Tari su area scoperta, quando è dovuta?


Avv. Giuseppe MAPPA


Tari su area scoperta,  quando è dovuta? 

 

 

CTR Bari Sentenza 1510\2021

depositata il 12.05.2021-




FATTO


Il sig. XXXX, titolare della ditta Guida Marmi, presentava ricorso alla CTP di Bari nei confronti del Comune di XXX avverso l’avviso di pagamento prot n. XXXX del 7.9.2016, riferito alla Tassa sui rifiuti- TARI anno 2016 per l’importo di €. XXX in relazione ad una superfice di mq. 4.498 ubicata in via XXXX n. 130 formulando i seguenti motivi di gravame: l) difetto di motivazione in quanto non venivano indicate le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui poter ricorrere, le ragioni dei!’ assoggettamento a tassazione delle superfici, i dati catastali dell’ area soggetta a tassazione, il motivo della tassazione, il motivo per cui veniva tassata una superfice di mq 4.498 avendo egli dichiarato una specifica tassabile di soli mq. 220; 2) illegittima pretesa da parte dell’Ente per mancanza del presupposto impositivo della produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati in quanto l’area esterna era destinata soltanto allo stoccaggio di lastre di marmo oggetto dei!’ attività
commerciale senza alcuna lavorazione con presidio solo sporadico di personale e l’eventuale rottura delle stesse avrebbe comportato la vendita ad un prezzo inferiore ma non la prodizione di rifiuti, così come documentato da una perizia giurata di parte e condiviso da due pronunce della CTP di Bari riguardanti le annualità 2012 e 2013; inoltre quand’anche ci fosse stata lavorazione del marmo ciò avrebbe comportato la produzione di rifiuti speciali e non di rifiuti urbani cosi rendendo anche sotto tale aspetto non tassabile a fini Tari la superficie scoperta, superficie che peraltro avrebbe una dimensione di mq. 2.550 come verificato dal perito di parte e non di mq. 4.498 come indicato nell’avviso impugnato; 3) nullità dell’avviso per mancata applicazione della riduzione della tassa al 30% previsto dal regolamento comunale TARI per il caso in cui, come nella specie, il più vicino punto di conferimento sia posto a distanza di oltre 500 metri dall ‘utenza.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bari che nel controdedurre ai motivi di ricorso osservava che:
l) la superficie era stata accertata a seguito di sopralluogo della polizia municipale del 21.12.2012 e I’ avviso di pagamento era stato preceduto da altri atti simili per le annualità precedenti e da un avviso di accertamento per gli anni dal 2007 al 20 Il sicché la vicenda era ben conosciuta dal contribuente che aveva impugnato tutti gli atti precedenti; 2) come affermato dalla CTP di Bari per alcune annualità precedenti, la superficie scoperta ove erano stoccati i marmi andava assoggettata a tassazione in quanto area operativa funzionale all’attività commerciale esercitata non potendosi escludere la produzione di rifiuti ordinari attesa la frequentazione da parte di persone; 3) la riduzione prevista dal regolamento era stata applicata nella percentuale del 60% in quanto in base a quanto dichiarato dal!’ AMIU con nota del 16 maggio 2013 a partire dal luglio 20 Il il primo cassonetto di raccolta distava dalla sede dell’utenza 390 metri e non oltre 550 metri come sostenuto da controparte.
La CTP di Bari, con sentenza n. 2533/2017, disattesa l’eccezione di difetto di motivazione dell’atto, accoglieva il ricorso nel merito osservando che la Ditta xxx svolge attività di agente di commercio e non di lavorazione marmi, graniti ed affini la cui movimentazione è limitata solo ai fini della esposizione e vendita insuscettibile di produzione di scarti di lavorazione e rifiuti speciali che ove vi fossero per la imprevista rottura di una lastra vengono commercializzati per la produzione di pavimenti.
