Avv. Giuseppe Mappa
La Commissione Provinciale di Latina con tre sentenza gemelle dichiara la illegittimità della costituzione del Concessionario Ader in giudizio avvenuta a mezzo Avvocato libero Foro
La costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione deve avvenire con proprio Funzionario Se avviene con Avvocato del libero Foro , non serve la semplice procura ad litem, ma e’ tenuta alla allegazione delle fonti del potere di rappresentanza ed assistenza tecnica e, tanto, a pena di nullita’ della costituzione stessa
CTP Latina n. 400\2021 ,depositata il 24.05.2021
CTP Latina 396\2021, depositata il 14.05.2021
CTP Latina 369\2021, depositata il 14.05.2021
1. In via preliminare, il Collegio deve affrontare la questione (rilevabile anche d’ufficio: Cass., ordinanza 5767 /2020) in ordine alla avvenuta costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, senza l’allegazione delle fonti del potere di rappresentanza e assistenza.
1.1. Come noto, il d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla I. n. 193 del 2016, ha disposto ( art. 1, comma I) la soppressione di Equitalia a far data dal I O luglio 201 7, mediante cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo gruppo svolgenti attività di riscossione nazionale; detta funzione è stata contestualmente assegnata ( comma 2) all’Agenzia delle entrate, la quale la esercita tramite la neo-costituita “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente pubblico economico di natura strumentale, sottoposto al costante monitoraggio dell’Agenzia delle entrate e all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 3).
Quanto alla difesa in giudizio, è previsto (comma 8) che: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello 8 ato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”. Viene altresì’ stabilito che il nuovo ente possa anche analessi di avocati del libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo”, e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici.
Si prevede inoltre che: l’ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; – “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l ‘Avvocatura dello Stato, sentito l ‘ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”; – continui aa applicarsi, quanto a capacità processuale, il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comm, , concernente la costituzione in giudizio “diretta” avanti alle commissioni tributarie.
Sulla base delle predette norme la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1992/2019; ord. 15003, 15869, 28741, 33639 del 2018; 28684/2018) ha affermate> che:
– l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia non determina interruzione dei processi pendenti nè necessità di nuova costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione;
– qualora il nuovo Ente si limiti. a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;
– qualora invece il nuovo Ente si costituisca in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di Avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e all’ atto di costituzione su di esso basato, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall ‘Avvocatura dello Stato;
– tali fonti, ai sensi degli artt. 1 comma 5 e 8 del citato d.l., vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo.
In altre parole, per la citata giurisprudenza, in tema di contenzioso tributario, la costituzione da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con il patrocinio legale diverso dall ‘Avvocatura dello Stato non è più consentita sulla base del rilascio di una semplice procura alle liti, ma impone il rispetto di determinate condizioni, con onere, nell’ipotesi di costituzione con avvocato del libero foro, dell’indicazione e allegazione delle fonti del potere di rappresentanza e assistenza tecnica, a partire dall’atto organizzativo contenente l’esplicitazione dei criteri legittimanti il ricorso a tale modalità di assistenza legale.
Per l’effetto, non può tenersi conto delle difese e della documentazione depositata dall’Agente della riscossione nè possono essere vagliate le istanze dal medesimo formulate.