Sulla invalidita’ della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate Riscossione con Avvocato libero Foro

Avv. Giuseppe MAPPA


Sulla invalidità della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate Riscossione con Avvocato libero Foro


CTR Calabria Sentenza

N. 1989\2021, depositata il 04.06.2021


FATTO E DIRITTO


Con sentenza n. 171 1/16, depositata il 29/4/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per essere competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria relativamente alle pretese a contenuto estraneo a quello tributario; annullava nel resto l’intimazione di pagamento impugnata, nei sensi di cui in motivazione e compensava le spese di lite.
Proponeva appello l’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., che lamentava l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era stato accolto il ricorso del contribuente, in quanto la cartella sottesa al provvedimento impugnato era stata regolarmente notificata,. come da prodotta documentazione e che, per l’effetto, il ricorso introduttivo era stato proposto tardivamente.
Chiedeva, pertanto, che si volesse, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la legittimità dell ‘operato di essa appellante, con il rigetto del ricorso introduttivo e vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la contribuente in oggetto che, contestando quanto lamentato dall ‘appellante, nel riproporre i motivi di primo grado, in particolare sosteneva che la documentazione in copia prodotta dalla controparte, a fronte della propria eccezione di non conformità della stessa all ‘originale, non era stata poi prodotta in originale da Equitalia, con la conseguenza che non poteva e non può essere riconosciuta alla stessa alcuna validità.
Pertanto, chiedeva che si volesse rigettare l’appello, con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari. All’udienza del’. 13/06/2019, l’appello viene discusso e trattenuto m decisione sulle sopra riportate conclusioni delle parti. *********
Si premette che, in data 29/11/201, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. proponeva appello avverso la predetta sentenza n. 1711/16 emessa dalla CTP di Catanzaro.
Successivamente, in data O 1/07/2017 la predetta Società di riscossione veniva  dichiarata estinta ex lege ed alla stessa subentrava l’Agenzia delle Entrate – Riscossione .
Per tale motivo, questa Commissione disponeva con ordinanza n. 1095/18 del 20.12.18 l’interruzione del processo.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio a mezzo di avvocato del libero Foro.
Orbene, si rileva l’ invalidità della costituzione in appello dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico e strumentale dell’Agenzia delle Entrate sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto la predetta costituzione è avvenuta a mezzo di un avvocato del Foro libero.
Quindi, dalla suddetta invalidità discende l’inammissibilità del gravame.
Atteso che la decisione non investe il merito della vertenza, ricorrono motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.


La.Commissione dichiara l’appello inammissibile e compensa le spese

Condivi con:
STAMPA