Dott. Luca Procopio
CTR LAZIO n. 2308, depositata 21.7.2020
La CTR Lazio, nella sentenza in esame, nel respingere il ricorso in appello spiegato dall’Agenzia delle entrate, rammenta che in relazione alle prestazioni rese in esecuzione di un contratto di subappalto o di appalto l’esigibilità dell’IVA e, quindi, l’obbligo di emettere la relativa fattura emerge al momento del pagamento del corrispettivo, come espressamente prevede il primo periodo del comma 3 dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle entrate, invece, sosteneva che la società contribuente subappaltante, nell’emettere la fattura al momento del pagamento del corrispettivo, avvenuto nell’anno 2012, aveva violato il secondo periodo del citato comma 3, che secondo la stessa Agenzia avrebbe imposto l’emissione della fattura al momento in cui erano state rese le prestazioni, circostanza accaduta nel precedente anno 2011.
Tuttavia, correttamente, i giudici di seconde cure hanno obiettato che la disposizione recata dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamando l’art. 3, terzo comma, primo periodo, del medesimo decreto, deroga al criterio del momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo a favore di quello in cui sono rese le prestazioni di servizio esclusivamente in relazione alle prestazioni caratterizzate dall’assenza di un corrispettivo, in quanto “destinate all’autoconsumo da parte del soggetto passivo di imposta ovvero [a] quelle eseguite a titolo gratuito o comunque destinate a finalità estranee all’impresa”.