Il Comune di Bari, con ricorso depositato in data 9 marzo 2018, ha appellato la sentenza di primo grado eccependo il travisamento dei fatti, l’ingiustizia manifesta ed il difetto di motivazione: nel richiamare le pronunce intervenute tra le parti in ordine agli atti impositivi riguardanti le precedenti annualità il civico ente ha sostenuto la sussistenza del presupposto impositivo nella considerazione che anche le aree scoperte adibite all’esposizione sono qualificabili come aree operative esterne all’attività commerciale di vendita all’ingrosso di marmi ed affini ove è difficile negare la presenza umana sia per il carico e scarico delle lastre che per la visione delle stesse da parte dei clienti; ha anche rilevato che con l’atto impugnato è stata già applicata la riduzione preista dall’art. 26 del
regolamento T ARI per inferiori livelli di prestazione del servizio.
Il Comune di Bari ha quindi chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari con conferma della legittimità del!’ atto impugnato e condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In data 18.4.2018 il contribuente ha depositato un atto di controdeduzioni ed appello incidentale.
Ha eccepito che l’assunto della considerazione dell’area esterna come operativa rispetto all’attività commerciale esercitata costituisce eccezione nuova ed inammissibile in appello e comunque infondata in quanto i clienti visionerebbero i marmi in uno show room interno mentre l’accesso di
personale al magazzino esterno sarebbe del tutto sporadico e limitato all’ attività di collegamento delle lastre ai ganci della gru e quindi improduttiva di rifiuti solidi urbani. Il contribuente ha ribadito le argomentazioni già svolte in primo grado tese a dimostrare l’insussistenza del presupposto impositivo per l’assenza di potenzialità o attitudine dell’area scoperta a produrre rifiuti, l’erronea indicazione della superfice dell’ area stessa (che secondo quanto emergerebbe dalla perizia di parte sarebbe pari a mq. 2.550 e non a mq. 4.498 come indicato nell’avviso di pagamento) e la mancata applicazione della riduzione al30% (in luogo di quella del40%) prevista dal regolamento comunale tenuto conto della distanza di oltre 500 metri dell’utenza dal primo punto di raccolta.
Il contribuente ha poi proposto appello, in via incidentale, contestando la sentenza di primo grado per aver ritenuta infondata l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di pagamento ribadendo tale carenza motivazionale posto che nel!’ avviso sarebbero state omesse le indispensabili informazioni, già indicate nel ricorso di primo grado, sopra riportate.
In data 18 marzo 2021 il Comune di Bari ha depositato memorie illustrative con cui ha ribadito le proprie argomentazioni circa la fondatezza della pretesa impositiva ed il travisamento dei fatti da parte della CTP di Bari rilevando che il contribuente non ha mai prodotto la perizia giurata richiamata negli scritti difensivi e che da immagini tratte dallo stesso sito web della ditta emergerebbe l’accantonamento di imballaggi ed anche il collocamento di tre bidoni dislocati dall’ AMIU nell’area interessata.
ll civico ente ha anche ribadito che la distanza dal primo punto di raccolta, inferiore a
500 metri, è stata attestata dai responsabili dell’ AMIU ed ha replicato alle motivazioni dell’appello incidentale richiamando giurisprudenza favorevole.
ll giorno 8 aprile 2021, fissato per la pubblica udienza, il giudizio è passato in decisione sulla base degli atti, ai sensi dell’art. 27 del D.L. 28.10.2020 n. 137, ed è stato definito come da dispositivo riportato in calce.


