Tributi locali, notifica e decadenza

Avv. Giuseppe Mappa


Con lapidaria motivazione, la CTP di Caserta liquida un avviso di accertamento di Ente Locale, per tributo locale, per decadenza, perché la notifica degli atti opposti è stata eseguita oltre il termine ultimo stabilito dalla legge.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria provinciale Caserta n. 2957 del 22.12.2020

FATTO

In data 15.01.2020, il Comuna di XXXX ha notificato alla signora XXXXXXX l’ avviso di accertamento IMU n. 2493/2014 e TASI n. 2458/2014, entrambi del 5.12.2014, per omesso versamento di euro XXXX00 per l’IMU ed euro XXX,00 per la TASI.
Gli importi attengono all’unità immobiliare sita in XXXXX alla XXXXXX e contraddistinta in Catasto al Foglio n. XXXX mappale XXXX2 sub XXX

Avverso tale atto la contribuente ha prodotto ricorso, eccependo:- l’ illegittimità degli atti impugnati per aver già provveduto a versare regolarmente l’imposta come da allegati modelli di pagamento F24; – l’erronea indicazione sui moduli in questione del codice relativo al Comune di XXXX (ove l’ immobile in contestazione risulta riportato dall’U.T.E. di Caserta) anziché di quello del Comune di XXX;- l’invio di comunicazione attraverso la quale è stato richiesto il trasferimento del tributo da un Ente all’altro,~ al Comune di XXXX a mezzo lettera raccomandata con A/R del XXX12.2015 ed a quello di XXXX a mezzo fax; – la violazione dell’art. l – comma 161 – della Legge n.296/2006, essendo stati gli atti impugnati consegnati alla Posta privata di Nexive in data 08.01.2020 ben oltre il termine di decadenza fissato dalla richiamata legge.

Per quanto sopra, la parte ricorrente ha chiesto di: – dichiarare illegittimi e privi di efficacia gli avvisi di accertamento IMU e T ASI riferiti all’anno 2014, con rifusione di spese ed onorari.
Con Decreto n. 0000069 del 29.10.2020 – indirizzato anche ai Consigli degli Ordini Professionali della Provincia di Caserta abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie – vista la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria ed in particolare l’art.27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ha – tra l’altro – disposto che, allo stato, e fino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ” le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, con decorrenza immediata, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

All’udienza del 16.11.2020, la trattazione della causa è avvenuta sulla base delle modalità sopra descritte, con la precisazione che il Comune di XXX non ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio.

Motivi della decisione

Può esser condivisa l’eccezione relativa all’ avvenuta notifica degli atti opposti oltre il termine ultimo stabilito dalla legge.
Orbene, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” ha modificato i termini di decadenza per i tributi locali, stabilendo all’ art.1 – comma 161 – che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e l 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 4 72, e successive modificazioni.

Ne consegue che la notifica degli atti in contestazione riferiti all’anno 2014, avvenuta solo in data 25.01.2020, andava effettuata entro il 31.12. 2019.
Per effetto di ciò, il ricorso è suscettibile di accoglimento.
Questioni di equità e la omessa costituzione della parte resistente consentono di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese


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