Avv. Pino Cupito
Art. 589 c.c.: Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.
Fatto
La Cassazione ritorna sul tema del divieto dei patti successori cogliendo l’occasione per delineare gli aspetti salienti di tale tipologia di pattuizioni ereditarie non consentite dalla legge.
Il caso riguarda due coniugi che provvedono a redigere contestualmente ma su fogli separati i reciproci testamenti olografi.
In tali testamenti ciascuno dei coniugi individua l’altro come beneficiario delle proprie disposizioni testamentarie.
In altri termini, i testatori intendono predisporre il fenomeno successorio in modo tale che, in caso di morte dell’uno o dell’altro, i beni ereditari restino sempre in capo ad uno dei due.
Uno dei figli dei testatori agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità di entrambi i testamenti dei genitori in quanto costituenti “patti successori istitutivi”.
Sentenza
Cassazione Civile n. 18197 del 02/09/2020
Diversa dal testamento congiuntivo è l’ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due diposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio (Cass. n. 2942/1937; n. 5508/2012).
L’utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l’autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l’autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni (Cass. n. 2364/1959).
A maggior ragione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c. l’ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a prescindere dalla circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi.
Si osserva che «in presenza di schede testamentarie separate non ricorre quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario».
Nello stesso tempo si deve chiarire che il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei, non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte.
Nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, occorre chiarire che «si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri.
Non è necessario che l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito.
È utile operare un parallelo con quanto prescrive l’art. 1417 c.c. in materia di prova della simulazione, che può essere liberamente provata dalle parti quando l’azione è diretta ad accertare la illiceità del contrato dissimulato (Cass. n. 5555/1988; n. 11924/1999; n. 26317/2017).
Si veda altresì Cass. n. 1164/1968, nella quale è ventilata la possibilità che la vendita di quota indivisa di immobile di proprietà del padre, prima della sua morte, da un figlio in favore degli altri, sia riconosciuta nulla per violazione del divieto del patto successorio dispositivo, «ove risulti accertato che il suo oggetto sia stato considerato dalle parti come compreso in una possibile successione futura»).
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