Cos’è?
Il testamento olografo è quel particolare tipo di scheda testamentaria scritta per intero, datata e sottoscritta di mano del testatore (art. 602, comma 1 c.c.).
È la forma più semplice di testamento che, se per alcuni versi presenta degli svantaggi (come ad es. il pericolo di smarrimento, la possibilità di soppressione, di alterazione, di falsificazione, di impugnativa per non autenticità della scrittura etc…), possiede comunque il grande vantaggio della semplicità, della segretezza e della redazione in assenza di terze persone.
Quanto alla sua natura giuridica, il testamento olografo costituisce, a tutti gli effetti di legge, una vera e propria scrittura privata.
Ciò significa che anche quando un testamento olografo viene presentato ad un notaio per la sua pubblicazione, resta comunque una scrittura privata in quanto tale presentazione non è sufficiente a conferirgli la natura di atto pubblico.
Requisiti del testamento olografo
Pur rappresentando, come detto, una scrittura privata, il testamento olografo presenta dei requisiti formali ben precisi. Non basta infatti che esso sia sottoscritto dal suo autore, ma dovrà essere redatto per intero da quest’ultimo ed anche datato.
Proprio dalla sua natura di scrittura privata discende conseguentemente l’applicazione di tutta la normativa sull’efficacia probatoria di tale tipo di scrittura.
Ciò sta a significare che, in caso di disconoscimento del testamento olografo, colui il quale intende far valere un proprio diritto sulla base del testamento medesimo, è tenuto a fornire la prova della verità del suo contenuto (artt. 2702 c.c., artt. 214-215 c.p.c.).
Tale onere probatorio potrà essere assolto attraverso una pluralità di mezzi, come ad esempio la comparazione con altre scrittura autentiche del de cuius, la prova testimoniale, alcune presunzioni etc…
L’olografia
Come è dato comprendere anche dalla sua denominazione, la principale caratteristica del testamento olografo è la redazione “per intero” di mano del testatore.
Tale redazione può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, matita, gesso, carbone etc…) ed anche su qualsiasi materiale (carta, stoffa, legno ecc.), purché il materiale impiegato sia idoneo ricevere la scrittura del testatore.
La grafia di un testamento olografo deve poi rispondere a due caratteri fondamentali:
- la personalità, nel senso che occorre essere certi della provenienza da parte del testatore;
- l’abitualità, vale a dire che la grafia contenuta nel testamento deve essere, con certezza, quella che normalmente usava il testatore. Sulla base di tali presupposti, dovranno pertanto ritenersi nulli, per mancanza del carattere della personalità, tutti gli scritti che risultano redatti non di mano del testatore ma da altro soggetto o mediante altro strumento di scrittura.
Basti pensare ad esempio agli scritti battuti a macchina, stampati oppure elaborati attraverso semplici moduli già predisposti. Molto importante è sapere che si considerano altrettanto nulli anche gli scritti che siano stati redatti dal testatore ma con l’ausilio di un terzo soggetto.
Tuttavia, è bene precisare che in tale ultima ipotesi, per verificarsi la nullità del testamento olografo è necessario che l’intervento del terzo elimini il carattere di stretta personalità della grafia del testatore.
La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto nullo un testamento olografo che era stato redatto dal testatore ma con l’aiuto di un terzo che ne guidava la mano durate la scrittura. In tale ipotesi la Cassazione ha individuato proprio un difetto di autografia.
Nello specifico, la Suprema Corte sostiene che “deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento, di per sé, escluda il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore” (Cass. Civ., sez. VI, n. 5505 del 06.03.2017).
Per quanto invece concerne il requisito dell’abitualità è preferibile la tesi di chi ammette la validità di ogni forma di scrittura purché essa venga usata con frequenza dal testatore ed abbia quindi l’impronta della sua personalità. Pertanto, dovranno ritenersi valide eventuali scritturazioni in stampatello ed anche la stenografia.
Sono inoltre considerati validi sia il testamento epistolare (ossia scritto sotto forma di lettera) sia il testamento nel quale il solo testatore ha effettuato aggiunte e/o modifiche durante la redazione o successivamente.
Inoltre anche il testamento scritto su più fogli staccati tra loro, sempre che fra tali fogli esiste una chiara ed evidente connessione, deve considerarsi valido ad ogni effetto di legge, purché la sottoscrizione di tale testamento sia posta alla fine delle disposizioni in esso contenute.
Sempre la Cassazione ha chiarito che al fine di considerare valida la manifestazione di volontà del testatore, non è sufficiente il mero collegamento materiale tra i fogli separati che compongono il testamento olografo, ma è necessario che tra le varie disposizioni in essi contenute e sottoscritte alla fine dal testatore, esista anche un collegamento logico e sostanziale (Cass. Civ., n. 4329 del 1979; Cass. Civ., n. 2074 del 1985).
La data
La data nel testamento olografo indica il momento esatto nel quale esso è stato perfezionato dal testatore.
La data si compone del giorno, del mese e dell’anno. La funzione essenziale della data è chiaramente quella accertare la capacità del testatore nel momento in cui redige la scheda testamentaria e di distinguere inoltre l’efficacia di più testamenti redatti dalla stessa persona.