DIRITTO


1. Il criterio di ordine logico impone alla Commissione di esaminare per prima la questione oggetto di appello incidentale da parte del contribuente: costui si duole della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di pagamento impugnato.
Tale motivo di appello incidentale è infondato.
L’art. l, comma 162, della legge 296/2006 pur prevedendo che l’avviso di accertamento o in rettifica emesso dall’ ente locale debba contenere l’indicazione delle modalità, termini ed organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, non stabilisce alcuna nullità in caso di mancanza di tali elementi; in termini simili si esprime l’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. n. 2121200) con riguardo agli atti dell’amministrazione finanziaria in generale.
Oltre a ciò deve rilevarsi che nella specie il contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento che secondo quanto già chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile avanti le Commissioni tributarie e non può perciò violare l’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che prescrive per gli atti impositivi l’indicazione delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere (Cass. civ. Sez. V, 11/02/2005, n. 2829).
In proposito è stato chiarito che devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui
l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo (nella specie emessi da un Comune e riguardanti la TARSU) in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando cosi nel contribuente l ‘interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modifìcabili.
Allo stesso tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice investito dell’impugnazione non può, però, annullarli ritenendo che i predetti debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell’art.19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l’indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici (Cass. civ. Sez. V Sent., 18/05/2011, n. 10987).
Nella specie il contribuente ha impugnato come si è detto l’avviso di pagamento che il Comune di Bari gli ha inviato e che comunque contiene tutte le informazioni utili per conoscere gli elementi fattuali e le ragioni giuridiche dell’avviso stesso con ciò soddisfacendo anche i criteri motivazionali degli atti più propriamente impositivi: in particolare è indicato che si tratta di area tassabile di mq.4.498 con l’indicazione dell’ubicazione, della tariffa e della riduzione applicata: in sostanza il contribuente è stato posto nelle condizioni di verificare l’operato del civico ente ed anche di proporre
ricorso avverso tale atto al fine di contestare anche in sede giurisdizionale la pretesa fiscale ivi contenuta.
In definitiva, essendosi il contribuente avvalso della facoltà di impugnare un atto diverso da quelli indicati dall’art. 19 del D. Lgs. n. 5346/1992 ed avendo compiutamente svolto le proprie deduzioni difensive nel merito della pretesa impositiva nell’atto veicolata, la censura circa la carenza motivazione dell’atto stesso non può essere condivisa: da ciò consegue l’infondatezza dell’appello incidentale.
2. Diversamente, l’appello principale proposto dal Comune di Bari risulta fondato.
Il giudice di primo grado liquida la questione della tassazione dell’area scoperta sostenendo che la movimentazione dei marmi, graniti ed affini è limitata solo ai fini della esposizione e vendita insuscettibile di produrre scarti di lavorazione e rifiuti speciali.
La motivazione è erronea nella misura in cui presuppone che l’avviso di pagamento riguardi la produzione di rifiuti speciali ed è inoltre carente per non aver affrontato il vero thema decidendum ossia se l’area scoperta su cui sono posizionati i marmi e le pietre oggetto di commercializzazione da parte del contribuente sia o meno da assoggettare alla T ARI.
L’art. l, comma 639, della legge n. 147/2013 stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TAR! le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative…
Tale disposizione ricalca quanto previsto dall’art. 62 del D.Lgs.15/11/1993, n. 507 a mente del quale “la tassa è davuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni … “.
In ordine a tale originaria normativa la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata nel ritenere che la situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni  direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. In tale ottica, la funzione di magazzino, deposito o ricovero è una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa dell’esonero da
detta tassa (Cass. civ. Sez. V, 18/05/2018, n. 12287).
In sostanza la giurisprudenza ha più volte affermato che la destinazione di un area scoperta a magazzino non implica che la stessa non sia suscettibile di produrre rifiuti urbani ed anzi al contrario le aree destinate al ricovero delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardate come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita (Cass. civ. Sez. V, 1110212005, n. 2814).
Nella fattispecie in esame ricorre proprio l’ipotesi di area operativa che rientra nella previsione di quelle assoggettate alla TARI ex art.1, comma 639, della legge 14712013.
In particolare, come ammette anche il contribuente, su tale area scoperta insiste tutto il materiale marmoreo e lapideo oggetto di commercializzazione da parte della ditta a questi intestata
Di conseguenza non può che concludersi con la necessaria frequentazione di persone sull’ area stessa non fosse altro che per caricare e scaricare i materiali acquistati e venduti e trattandosi, quindi, di area strettamente funzionale all’attività commerciale esercitata non può che essere accomunata ai locali dove viene svolta la predetta attività anche sotto il profilo dell’assoggettamento alla tassa rifiuti.
Peraltro, ulteriori elementi da cui ricavare l’ operatività dell’ area stessa sono documentati dalle riproduzioni fotografiche depositate in giudizio dal Comune ove si individua la presenza di rifiuti da imballaggi ed anche il dislocamento di alcuni bidoni forniti da1l’ azienda urbana comunale.
In definitiva erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l’area scoperta di che trattasi non fosse suscettibile di produrre rifiuti urbani.
Le ulteriori deduzioni difensive del contribuirtene, non esaminate perché assorbite dalla decisione favorevole delia CTP di Bari, non sono meritevoli di condivisione.
3. In ordine alla dimensione dell’ area scoperta vale osservare che a fronte del dettagliato verbale di verifica redatto dalla Polizia Municipale in data 21.12.2012 (che riporta la superfice indicata nell’avviso di pagamento impugnato) il contribuente si è limitato ad invocare una diversa superficie di mq. 2.550 indicata in una perizia giurata mai prodotta in giudizio, nemmeno in questo grado di appello.
Parimenti infondato l’assunto difensivo con il quale il contribuite si duole del fatto che il Comune non abbia applicato la riduzione al 30% per la distanza dell’utenza dal primo punto di raccolta
In proposito è solo il caso di osservare che il Comune ha applicato la riduzione della tassa al 40% e non al 30%, come invocato dall’appellato, in quanto da attestato rilasciato dal direttore dell’ AMIU di Bari in data 16.5.2013la distanza della ditta dal primo punto di raccolta era di 390 metri e quindi inferire ai 500 metri che avrebbero fatto scattare la maggiore riduzione richiesta dal contribuente: né costui ha documentato il posizionamento del primo cassonetto a distanza superiore ai 500 metri.
Alla luce delle superiori argomentazioni va rigettato l’appello incidentale proposto dal sig. xxxx ed accolto l’appello principale proposto dal Comune con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma della legittimità del!’ avviso di pagamento impugnato.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


PQM


accoglie l’appello principale e rigetta quello incidentale. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.


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