Sulla illegittimita’ della notifica della cartella a mezzo pec effettuata da indirizzo non certificato e non presente sui pubblici registri

Avv. Giuseppe MAPPA


Sulla illegittimita’ della notifica della cartella a mezzo pec effettuata da indirizzo non certificato e non presente sui pubblici registri


 

Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione



La Commissione Giudicante ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell’art. 36 D. Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorso proposto in proprio dall’Avv. xxxxx avverso la cartella di pagamento n.xxxxxxx (riscossione dell’attribuzione rendita catastale presunta per l’anno 2011) notificata a mezzo pec il 16.1.2018 è fondato e va accolto.
1) Circa l’invio della cartella di pagamento da indirizzo pec non esistente nei pubblici registri. L’eccezione del ricorrente è fondata e va accolta. Invero, il Collegio rileva che la cartella di pagamento impugnata è stata inviata da un indirizzo pec non risultante, come dimostrato con i documenti allegati al ricorso (non contestati da ADER) da alcun pubblico registro o elenco informatico (INIPEC — REGINDE – IPA).
Sicché, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto, da cui proviene l’atto impugnato, deriva la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini.
Da quanto sopra, consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente.
2) Mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento. L’eccezione del ricorrente è fondata.
Ed invero, dagli atti depositati in giudizio dall’ADER non è stata fornita la prova dell’avvenuta notifica preliminare dell’avviso di accertamento richiamato a pag. 5 della cartella di pagamento impugnata.
Sul punto, l’ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, instando per la chiamata in causa “jussu judicis” dell’Ente impositore (Agenzia delle Entrate) nei confronti del quale il ricorrente non ha introdotto il presente giudizio.
La richiesta di ADER come formulata (iussu judicis) non è ammissibile.
Nello specifico, il Collegio richiama quanto costantemente affermato sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia configurabile tra i due soggetti alcun litisconsorzio necessario.
In entrambi i casi, infatti, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l’onere di chiamare in giudizio di sua iniziativa, senza necessità di autorizzazione del giudice, il predetto ente ex articolo 39 Decreto Legislativo n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. da ult. Corte di Cassazione — V Sezione Civile – ordinanza 04 febbraio 2020, n.2480).
Di conseguenza, in mancanza di prova della consegna del preliminare avviso di accertamento, va dichiarata la nullità della cartella di pagamento emessa successivamente, che detto atto presuppone e sul quale si fonda. Il Collegio richiama il principio di diritto, costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo Cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato” (cfr. Ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1144).
Consegue da quanto sopra esposto l’accoglimento del ricorso, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
3) Sulle spese processuali.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione del progressivo formarsi della giurisprudenza, anche di merito, circa la notifica a mezzo pec di atti tributari provenienti da indirizzi pec formalmente non inseriti in pubblici elenchi.


P.Q.M.


I) accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata;
2) compensa le spese di lite.

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