TARSU: non è dovuta se il locale è inagibile e inoccupato

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Barese precisa che la Tarsu-Tari non deve essere corrisposta per i locali inutilizzati.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 22 del 08.01.2021

FATTO

Il ricorrente nella qualità di legale rappresentante della società Sxxxxx s.r.l., con il ricorso in esame, impugna l’avviso di accertamento notificato dal Comune di xxxx relativo alla TARI anni 2014 e 2015 per un immobili in xxxx alla via xxxxxxxxx

Riferisce che il fabbricato di cui trattasi destinato ad autorimessa non è mai stato utilizzato per altra destinazione e che negli anni 2014 e 2015 era inutilizzato e lo è tutt’ora per l’impossibilità di ottenere il certificat0 di prevenzione incendi per la situazione dell’immobile, tant’è che il contratto di locazione con l’Apulia Servizi di Sergio Troiani cui era stato locato l’im1:llobile, al 31 luglio 2012 è stato risolto per l’impossibilita’ di utilizzare l’immobile.

Esibisce a dimostrazione dello stato di abbandono dell’immobile le immagini fotografiche dei contatori della luce e dell’acqua da cui risulta che i suddetti servizi sono stati disattivati e le ultime bollette della luce da cui risulta l’assenza di consumo e le diffide all’ENEL e all’ Acquedotto Pugliese per la disattivazione dei contratti di fornitura della corrente elettrica e di quella idrica.
In diritto deduce la violazione dell’articolo 14 del d.l. n. 201 del 2011 e dell’articolo 62 del decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507.

Il Comune di xxxxxx non si è costituito in giudizio
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva e alla pubblica udienza del 22 ottobre 2020 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

II ricorso è fondato e va accolto.
La disciplina vigente nella materia del tributo comunale sui rifiuti prevede che essa sia corrisposta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è commisurato in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
La tariffa è composta da una quota determinata m relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all ‘entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi dì investimento e di esercizio.

Come risulta dalla disciplina su riportata il tributo di cui trattasi integra una vera e propria tassa che grava su chi utilizza il servizio.
Ne consegue la esenzione dalla tassa, peraltro, sancita normativamente, degli immobili inutilizzati che non producono rifiuti
Anche la giurisprudenza formatasi in materia ha escluso con orientamento consolidato che siano soggetti alla tassa sui rifiuti gli immobili e i locali che non possono produrre rifiuti o per il particolare uso cui sono adibiti o per oggettive e dimostrate condizioni di non utilizzabilità ( cfr., tra le tante, Cass. Sez. Trib., 6 luglio 2012, n. 11351).

Ciò stante, atteso che nel caso in esame vi è prova inconfutabile dell’inutilizzazione dei locali cui si riferisce l’avviso di accertamento, è indubbio che la tassa non sia dovuta.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’avviso di accertamento impugnato
La condanna al pagamento delle spese processuali segue a soccombenza in misura indicata in dispositivo.

PQM

La Commissione Provinciale accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di xxxxx al pagamento delle spese processuali ( oltre al C.U. anticipato da parte ricorrente che liquida in € 250,00 oltre oneri accessori.

 

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