La data testamentaria è disciplinata dall’art. 602, comma 3 c.c. secondo il quale “la prova della non verità della data è ammessa soltanto quanto si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da escludersi in base al tempo del testamento”.
Il testamento olografo esige che la data risulti dal testamento stesso e non altrove. Quindi se la data viene apposta dal testatore non sul testamento ma ad esempio sulla busta che lo contiene, il testamento medesimo dovrà considerarsi privo di data.
Tuttavia la Cassazione ha precisato che “l’apposizione della data sulla busta che contiene la scheda testamentaria non comporta la nullità del testamento olografo quando vi siano collegamenti materiali e logici fra scheda ed involucro”.
Diversamente la data incompleta, così come la data impossibile, viene equiparata alla data mancante. Occorre poi ricordare che la data può essere apposta in ogni parte del testamento. Infatti la normativa non prescrive che la stessa debba precedere o seguire le disposizione del testatore.
Particolare è infine l’ipotesi di due testamenti validi recanti la medesima data. In tal caso, se gli stessi hanno il medesimo contenuto non vi sarà alcun problema, mentre se invece i due testamenti hanno contenuto diverso l’invalidità riguarderà soltanto le disposizioni che tra loro saranno inconciliabili.
La sottoscrizione
La sottoscrizione rappresenta la firma del testatore alla fine delle sue dichiarazione di ultima volontà. Essa deve essere autografa e deve altresì essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. Deve inoltre consentire l’identificazione dell’autore del testamento senza alcuna possibilità di alcun equivoco.
Da ciò discende che la sottoscrizione svolge quindi non solo una funzione di carattere formale ossia consente il perfezionamento del documento testamentario, ma svolge anche un importante funzione di carattere sostanziale in quanto consente di attribuire vera paternità alle disposizioni testamentarie.
La sottoscrizione può anche essere effettuata indicando lo pseudonimo o il soprannome. Non importa che la firma sia illeggibile qualora proprio tale tipo di firma rappresenta una caratteristica del testatore dimostrabile con la comparazione di vari documenti autentici firmati da quest’ultimo.
Normalmente la sottoscrizione posta nel corpo delle disposizioni testamentaria determina la nullità dell’intero testamento. Questo non si verifica quando le disposizioni che precedono la firma presentano un sufficiente grado di autonomia tale da poter costituire un vero e proprio atto autonomo.
Infatti in tale ultima ipotesi la sottoscrizione attribuisce efficacia proprio alle disposizioni che la precedono. Come detto, la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni di ultima volontà e preferibilmente in calce alla pagina del testamento. Tuttavia essa può essere posta sul retro della pagina qualora in calce non vi sia spazio sufficiente. Inoltre non è detto che la firma marginale del testatore sulla scheda testamentaria non possa essere considerata valida.
È infatti valida se vi è qualche indice dal quale si possa desumere che il testatore ha inteso appropriarsi delle volontà espresse nel documento mortis causa proprio in questo modo.
Basti pensare, come detto, all’assenza di spazio sufficiente in calce alla unica pagina nella quale sono indicate le disposizioni testamentarie. Ulteriore indice potrebbe essere l’esistenza di un qualche segno che possa connettere la firma del testatore alla ultima parte delle manifestazioni di ultima volontà. In assenza di tali elementi il testamento sarà da considerarsi nullo.
La Corte di Cassazione precisa però che il giudizio volto ad acclarare l’autenticità o meno della sottoscrizione non può prescindere dall’analisi dell’intero documento originale.
Stante tutto quanto sopra esposto, non risulta quindi essenziale che vi sia contestualità tra la redazione del testamento e la firma dello stesso.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che sarebbe addirittura possibile che la sottoscrizione possa essere apposta in un tempo antecedente alla redazione del corpo delle disposizioni testamentarie.
Infine con riferimento al testatore, non occorre l’indicazione precisa dei dati anagrafici di quest’ultimo in quanto sarà infatti sufficiente che nel testamento vi siano elementi tali da rendere comunque identificabile l’autore dello stesso senza alcuna possibilità di errore.
Deposito e ritiro del testamento
Il testamento olografo può essere depositato, come ogni scrittura privata presso un notaio con lo scopo di una maggiore garanzia di custodia. In effetti, mediante tale modalità di conservazione si evitano i pericoli di smarrimento, alterazione e sottrazione della scheda testamentaria.
Inoltre l’art. 608 c.c. prevede che il testamento olografo, depositato presso il notaio, può essere ritirato in ogni tempo dal testatore ed il ritiro della scheda testamentaria, a differenza del testamento segreto non produce alcun effetto sostanziale sul testamento, in particolare non lo revoca né influisce sulla sua validità.
Il verbale di ritiro di un testamento olografo richiede l’indicazione dell’ora e del minuto e l‘assistenza obbligatoria dei testimoni i quali potranno essere anche soggetti diversi rispetto a quelli che hanno partecipato al verbale di ricevimento della scheda testamentaria.
Elia Johnson
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