CTP Foggia 2020: confermata la prescrizione quinquennale dei crediti erariali portati in cartella

Avv. Giuseppe Mappa

CTP Foggia 510\2020, depositata il 03 agosto 2020

Oltre la recente sentenza della CTR Puglia n. 1630-2020, anche la Commissione Provinciale di Foggia si uniforma all’orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni unite con sentenza 23397/2016, dichiarando la prescrizione quinquennale dei crediti erariali portati da cartelle non impugnate (e\o c.d. prescrizione post cartella).

Testo della sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 510 depositata il 03 agosto 2020

Fatto e Diritto

Con atto depositato il 02.12.2019 ed iscritto al nr di RG XXXX/19 XXXXXXX, impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria indicato in ricorso e chiedendo dichiararsi la prescrizione del credito tributario sopravvenuta alla notifica delle cartelle notificate.

Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’intimazione di pagamento.

L’agenzia delle entrate riscossione si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Relativamente alla questione del termine di prescrizione delle cartelle esattoriali non impugnate occorre rilevare come la Suprema Corte a Sezioni unite, con sentenza 23397/2016 abbia chiarito che il termine di prescrizione della cartella non impugnata è quinquennale:

“Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 e.e., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Tanto premesso, nel caso di specie, dall’atto di costituzione dell’agenzia delle entrate riscossione si evince che prima del preavviso alcun atto interruttivo della prescrizione è stato notificato, per cui (essendo la notifica del preavviso del 19 ottobre 2019) va dichiarata la prescrizione dei crediti portati da cartelle notificate anteriormente al 19 ottobre 2014.

Si ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

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