Tributario: prescrizione quinquennale e non decennale per i crediti erariali (CTR Puglia 1630\2020)

Avv. Giuseppe Mappa

CTR Puglia 1630\2020, depositata in data 21 agosto 2020

Anche la Commissione Regionale Pugliese statuisce che i crediti erariali contenuti in cartella sono soggetti alla prescrizione quinquennale e non decennale.

“Infatti, il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IV A, IRAP, etc.) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali (ICI, IMU, tasse per lo smaltimento dei rifiuti, contributi di bonifica, etc.), con la conseguenza che qualora l’Agente della Riscossione non interrompa il decorso della prescrizione con la notifica di atti idonei, il successivo provvedimento non potrà che ritenersi radicalmente nullo.

A tal proposito, la sentenza n. 28576/2017 della Suprema Corte di Cassazione, che afferma “Il diritto alla riscossione di un’imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell”‘actio iudicati”, di cui all’art. 2953 c.c..”

Ed ancora, la recente sentenza n. 30362 del 2018, della Corte di Cassazione, dal quale orientamento codesto Collegio non intende discostarsi, a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte a S.U. con sentenza n. 23397 del 2016, ha statuito “che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.”.

 

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