Sulla illegittimita’ dell’avviso dia accertamento dell’Agenzia Entrate per difetto di delega

Avv. Giuseppe Mappa 


Avviso di accertamento sottoscritto da Funzionario Agenzia delle Entrate non abilitato

Delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate- Illegittima se la sottoscrizione e’ apposta da Funzionario abilitato alal sottoscrizione per cifre inferiori a quelle oggetto dell’avviso di accertamento


 

CTR Bari 2021, depositata il 23.03.2021-



FATTO E DIRITTO


Il Centro Operativo di Pescara, notificava in data 18/07/2013 al signor xxxxxxxx,residente in xxxx, alla xxxxx s.n., l’awiso di accertamento xxxxxx per l’anno 2008, con il quale venivano accertate maggiori imposte lrpef, Add.le Regionale e Comunale, oltre sanzioni ed interessi, scaturite da ulteriori redditi derivanti da un canone di locazione percepito.
Avverso il citato atto proponeva ricorso presso la CTP di Taranto il contribuente, eccependone l’illegittimità per difetto di sottoscrizione dell’atto in violazione dell’art.42,
commi 1 e 3, DPR n. 600/1973, carenza di motivazione e prova con riferimento ai presunti redditi da locazione non dichiarati, inesistenza della notifica per omessa stesura della relazione di notificazione.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità del proprio operato e la relativa pretesa impositiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sez.n.2, con Sentenza n.xxxxxx, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ritenevano i primi giudici che il contenzioso fosse palesemente pretestuoso stante l’esaustività delle motivazioni emergenti nell’avviso di accertamento e la palese evasione fiscale concretatasi nel corso degli anni, inoltre riconoscevano la legittimità dell’operato dell’Agenzia.
Avverso la Sentenza di primo grado proponeva appello il contribuente in data 26/10/2015.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del 30/11/2015.
Con memorie telematiche del 26-11-2020, il contribuente, insisteva per l’accoglimento
dell’appello.
All’udienza del xxxx 2021, la Commissione decide sulla scorta degli atti.

Motivi


Il contribuente nell’atto di appello ripropone le eccezioni sollevate nel ricorso di primo grado, chiede la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, dichiarare la illegittimità dell’accertamento notificato.
L’appello proposto è fondato.
La Commissione ritiene fondato l’appello del contribuente relativo al motivo preliminare sulla eccezione dei poteri di firma e quindi, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la illegittimità dell’atto di accertamento notificato.
Il contribuente nell’atto di appello, in via preliminare, insiste nella eccezione della incompetenza del firmatario dell’atto impugnato xxxxx, poichè dalla delega allegata alle controdeduzioni dell’ufficio del 28-2-2014 risulta abilitato a sottoscrivere atti di valore sino all’importo di € 5.000,00, mentre l’avviso di accertamento impugnato aveva un valore complessivo di imposte accertate di Euro 5.396,00, con violazione dell’art.42, commi 1 e 3, del Dpr n.600/72, come da recente giurisprudenza della Suprema Corte.


Effettivamente, dalla delega allegata dall’Agenzia delle Entrate alle controdeduzioni di primo grado depositate il 28-2-2014, prot.n.xxxx, si rileva che il Capo Area xxxxx, che sottoscrive l’atto di accertamento impugnato, può firmare atti ” … sino all’importo di una maggiore imposta accertata di 5.000,00 € … “, mentre il valore dell’accertamento in contestazione, per le sole imposte accertate, ammonta ad euro 5.396,00.
Pertanto fondata è la eccezione di parte circa i limiti di importo del firmatario dell’atto, per violazione del citato art.42, commi1 e 3, del D.P.R. n. 600 del29-9-1973.
Vedasi, da ultimo, Corte di Cassazione, Sentenza del29 marzo 2019, n.8814,Sentenza n.11013/2019, Sez.5 e Sentenza n.16766 del6-8-2020, Sez.5.
Inoltre, nella fattispecie, non è possibile ravvisare nuovi motivi ai sensi dell’art.57 D.Lgs.n.546/1992, come sostenuto dall’ufficio nelle controdeduzioni di appello, avendo la parte proposto la domanda già in sede di giudizio di primo grado.
L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi di appello e, data la natura della controversia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM


La Commissione accoglie l’appello del contribuente e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata
sentenza, annulla l’atto impugnato. Spese del doppio grado del giudizio compensate.


Condivi con:
STAMPA