Sulla prescrizione del credito esattivo in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione

Avv. Giuseppe MAPPA 

 

CTP Latina 562-2021, depositata 11.06.2021


Fatto e Diritto
xxxxx, quale erede di xxxx ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. xxxxxxx7, notificatale il 26.08.2019, relativa all’avviso pagamento seguito ad accertamenti nei confronti della società xxxxx per gli anni 1982 e 1983.
IL suddetto avviso di pagamento era stato opposto dal socio amministratore xxxxxr Luciano e dallo stesso anche quale socio.
Nel corso del giudizio egli decedeva.
Il giudizio fu perciò interrotto, ma non più riassunto da alcuno e pertanto dichiarato estinto dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con la sentenza n.84/3/10 depositata il 02.201O.
L’Agenzia iscrisse allora i1 credito a ruolo per euro 5.546,86.
La ricorrente xxxxxx oppone qui la cartella sul presupposto che il credito d’imposta fosse prescritto alla data della sentenza e quindi ancor più alla data della notifica clella cartella stessa, dal momento che il termine prescrizionale doveva essere computato a far da dalla notifica del ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento (1.03.1988) e non dalla d ta di deposito della sentenza (5.02.2010) che aveva dichiarato estinto quel giudizio.
L’Agenzia costituitasi sostiene, invece, tale ultimo riferimento temporale e, chiede la conferma della cartella di pagamento.
Tanto premesso, questa Commissione ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono.
L’introduzione del giudizio promosso da xxxxxx, come socio e come amministratore, aveva interrotto la prescrizione del credito d’imposta e avrebbe determinato la sospensione del suo decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza ch’e avesse definito il giudizio promosso.
Nel caso in esame, invece, quel giudizio era stato dichiarato estinto, dopo la sua interruzione, a seguito del decesso del ricorrente, senza essere piu riassunto.
Ora, la declaratoria di estinzione non è per sua natura suscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale.
Conseguentemente, l’effetto sospensivo ex art. 2945 secondo comma c.c. non poteva protrarsi sino al passaggio in giudicato della sentenza, mancando la possibilità che tale presupposto si realizzasse. (sul punto Cass. n.34100\2019)

La prescrizione del credito esattivo opposto con ricorso tributario , nella ipotesi di estinzione del giudizio, decorre dalla notifica del ricorso e non dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della estinzione del ricorso
Trova, pe1tanto, applicazione il terzo comma dello stesso articolo, in base al quale, per effetto della estinzione, la prescrizione decorre dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio estinto, costituente nel caso in esame, l’unico atto interruttivo , non risultando che il creditore ne avesse posto in essere altri successivi.
Il termine decennale di prescrizione decorre, dunque, dal 1.03.1988 (data che compare sul frontespizio della sentenza n.84/3/1O, come quella di spedizione del ricorso).
Pertanto, alla data della notifica della cartella di pagamento, opposta da xxxxxxx, quale erede di xxxxxx, il credito di imposta risulta prescritto.


P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate

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