Trasferimento del lavoratore: per la Cassazione va fornita prova delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive

Avv. Pino Cupito


Il trasferimento del lavoratore si concretizza nel definitivo spostamento del dipendente da una sede all’altra dell’azienda e senza alcun limite di tempo.

La norma che disciplina il trasferimento è l’art. 2103 comma 8 c.c. che stabilisce testualmente:

“Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.”

Dunque l’articolo giustifica tale tipo di disposizione nei confronti del dipendente qualora sussistano  “comprovate” ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Da ciò si desume che, affinché il datore di lavoro possa correttamente trasferire il proprio lavoratore, dovrà riuscire a fornire la prova puntuale sul fatto che quel dipendente è diventato ormai inutile nella sede in cui presta servizio e svolge le proprie mansioni.

Non solo, dovrà altresì dimostrare che detto dipendente, ed in particolare la sua professionalità, sono maggiormente utili per l’azienda se spostati nella sede di destinazione.

Insomma, deve trattarsi sempre di effettive esigenze aziendali sorrette da oggettive ragioni organizzative.

A ciò va inoltre aggiunto che la decisione del datore di lavoro di traferire il dipendente in altra sede è caratterizzata dall’insindacabilità della scelta, anche qualora sussistano altre soluzioni alternative al trasferimento.

Quanto sopra è stato più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione la quale ha più volte confermato, come nella sentenza in oggetto, la necessità che l’azienda dimostri le comprovate esigenze produttive che impongono il trasferimento. Tale indagine è certamente demandata al vaglio del giudice adito in caso di opposizione del lavoratore.

Nel caso in questione, la Corte si allinea dunque al decisum del giudice d’appello il quale ha correttamente verificato la sussistenza di un motivo tecnico, organizzativo e produttivo la cui eventuale configurabilità legittima l’esercizio del potere datoriale di trasferire il dipendente in altra sede aziendale.

Tale esigenza è stata rinvenuta, nella fattispecie sub iudice, nel vuoto di organico determinato dalle dimissioni rassegnate da una collega del dipendente trasferito, che peraltro rivestiva un ruolo oltremodo rilevante nell’azienda ovvero quello di responsabile del punto vendita conseguentemente è rimasto sguarnito.

In ragione di quanto sopra, in materia, si rende dunque necessario andare a ricostruire ed accertare con sufficiente grado di precisione il nesso di causalità che sussiste tra l’interruzione dell’attività lavorativa del dipendente nella sede di partenza ed il trasferimento nella sede di destinazione.

Il tutto sulla base di un’effettività riorganizzazione aziendale, ricordando sempre che le scelte datoriali sono insindacabili in virtù della libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall’art. 41 Cost..


Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sent. n. 29596 del 24.12.2020

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 10 maggio 2016, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma che aveva respinto la domanda avanzata da G.P. nei confronti di M.M. e della Cooperativa E.S.C., volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del trasferimento disposto dalla società nonché della natura vessatoria del comportamento datoriale allegato.

1.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale e legittimo il trasferimento in ordine alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ed ha escluso, altresì, la configurabilità del lamentato mobbing.

2.Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.P., affidandolo a tre motivi.

2.1. Resistono, con controricorso, la Cooperativa E.S.C. e M.M..

Considerato in diritto

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame del motivo d’appello relativo alla mancata applicazione della norma di cui all’art. 33 comma V L. n. 104 del 1992.

1.1. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ..

1.2. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti con riguardo alle condotte vessatorie asseritamente subite.

2.Il primo motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Parte ricorrente deduce, al riguardo, di aver allegato ab origine sin dal proprio atto introduttivo la sussistenza di un obbligo di assistenza, a lei facente capo, nei confronti della madre, e di aver poi specificato la domanda, ai sensi della legge n. 104 del 1992, nelle note conclusive.

Giova premettere, al riguardo, che il Supremo Collegio ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (SU n. 12310 del 15/06/2015).

Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificità del diritto del lavoro là dove l’unica modifica della domanda consentita è quella che integra una “emendatici libelli”: non v’è dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ma deve escludersi che possano, altresì, proporre domande nuove per “causa petendi” o “petitum”, neppure con il consenso della controparte – esplicito, mediante l’espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito – (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019).

Nel caso di specie, correttamente la Corte d’appello ha reputato la domanda inerente l’applicazione del disposto di cui all’art. 33 L. n. 104 del 1992 come attinente ad una diversa “causa petendi”, per l’inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, atteso che l’obbligo di assistenza era stato allegato solo con riguardo all’aggravamento della situazione della ricorrente in esito al trasferimento e soltanto nelle note conclusive era stata invocata la tutela privilegiata in esame (si veda, sul punto, Cass. n. 24480 del 01/10/2019).

La stessa parte ricorrente, infatti, riferisce di aver dedotto sin dal principio le proprie difficoltà connesse agli impegni assistenziali, ma, nel far ciò, evidenzia essa stessa come si trattasse di argomentazione addotta ad colorandum dovendo escludersi, in base alla piana lettura del ricorso introduttivo, che quella normativa fosse stata invocata come nucleo della tutela sin dall’inizio.

Non v’è dubbio, infatti, che parte ricorrente avrebbe potuto fondare la propria difesa sull’obbligo protettivo in questione senza invocare la relativa normativa in applicazione del principio iura novit curia : nondimeno, ciò non esclude che i fatti posti a fondamento di quella domanda avrebbero dovuto essere chiaramente indicati sin dal principio come ubi consistam della tutela invocata, mentre, nel caso di specie, l’unica violazione dedotta è quella riconducibile al disposto dell’art. 2103 cod. civ..

3.Va rilevato, in merito, che, per costante giurisprudenza di legittimità, il trasferimento del lavoratore da una sede dell’azienda ad un’altra presuppone, ai sensi dell’art. 2103 c.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile, la sussistenza delle comprovate esigenze produttive che rappresentano l’unico elemento da valutarsi come determinante la legittimità del trasferimento.

In particolare, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, il giudice d’appello ha correttamente verificato la sussistenza di un motivo tecnico organizzativo – produttivo la cui configurabilità legittima l’esercizio del relativo potere datoriale, consistente nel vuoto di organico determinato dalle dimissioni rassegnate dalla collega C. che peraltro rivestiva un ruolo rilevante quale responsabile del punto vendita di Modesano, punto vendita rimasto, quindi, sguarnito.

Ritiene il Collegio che correttamente entrambi i giudici di merito abbiano provveduto ad accertare il nesso di causalità fra il venir meno della attività lavorativa nella sede considerata della C. ed il trasferimento e, quindi, l’effettività della ristrutturazione organizzativa, essendo le scelte aziendali insindacabili in virtù della libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall’art. 41 Cost..

Tenuto conto del rispetto del disposto di cui all’art. 2103 cod. civ. nella motivazione del giudice di merito, ogni diversa valutazione in questa sede si tradurrebbe in un nuovo sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

3.Quanto al dedotto omesso esame di un fatto decisivo con riferimento all’allegato mobbing, va preliminarmente rilevato che il procedimento soggiace, ratione temporis, alla nuova formulazione dell’art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ. in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme (sul punto, fra le tante, Cass. n. 29222 del 12/11/2019).

D’altro canto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall’art. 54 co. 1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le altre, Cass. n. 23940 del 2017): tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

In ogni caso, sul punto del preteso mobbing, oltre a non aver riportato nulla della domanda originaria, in spregio del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., lo stesso motivo di ricorso appare del tutto generico ed inidoneo a consentire un esame in sede di legittimità che non si traduca in una inammissibile rivisitazione del merito.

  1. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (ndr comma 1 – bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002), se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso articolo 13 (ndr comma 1 – bis dello stesso articolo 13), se dovuto.

 

Condivi con:
STAMPA