Mancata comunicazione della data d’udienza? La sentenza è nulla

Dott. Luca Procopio


L’omessa comunicazione ad una delle parti della data di trattazione in pubblica udienza della causa determina la nullità della sentenza impugnata e la rimessione del giudizio ai giudici di prime cure.

La CTR Lazio, su ricorso in appello del contribuente, sancisce la nullità della sentenza che la Commissione Tributaria Provinciale aveva emesso a seguito della trattazione della causa in pubblica udienza, nonostante il difensore del contribuente non avesse ricevuto alcuna comunicazione dalla parte della Segreteria sulla data di svolgimento della discussione, con conseguente grave lesione del diritto di difesa e del contraddittorio processuale.

I Giudici di appello, a sostegno della loro tesi, richiamano la sentenza 11.7.2018, n. 18279 emessa dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, in cui si è statuita la nullità della sentenza emessa da una Commissione Tributaria Regionale a definizione del secondo grado del giudizio malgrado la mancata comunicazione della data di udienza al difensore del contribuente, per effetto di un errato invio dell’“avviso di trattazione” ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello effettivo e comunicato dal difensore.

E ciò sulla base della considerazione che nel processo tributario la «comunicazione della data di udienza adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e che, di conseguenza, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata».

Peraltro, la CTR LAZIO, oltre a richiamare i contenuti dell’anzidetta pronuncia di legittimità, osserva che nella fattispecie concreta portata alla sua attenzione il mancato invio dell’“avviso di trattazione” al difensore del contribuente ha realmente leso il diritto di difesa dell’allora parte ricorrente, in quanto, avendo i Giudici di prime cure specificato nella sentenza impugnata che il contribuente non aveva opposto alcunché alle “controdeduzioni” dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, non si escludere che il contribuente, per il tramite del proprio difensore, avesse deciso di replicare oralmente alle eccezioni di controparte proprio nel corso della discussione in pubblica udienza.

Alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio processuale, la CTR ha fatto derivare il rinvio della causa alla CTP in forza dell’art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546 del 1992, che così recita: “La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
[…]
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato”.


Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 2923 del 09.10.2020

Ragioni della decisione

[Omissis…]

Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione (Sent. 18279 del 2018, superando un suo precedente orientamento contrario): nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

Ora, nel caso in esame, non risulta che all’attuale appellante (originaria ricorrente) sia stata data comunicazione della fissazione dell’udienza pubblica, con grave lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. In questo caso, per altro, la mancata comunicazione della fissazione di udienza ha concretamente leso il diritto di difesa della ricorrente, perché la stessa CTP di Roma nel richiamare le eccezioni formulate dall’Ufficio finanziario con le controdeduzioni (accolte con la sentenza impugnata), ha specificato che nulla aveva detto la parte ricorrente, sicché, non si può escludere che la ricorrente si era riservato il diritto di contrastare le eccezioni avanzate dall’Ufficio proprio in udienza e con rilievi orali.

In conclusione l’appello va accolto, la sentenza impugnata va annullata ed il giudizio, ai sensi dell’art. 59 del Dlgs n. 546 del 1992, va rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

 

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