Sulla legittimazione passiva del Concessionario e sulla competenza territoriale della Commissione Tributaria

Avv. Giuseppe Mappa


La legittimazione passiva compete al Concessionario di zona che ha emesso l’atto.
In conseguenza, la competenza territoriale della CTP si radica in quella del luogo del Concessionario di zona che ha emesso atto e non quella di Roma.


Testo della sentenza

Commissione Tributaria Ragionale Lecce n. 2309 del 05.11.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo un’attenta analisi dei fatti e degli atti, non si può che confermare la sentenza di prime cure, rilevando preliminarmente ictu oculi la tardività della costituzione di Equitalia sud S.p.A. che, a fronte di un ricorso depositato in data 19/2/2015, si costituiva solo in data 4/6/2015, ben oltre quindi i 60 giorni previsti dalla legge, a nulla valendo l’eccezione sollevata dall’ufficio che la tardività sarebbe stata causata dalla irrituale notifica presso l’ufficio territoriale di Lecce e non invece presso la sede legale di Roma.

Il ricorso, come più volte ribadito da questa Commissione, è stato correttamente notificato alla sede legale di Lecce, così come previsto sia dal decreto legislativo 546/92 che dal decreto legislativo 156/2015; infatti, secondo la nuova disciplina che ha riscritto l’articolo 10, la direzione provinciale territoriale, cui notificare il ricorso, ha la legittimazione passiva, dovendo essere riconosciuta all’ufficio periferico, che ha emanato l’atto, la qualità di parte, e per questo, legittimato a riceverne anche la notifica.

D’altronde, numerosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità si è pronunciata in tal senso, evidenziandosi come la Cassazione ha dichiarato inammissibile per tardività, il ricorso in Cassazione che non aveva tenuto conto dell’avvenuta notifica presso la direzione provinciale (sent. 18936/15).

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, ai sensi del Dlgs. 546 articolo 10, la legittimazione passiva spetta all’ufficio locale che ha emanato l’atto impugnato, applicandosi tale disciplina però solo alle Commissioni di primo e secondo grado mentre presso la direzione centrale dell’Agenzia va notificato solo il ricorso per Cassazione.
Alla luce perciò di quanto fin qui esposto, si ritengono assorbite tutte le altre eccezioni, dovendosi respingere l’ appello dell’Agenzia e confermare la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La C.T.R di Lecce, così decide:
Respinge l’appello dell’ufficio e conferma la sentenza impugnata. Condanna l’ufficio al pagamento delle spese per i due gradi di giudizio che determina in euro 300,00.

 

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