Assegno postdatato: quali sono i rischi?

L’art. 31 del R.D. n. 1736/1933 recita: “L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”.
È bene precisare immediatamente che nonostante l’emissione di un assegno c.d. “postdatato” sia ancora oggi da considerarsi “illegale” e “irregolare”, essa non rappresenta più un fatto penalmente rilevante.
Tale condotta, infatti, è attualmente sanzionabile soltanto sotto un profilo meramente amministrativo che riguarda l’evasione dell’imposta di bollo.
L’assegno postdatato, così come l’assegno regolarmente datato, si considera venuto ad esistenza, come mezzo di pagamento, nel momento in cui viene materialmente emesso vale a dire quando viene effettivamente consegnato dal debitore (traente) al creditore (prenditore). Ciò significa che l’apposizione di una data “futura” sull’assegno bancario, non potrà mai costituire una causa di nullità dell’assegno medesimo. Infatti, il pagamento effettuato a mezzo di tale assegno dovrà considerarsi assolutamente valido.
Per tali ragioni, il soggetto che riceve un assegno postdatato avrà tutto il diritto di recarsi immediatamente in banca per incassarlo in contanti (nel caso in cui l’importo lo consenta) o per versarlo sul proprio conto corrente senza dover attendere la data indicata sull’assegno stesso.
Tuttavia, a causa della natura “irregolare” dell’assegno postdatato, si rende sicuramente necessario che il creditore, ovvero colui in possesso del titolo postdatato, attivi prima un’apposita procedura finalizzata alla preventiva regolarizzazione fiscale dell’assegno senza la quale non è possibile procedere all’incasso materiale delle somme.
Per legge, infatti, l’assegno bancario postdatato non possiede la qualità di titolo esecutivo fintanto che non venga debitamente regolarizzato dal possessore con il versamento:
a. dell’imposta pari al 12 per mille dalla somma riportata nell’assegno (come avviene per le cambiali);
b. delle sanzioni previste in materia di bollo.
Nella prassi commerciale, l’assegno postdatato viene frequentemente utilizzato non solo per rinviare o dilazionare un pagamento, ma soprattutto per garantire, al creditore che lo riceve, il futuro adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti da contratto o da circostanze di fatto.
Normalmente, una volta avvenuto il regolare pagamento del quantum dovuto, il creditore, ancora in possesso dell’assegno postdatato, procede alla restituzione dello stesso nei confronti del debitore adempiente.

Esempi nella pratica

L’esempio tipico è quello del fornitore (prenditore del titolo) che, a garanzia del valore della merce consegnata all’acquirente (colui che emette il titolo), si faccia rilasciare da quest’ultimo un assegno postdatato da portare all’incasso nel solo caso in cui l’acquirente medesimo non paghi la merce ricevuta alla scadenza concordemente pattuita.
Altro esempio frequente si verifica in materia di locazione. E’ invalsa la pratica secondo la quale il proprietario dell’appartamento, alla sottoscrizione del contratto di locazione, richiede al locatario/inquilino il rilascio di un assegno bancario postdatato per un importo corrispondente ad alcune mensilità anticipate.
E’ evidente come tale condotta sia esclusivamente finalizzata ad ottenere una garanzia patrimoniale in ordine al puntuale pagamento dei canoni concordati da contratto.
Ebbene, malgrado la descritta prassi commerciale dell’assegno postdatato continui ad essere molto diffusa quand’anche la stessa resti particolarmente rischiosa, la giurisprudenza ha ribadito in più occasioni un principio fondamentale secondo il quale emettere un assegno (non con la finalità di pagamento) con il solo

scopo di garantire il creditore sul corretto adempimento del proprio debito, configura un patto “nullo” in quanto contrario alle norme imperative.
In altri termini, ad essere viziato da nullità non è l’assegno posdatato in sé ma soltanto il patto di garanzia
(c.d. “patto di non presentazione”) ad esso sottostante intercorso tra le parti.
In altre parole, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra descritto, il debitore che emette l’assegno ed il creditore che lo riceve non posso assolutamente modificare la natura e la funzione tipica dell’assegno bancario.
Ciò in quanto la natura del titolo è unicamente quella di semplice mezzo di pagamento.
Non si può quindi modificare tale natura e finalità giuridica in via discrezionale al solo fine di utilizzare il titolo postdatato come strumento di garanzia di adempimento di obbligazioni contrattuali.
Pertanto in tutte le ipotesi sopra indicate, nonostante tra le parti esista un accordo “celato” di non presentazione all’incasso dell’assegno, la banca sarà comunque obbligata a pagarlo nel caso in cui il titolo venisse anticipatamente portato all’incasso dal possessore.
In tal caso infatti il patto con il quale le parti avevano riconosciuto all’assegno la sola funzione e natura di strumento di garanzia dovrà ritenersi non avvenuto.
Conseguenza di ciò è che colui che emette l’assegno a garanzia del proprio debito, confidando sul fatto che il creditore non lo vada ad incassare (e si limiti soltanto a trattenerlo), non avrà efficaci forme di tutela nel caso in cui il creditore stesso decida improvvisamente di procedere all’incasso del titolo.
Con riferimento a tali ipotesi, infatti, la giurisprudenza ha addirittura confermato che è legittimo procedere alla levata di protesto contro un assegno bancario postdatato che è stato portato all’incasso dal creditore in
spregio al patto di garanzia e di non presentazione concluso con il debitore.
Da un punto di vista processuale, bisogna infine evidenziare che l’assegno bancario postdatato e quindi emesso con funzione di garanzia può essere considerato come una promessa di pagamento ai sensi dell’art.1988 del codice civile. Tale norma prevede una presunzione di esistenza di un rapporto sottostante dal quale è originata
l’emissione dell’assegno dato a garanzia.
Questa presunzione resisterà almeno fino a quando il debitore che ha rilasciato il titolo non fornisca la prova dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
Si assiste quindi all’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza dell’originario rapporto tra le parti. In buona sostanza, il creditore ricevendo un assegno a garanzia di una obbligazione, qualora intenda agire per l’adempimento della stessa, dovrà unicamente provare la “promessa di pagamento” fattagli dal debitore esibendo il titolo rilasciato e null’altro.
Diversamente incomberà sul debitore che ha emesso il titolo a garanzia provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto originario dal quale l’assegno è scaturito.
In estrema sintesi, la peculiare natura dell’assegno bancario, quand’anche rechi una data differita nel tempo, non esclude l’eventualità che esso venga immediatamente presentato alla banca per il pagamento ed in tal caso sarà fondamentale la sussistenza della relativa provvista onde evitare spiacevoli conseguenze.

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