Avv. Giuseppe Mappa
Sulla delega di firma al Funzionario: differenza tra delegazione e la delega di firma.
Testo della sentenza
Commissione Tributaria Regionale di Bari nn. 188 – 189- 180 del 21.01.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il xxxxxxx in data 4. 11.20 Il notificava al sig. xxxxx avviso di accertamento n. TVP0 xxxx con cui rideterminava sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell’ art. 38 d.p.r. 600/73, in relazione all’anno d ‘ imposta 2008, accertando un reddito sintetico di € xxxx 1,00 e richiedendo, per l’effetto, il pagamento di € xxx00 ai fini Irpef, € 1xxxxx00 per Addizionale Regionale, € xxxxx per Addizionale Comunale, € 3xxxxx per interessi, € xxx,00 per sanzioni.
Il contribuente impugnava il suddetto atto chiedendone l’annullamento ed eccependo: a) difetto di sottoscrizione in quanto l’ atto non era firmato da soggetto legittimato; b) mancanza di motivazione avendo l’Ufficio applicato automaticamente i DD.MM. 10/9 e 19/ 11/92 senza addurre altre giustificazioni; c) accertamento fondato solo su presunzioni semplici; d) risultati dell’accertamento errati con applicazione ” inversa” rispetto al normale dei parametri di legge; e) mancato computo dei finanziamenti restituiti al contribuente dalle società di cui il medesimo aveva le partecipazioni.
L’ Agenzia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con sentenza n. 413/03/2015 pubblicata il 6.02.2015 accoglieva il ricorso condannando l ‘Ufficio al pagamento delle spese di lite.
In particolare, i primi giudici ritenevano fondato il primo motivo di ricorso -con assorbimento degli ulteriori motivi – rilevando come, a fronte della specifica eccezione del ricorrente, l’Agenzia non avesse dimostrato l’effettivo conferimento della delega al capo team sottoscrittore dell’atto impositivo.
Avverso la citata sentenza ha presentato appello con atto del 17.7.2015 l’Agenzia delle Entrate deducendo, con un unico motivo, l’ errore di fatto e motivazionale dei primi giudici che, in ordine alla disposizione inerente alle deleghe di firma, si erano soffermati a considerare “i processi errati relativi agli accertamenti parziali automatizzati ed ali ‘accertamento con adesione” . Concludeva per la riforma della decisione di primo grado e l’ annullamento dell’atto impositivo.
Resiste il contribuente con atto di costituzione e controdeduzioni depositato in data 12.09.2017 con il quale contrasta puntualmente le avverse ragioni e argomentazioni, delle quali chiede il rigetto, con vittoria di spese.
Sopraggiunta l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e preso atto del Decreto n. 32/2020 emesso dal Presidente della C.T.R. Puglia, veniva confermata l’ udienza già fissata del 8.01.2021 senza presenza delle parti e con il passaggio in decisione sulla base degli atti, in assenza della richiesta delle parti di decisione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Ufficio non merita accoglimento.
Come detto, con un unico motivo l’ Agenzia delle Entrate ha censurato l’ errore di fatto e motivazionale dei primi giudici che, in ordine alla disposizione inerente alle deleghe di firma, si sono soffermati a considerare ‘•i processi errati relativi agli accertamenti parziali automatizzati ed all’ accertamento con adesione”, aggiungendo che nello specifico l’atto non rientra nella categoria degli accertamenti parziali automatizzati e non supera il valore di € 50.000,00, ragione per cui la sottoscrizione è stata validamente apposta dal capo team nell’ambito della delega di firma conferitagli.
Segnatamente, dall’esame della delega di firma 06 del 26.09.2011 la CTP ha rilevato che per le attività di accertamento sono indicate solo le deleghe impersonali riguardanti gli accertamenti automatizzati parziali e gli accertamenti con adesione.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, ha chiarito anzitutto la Suprema Corte che diverso è l’istituto di diritto pubblico della “delegazione amministrativa” di competenze (che, deve essere prevista dalla legge, e prevede, mediante adozione di un formale atto di delega, l’attribuzione ad un diverso ufficio od ente di poteri in deroga alla disciplina normativa delle competenze amministrative) dalla cd. “delega di firma” che attua un mero decentramento burocratico e trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio: il “delegato alla firma” non esercita, infatti, in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce semplicemente come “longa manus” -e dunque in qualità di mero sostituto materiale- del soggetto persona fisica titolare dell’organo cui è attribuita la competenza. Se l’atto di “delegazione della competenza” ha, pertanto, rilevanza esterna, in quanto deve trovare necessariamente la sua fonte diretta nella legge, al contrario la “delega di firma” è espressione di atti interni di organizzazione (venendo a risolversi in una modalità di distribuzione del lavoro tra i dipendenti appartenenti al medesimo ufficio) e non è suscettibile di alterare, quindi, il regime della imputazione dell’atto, materialmente sottoscritto dal “delegato” con la formula “per il titolare dell’ufficio”, il quale ultimo rimane l’unico ed esclusivo soggetto dal quale l’atto proviene e del quale si assume la piena responsabilità verso l’esterno (Cass. n. 20628 del 14/10/20 15).
Nell ‘ordinamento tributario la delega di firma trova fondamento normativa nell’articolo 42 del Dpr 60011973, il quale prevede che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” (comma l ) e che “L’accertamento è nullo se l’ avviso non reca la sottoscrizione… di cui al presente articolo … ” (comma 3 ), nonché nell’articolo 12, comma 4, del Dpr 602/ 1973, secondo cui “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ ufficio o da un suo delegato … “.
Ciò posto, è bensì vero che secondo la giurisprudenza di legittimità non è necessario per l’Ufficio allegare la procura alla sottoscrizione.
E tuttavia, in caso di contestazione l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale (Cass. n. 12781 del 21106/20 16).
Ha infatti espressamente chiarito la Suprema Corte che se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell’atto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (Cass. n. 19190 del 17/07/201 9).
Ed invero l’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 201 5, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega , potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass.,14626/2000; Cass., 141 95/2000; Cass., 17044/201 3; Cass., 12781/20 16; Cass., 14942/20 13; cass.18758/20 14; Cass., 19742/20 12; Cass., 332/201 6; Cass., 12781 /201 6; Cass., 14877/20 16; Cass.,1578 1120 17; Cass., 5200/2018).
Ed è appena il caso di rilevare che la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. (Cass. n.22803 del 09111120 15).
Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive d’ indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo (cfr. Cass. n. 25017/20 15), fermo in ogni caso l’onere dell’ Amministrazione di fornire la prova, in caso di contestazione, della valida delega conferita al sottoscrittore” (v. anche Cass. n. 18758/2014; Cass. n. 12871 /2016; Cass. n. 9736/20 16; Cass. n. 22800/2015).
In sostanza, l’ avviso è nullo se chi l’ ha sottoscritto ha una delega generica (Cass. n. 15871 /20 17).
Nella specie, per contro, l’Agenzia ha prodotto unicamente una disposizione di servizio del 26.09.20 11 (pur denominata Delega di firma) che contiene unicamente la descrizione delle disposizioni generiche – ovvero senza alcuna indicazione di nominativo delegato e di durata della delega- relative alle modalità di esercizio della delega di firma.
In definitiva, il gravame non può essere accolto, non avendo l’Amministrazione Finanziaria assolto all’onere di dimostrare compiutamente il corretto esercizio del potere di delega.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale sez. VI ri getta l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.