Avv. Giuseppe MAPPA
La Commissione Tributaria Provinciale romana continua nella sistematica demolizione delle notifiche degli atti esattivi\esecutivi del Concessionario spediti a mezzo Pec da un indirizzo che non e’ certificato e non e’ presente nei Pubblici Registri non ritendendo possibile l’applicazione di cui all’art 156 c.p.c. anche nel caso di rituale impugnazione dell’atto così illegittimamente notificato.
CTP Roma 5579\2021-Depositata il 14.05.2021 –Notifica atto esattivo a mezzo Pec.
CTP Roma 5425\2021-Depositata il 12.05.2021 –Notifica atto esattivo a mezzo Pec.
CTP Roma 5579\2021-Depositata il 14.05.2021
Fatto
La xxxx. snc, C. Fxxxxx), rappresentato e difeso come in atti, proponeva reclamo/ricorso, avverso la cartella di pagamento n. xxxx0 notificata alla ricorrente via pec in data 22 marzo 2019.dall’ Agente della riscossione di Roma con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di xxxx1 in relazione alla presunta errata compilazione dei modelli 770 S per l’anno 2013.
La ricorrente, in via preliminare eccepiva la nullità della notifica della cartella di pagamento perché proveniente da sito non istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione come ampiamente motivato e supportato da giurisprudenza di merito e di legittimità. Rilevava, inoltre, che il plico informatico era privo di relata di notifica e di attestazione di conformità ed il documento in esso contenuto era stato inviato in formato P DF non firmato digitalmente.
Nel merito contestava le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle stesse, perché risultavano decorsi i cinque anni previsti per richiedere i pagamenti indicati in cartella.
Sempre nel merito, contestava le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate per ciò che atteneva gli interessi e le sanzioni collegate al presunto omesso pagamento della tassa sui rifiuti, interessi e sanzioni di cui nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, ne
chiedeva lo scorporo e lo stralcio. Concludeva, previa sospensione, per l’annullamento della cartella impugnata per i motivi esposti con vittoria di spese e trattazione della controversia in pubblica udienza.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione con memoria di costituzione in giudizio (3 .12.20 19), in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni afferenti l’attività dell’Ente impositore da essa, comunque, chiamata in causa. Sosteneva la legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC richiamando a tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n.7655/2016. Concludeva chiedendo preliminarmente di accertare la legittimità della notifica dell’atto impugnato. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Depositava copia della ricevuta di consegna e di avvenuta notifica della cartella effettuata da notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione. gov .it.
In data l 0.02.2020 si costituiva in giudizio, con intervento volontario, l’Agenzia delle Entrate DP II di Roma la quale preliminarmente chiedeva di verificare la regolarità e tempestività del ricorso.
Nel merito precisava che gli esiti a debito richiesti in cartella scaturivano dal modello 770/2014, anno d’imposta 2013, trasmesso dalla controparte, per importi dovuti trasmessi (e non versati) dalla Società.
A ciò aggiungeva che l’Ufficio aveva provveduto, in data 20/10/2015 ad inviare la comunicazione di irregolarità alla ricorrente, nonostante non esistesse l’obbligo di invio (art. 6, comma 5, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) stabilisce chiaramente che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l ‘amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, … , a fornire i chiarimenti necessari”) ed, a seguito della stessa, la ricorrente, aveva richiesto la rateizzazione in 20 rate trimestrali di uguale importo di quanto dovuto.
La contribuente aveva versato solo le prime dieci rate.
In tal caso la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione ai sensi dell’art.25 del DPR 602/73.
Nel caso di specie l’ultimo pagamento del piano di rateazione era stato effettuato in data 03/05/2018.
La relativa cartella di pagamento era stata notificata il 22/03/2019.
Era evidente che il termine di legge era stato ampiamente rispettato.
Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese.
La data della trattazione è stata tempestivamente notificata alle parti costituite nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del d.lgs. 546/92, come verificato preliminarmente dalla Commissione.
La discussione è avvenuta in camera di consiglio, in assenza di richieste diverse, e la Commissione ha deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il Collegio, in via preliminare rileva la regolarità e tempestività del ricorso.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata la validità della notifica della cartella di pagamento impugnata stante l’eccepita nullità da parte della società ricorrente la quale, oltre ai vizi propri, ha eccepito anche la nullità della notifica a mezzo pec non istituzionale.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito che anche per le notifiche a mezzo pec si applica il condiviso e consolidato orientamento giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui «il
principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali -pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’ìrritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario»(Cass., sez. lav. n. 13857 del 2014;).
Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La Corte ha, inoltre, precisato che : ” è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”. Corte Cassazione SS. UU. n. 7665/2016.
Ammettendo la legittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec anche con estensione diversa da quella voluta dal legislatore, tale notifica deve essere, comunque, ritenuta illegittima/inesistente nei confronti della ricorrente dacché, come si evince dall’allegata relata di notifica, proviene dal sito “notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”, indirizzo PEC non presente nei pubblici registri validi ex lege ai fini in esame.
