Sulla prescrizione quinquennali dei crediti erariali

Avv. Giuseppe MAPPA


La Commissione Regionale id Lecce , seppur pronunciandosi sulla prescrizione di alcuni crediti locali e diritto camerale, statuisce che tutti i crediti, anche erariali, sono soggetti alla prescrizione quinquennale c.d. post cartella


 

CTR Lecce

Sentenza n.762\2021 ,depositata il 2.02.2021 _



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
xxxxx impugnava ravviso di intimazione n.xxxxxx0, notificato al ricorrente in data 15.12.2015, relativamente alle cartelle di pagamento in esso indicate:
n. xxxxxxx, notificata in data 12.11.2001;
n. xxxxxx, notificata in data 14.12.2002;
n. xxxxxx, notificata in data 14.12.2002;
n. xxxxx0, notificata in data 16.04.2004;
n. xxxx0, notificata in data 20.10.2004;
n. xxxxx0, notificata in data 17.05.2005;
n. xxxxx, notificata in data 17.10.2006;
n. xxxxxx0, notificata in data 20.07.2006;
n. xxxx0, notificata in data 28.03.2007.
La CTP di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso accertando la prescrizione delle prime cinque cartelle di pagamento.
Con riferimento alle ultime due cartelle la Commissione riteneva che non fosse maturato il termine decennale di prescrizione, sul presupposto cha tale fosse il termine di prescrizione relativamente al credito portato dalla cartella di pagamento divenuta definitiva.
Proponeva appello il contribuente rilevando come anche il credito portato dalla cartella n. xxxx0, notificata in data 20.07.2006, avente ad oggetto “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale” e il credito portato dalla cartella n. xxx0, notificata in data 28.03.2007, “Diritto annuale di Camera di Commercio relativo all’anno 2002”, fossero prescritti.
Nessuno di costituiva per Equitalia Sud ora Agenzia delle Entrate Riscossione. L’appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un., 17/11/2016, n.23397) ha affermato che “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale).
Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. “Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell’ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Tale orientamento, sopravvenuto alla pronuncia di primo grado, impone la riforma della sentenza resa dal primo giudice, atteso che entrambi i credito sono soggetti a prescrizione quinquennale, la riscossione di diritti camerale infatti rientra nella previsione ddi cui all’ art. 2948 n. 4 c.c., ed anche i tributi locali sono pacificamente i soggetti al termine di prescrizione quinquennale.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’appellato e del fatto che la pronuncia a sezioni unite ha risolto una questione giurisprudenziale controversa.

PQM


La Commissione accoglie L’appello.

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