Sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento degli Enti Locali

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Provinciale di Napoli annulla un avviso di accertamento sottoscritto da un Funzionario diverso da quello istituzionalmente delegato.


Testo della Sentenza

CTP Napoli 8849\2021, depositata il 17.06.2021

FATTO E DIRITTO

Con ricorso inviato alla segreteria della commissione in data 9.9.2020 xxxxx rappresentata e difesa dall’avv.to xxxxx proponeva ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli avverso ingiunzione di pagamento n. xxx 2020 di complessivi€ xxx,00 notificata il giorno 9 maggio 2020 per il pagamento di IMU 2012 sulla base di un avviso di accertamento n.xxxxx relativa all’anno 2012 presuntivamente notificato in data 19.04.2017 per€ xxx;

Tanto premesso chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato per i seguenti motivi : 1. inesistenza del titolo valido per la riscossione ingiunzione di pagamento n. 60/2020; 2. della inesistenza dell’atto presupposto o sua eventuale omessa notifica; 3. nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e oneri di riscossione; 4. nullità dell’intimazione cartella di pagamento per intervenuta prescrizione.

Si è costituito il Comune di xxx chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. Ali ‘udienza del 21.4.2021 la causa – a seguito di trattazione scritta- è stata decisa.
Occorre esaminare in via preliminare la doglianza avanzata da parte della odierna ricorrente – relativa alla mancata sottoscrizione dell’atto impugnato in quanto emesso da soggetto privo del potere e comunque non riferibili al Comune creditore ed al funzionario incaricato della riscossione delle imposte evase.- poiché idonea a definire il giudizio.

L’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 stabilisce che: «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato da l’ente loca e per la gestione del tributo»; nel caso in cui manchi il personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992, «Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del ‘imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, Rii avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi».

Pertanto la nomina del funzionario responsabile che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, debba risultare da apposito provvedimento di livello dirigenziale o da delibera della giunta comunale”.
La <Corte di Cassazione ha anche chiarito che nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ufficio titolare, ma di altro funzionario, « incombe ali ‘Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio (Cfr., Cass. n. 14626/2000;Cass. n. 14195/2000;Cass. n. 17044/2013;Cass. n. 12781/2016;Cass. n. 19742/2012; Cass. n. 332/2016; Cass. n. 14877/2016; Cass. n. 15781/2017; Cass. n. “200/2018), o l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva, cioè alla terza area funzionale del! ‘attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali (Cfr., Cass. n. 27871/2018; Cass. n. 27873/2018).

Infatti è stato affermato che
«la sottoscrizione dell’ ‘avviso di accertamento, atto della P A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dal citato articolo 42, commi 1 e 3 Cfr., Cass. n. 14195/2000; Cass. n. 24492/2015.

Pertanto ove, come nel caso di specie la parte ricorrente abbia contestato la sussistenza d’ tale potere, “l’Ente locale è tenuto a provare la validità della sottoscrizione del funzionario responsabile, offrendo prova del provvedimento di nomina di livello dirigenziale o della delibera della giunta comunale (Cfr., Cass. n. 6697/2020).

Il Comune di xxx- su cui gravava quindi il relativo onere in merito così omettendo di fornire al Collegio documentazione idonea a provare l’esistenza di un provvedimento che tale potere attribuiva in capo al responsabile che aveva sottoscritto l’atto impugnato.
L’accoglimento di tale preliminare eccezione rende superfluo l’esame delle altre eccezioni svolte.

P.Q.M.
La commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 233, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8849/2020 , .G.R., così provvede:
• accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
• condanna 1a resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €100.00 oLtre € IVA cpa e spese generali.

 

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