In proposito, infatti, va qui ribadito, a seguito della produzione documentale di controparte, che è insanabilmente viziata e nulla tale notifica, in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di cui all’elenco ufficiale IPA(Elenco Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un ignoto indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha già ritenuto irrituale e illegittima.
In tema di notifica a mezzo PEC, d’altronde, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012 recita: “a decorrere dal15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”.
Detta illegittimità – identica a quella del caso de quo – è stata rilevata proprio dalla Commissione
Tributaria Provinciale Roma – Sez. 38 -Sentenza 601/2020 del 17.01.2020: ‘”‘in effetti l’ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec de/151212018 con cui ha notificato dall’indirizzo PEC
notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” la cartella per cui è lite.
Peraltro, detto indirizzo, non è oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell’elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) – né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né nella pagina della CCIIAA.
La notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate- Riscossione.
In conclusione, dai documenti versati in atti è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è state trasmesse da un indirizzo P EC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria; tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli”.
La giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente è stata ribadita dalla Suprema Corte in materia di notifica di atti civili, con la recente ordinanza n. 17346/19, dove ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi elenchi, a mente dell’art. 3-bis,Legge n. 53/94.
L’AdER in sede di memoria di costituzione in giudizio non ha documentato la legittimità della notifica dell’atto impugnato nei modi e nelle forme previste dal legislatore ma ha solo depositato la copia dell’avvenuta spedizione e consegna dell’atto nell’indirizzo pec del contribuente.
Ritiene il Collegio che è da disattendere l’invocata sanatoria da parte dell’AdER ex art. 156 c.p.c.della notifica dell’atto opposto perché la notifica a mezzo PEC da sito non ufficiale degli atti tributari sostanziali e processuali è inesistente e come tale non suscettibile di alcuna sanatoria.
Da quanto sopra ne consegue che l’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento sopra esaminata è pregiudiziale/preliminare ed assorbente di ogni altra questione sottoposta all’esame di questo Collegio.
Per completezza dell’esame delle difese delle parti, il Collegio ritiene legittimo e tempestivo l’operato dell’Agenzia delle Entrate DP II di Roma come dettagliatamente documentato e motivato in sede di intervento volontario.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Commissione accoglie il ricorso stante la nullità della notifica della cartella di pagamento.
Condanna l’ AdER al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in EURO 500,00 oltre accessori.
CTP Roma 5425\2021-Depositata il 12.05.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società xxxxx S.A.R. snc proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. ccccccccccccc/000 e sottese cartelle, relativa a Tari annualità 2016 e Irpef 2011 e 2012, con un importo complessivo pari ad € xxx
La ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell’atto impugnato effettuata in via telematica con Pec; l’omessa allegazione delle due cartelle sottese all’ intimazione
impugnata; l’ intervenuta prescrizione dell’Irpef ed insisteva per la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato e per l’illegittimità dello stesso.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di
competenza dell’Agente della riscossione; l’inammissibilità delle eccezioni relative alle cartelle non impugnate tempestivamente; la regolare notifica dell’atto mediante Pec ed insisteva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio AMA S.p.a. che controdeduceva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente al tributo Tari posto che il Comune di Roma con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018 nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della Tari del 30.07.2018 ha deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della Tari; la corretta notifica con Pec dell ‘intimazione e la corretta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche ed
insisteva per l’inammissibilità del ricorso e per il rigetto dello stesso con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che controdeduceva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell ‘ art. 21 D.lgs. n. 546/92 stante la regolare notifica delle cartelle divenute definitive poiché mai impugnate dalla ricorrente; la legittimità della notifica effettuata con Pec; l’inesistenza di un obbligo di allegazione delle cartelle sottese; il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito ed insisteva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Commissione Tributaria osserva che le norme che regolano la notifica a mezzo Pec dell’atto tributario da parte dei Concessionari sono quelle di cui all’art. 26, comma 5 del D.p.r. n. 602\1973 ed art. 60 D.p.r. n.600\1973 .
L’art 16 ter, comma n. l del D.l. n. 179\2012 prescrive che, a far tempo dal15.12.2013, per “pubblici elenchi si intendono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia , e cioè INIPEC- Indice P A – e PCT e, pertanto, la notifica Pec si intende validamente effettuata (nel rispetto degli altri requisiti richiesti ex lege) se effettuata DA un indirizzo Pec certificato ed inviato AD un indirizzo Pec anch’esso certificato.
Pertanto, dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.
La Commissione Tributaria osserva che l’Ufficio ha notificato prima le cartelle di pagamento e poi l’intimazione mediante Pec attraverso l’indirizzo di posta elettronica:”notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” e che lo stesso non è idoneo a essere utilizzato come mezzo per una valida notifica posto che tale indirizzo non risulta dai registri ufficiali Reginde o Indice P A e non può essere riferito all’agente della riscossione neanche facendo ricorso al sito web dell’Agenzia delle entrate.
Difatti, la notificazione via p.e.c., per essere valida, deve essere fatta esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici elenchi, in caso contrario, la notifica dell’atto deve considerarsi inesistente.
Pertanto, la Commissione Tributaria considera inesistenti le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri e conseguentemente accoglie il ricorso e condanna parte resistente ad € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso e condanna parte resistente ad € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
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