente regime (D.Lgs. n.504 del 1992) venivano eliminate anche se i terreni erano condotti da imprenditori agricoli per i quali ultimi veniva introdotto semplicemente un moltiplicatore ridotto ai fini della determinazione del valore catastale del tondo su cui applicare !’imposta (D.L. n. 201 del2011 art. 13 comma 5}. Il suddetto articolo recita: Il comma 5 dello stesso art. 13, stabilisce che il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola {IAP), è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 %, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662 del1996, un moltiplicatore pari a 110″”.
Dalla lettura è lapalissiana, che il moltiplicatore è riferito a ciascun valore catastale di terreno di riferimento e non al reddito domenicale complessivo. Oltre a un moltiplicatore catastale ridotto, per i terreni coltivati direttamente è prevista anche l’esenzione dall’ iMU fino a un valore catastale di 6.000 euro e godono di una riduzione progressiva d’imposta per scaglioni fino a 32.000 euro, soglia a partire della quale l’Imu si paga per intero.
Agevolazioni
Scaglione Riduzione
‘ Da O fino a 6000 euro compresi 100%
, Da 6000 a 15.500 euro compresi 70%
Da 15.5000 a 25.500 euro compresi 50%
, Da 25.5000 fino a 32.000 compresi 25%
Il calcolo dell’IMU-si intende su ogni singolo immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da O a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
Successivamente a decorrere dall’anno 2016 sono esenti daii’IMU i terreni agricoli (Art. 1, Comma 13, L n. 208 del28 dicembre 2015) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo l del D.i.gs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Pertanto l’eccezione ” Nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art.2 D.Lgs. n. 504 del1990, a causa della conduzione esclusiva del terreno a quo da parte di soggetto coltivatore diretto” è accoglibile perché fondata.
Risulta fondata l’ulteriore eccezione, l’eccepito mancato riconoscimento
dell’agevolazione spettante agli immobili rurali strumentali, (nel caso specifico due immobili dichiarati come tettoie utilizzate per la conservazione dei prodotti agricoli e per il ricovero degli animali) essendo solo ed esclusivamente delle tettoie non avendo muri. perimetrali né alcuna pavimentazione.
A tal fine la Commissione osserva: “Sono abrogate” “a decorrere dal l gennaio 2012” l commi 2-bis, 2-ter e 2-quarter del D.L. 13/05/2011, n. 70, Art. 7- Semplificazione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L 12/07/2011, n. 106 “. “14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis del D.L. 13/05/2011, n. 70, Art. 7 – Semplificazione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L 12/07/2011, n. 106, anche dopo la scadenza del termine originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario dell’immobili rurali ad uso abitativo. ,
Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, … omissis) non muta sostanzialmente lo stato di fatto, visto che il comma 14-bis di detto articolo ha previsto che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13/05/2011, n. 70, Art. 7 – Semplificazione fiscale comma 2-bis, convertito nella L12/07/2011, n. 106 attestano “cristallizzando” la ruralità degli immobili.
Sul punto è pacifico che la procedura attivata produce gli effetti dell’accertata ruralità dei fabbricati per l’utilizzo all’uso strumentale dell’attività agricola: come asserito in ricorso, in data 22.12.2011, a seguito di una nuova previsione normativa, un tecnico abilitato ha proceduto all’accatastamento delle due unità immobiliare iscrivendole in Catasto con la categoria catastale D/10 (immobili rurali strumentali).
Acclarati indiscutibilmente i caratteri di strumentalità e la natura rurale, il Comune tuttavia ne contesta per essere stati gli immobili censiti nella categoria C/6, anziché in D/10.
Ad avviso di questa Commissione il riconoscimento della “ruralità” va affermato per il carattere sostanziale che debbono rivestire gli immobili per essere esonerati tali, indipendentemente dall’iscrizione nel catasto fabbricati , sulla base della normativa esistente e riconducibile nel tempo.
Il D.L. 30/12/1993, n. 557, art.9.- Istituzione del catasto dei fabbricati., commi da 3 a 6 del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito nella L. 113/94 con la finalità di provvedere al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano “Catasto dei Fabbricati”, aveva indicato nel comma 3 le condizioni per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali degli immobili destinati ad edilizia abitativa, requisiti successivamente integrati ed estesi dal D.L. 01/10/2007, n. 159, 42-bis.- Fabbricati rurali, conv. nella L.29/11/2007, n. 222, che, al comma 3-bis riconosceva con portata generale e interpretativa carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo, in particolare destinate ad assolvere una serie di funzioni ed attività ivi elencate, specificando successivamente nel comma 3-ter che le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis dovessero essere censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
Il dettato delle norme appare chiaro: i fabbricati abitati ad abitazione del proprietario e/o affittuario coltivatore o socio di società agricola andavano iscritti e censiti in una delle categorie previste, ma, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 di detta legge, rimanevano comunque rurali.
Più specificatamente rileva !•inciso dell’art. 23, comma l-bis, aggiunto in sede di conversione al D.L. 30/12/2008, n. 207 dalla L. n. 14 del 27/02/2009, e di natura interpretativa per espresso riferimento all’Art. 1 co 2 L. 27/07/2000, n. 212,.- (Princìpigenerali), che afferma che ai fini ICI non erano nemmeno da considerarsi fabbricati gli immobili, per i quali ricorressero i requisiti di ruralità, lasciando logicamente intendere che indipendentemente dalla categoria catastale attribuita era sufficiente che tali immobili soddisfacessero quanto previsto dali• art.9 D.L. 30/12/1993, n. 557.
– Istituzione del catasto dei fabbricati. del D.L. 30/12/1993, n. 557 per non essere considerati fabbricati assoggettabili all’imposta.
Alla medesima conclusione tra 1ìaltro era pervenuta, con nota del 26/02/2010 Prot.N. 10933, la stessa Agenzia del Territorio che specificava come i “requisiti per la ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall’art.9 del D.L. 30/12/1993, n. 557 e sono indipendenti dalla categoria catastale attribuita, (per inciso e sovrappiù va osservato che la stessa Agenzia, in quella nota dubita fortemente dell’attribuzione alle abitazioni della cat. A/6, in coerenza con l•art.9 D.L. 30/12/1993,
n. 557, 9.- Istituzione del catasto dei fabbricati.
La Commissione considera che l’accoglimento delle suddette eccezioni renda superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria di Lecce, Sez.2A, accoglie il ricorso perché fondato e, per l’effetto, dichiara l’annullamento degli atti impugnati e della pretesa fiscale in essi contenuta. Spese compensate.
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