Sulla delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento Agenzia delle Entrate

Avv. Giuseppe MAPPA


Delega dell’Agenzia delle Entrate alla sottoscrizione avvisi di accertamento: Illegittimità se la stessa consiste in semplice ordine di servizio, illegittima la determinazione della Commissione di ordinare la produzione in giudizio della “delega di firma”.


 

CTR TARANTO

Sentenza n. 931\2021- DEPOSITATA IL 15-03-2021-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


xxxxx, quale titolare dell’omonima ditta individuale, impugnava l’avviso n.xxxxx2010 relativo all’anno di imposta 2005 con il quale, a seguito di P.V.C. datato 20.6.2008, l’Amministrazione accertava maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP, IVA sulla base dei seguenti rilievi: l’ omessa contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi derivanti da prestazioni di servizi per un importo di €xxxxx più IVA al 20%; 2. indebita deduzione di costi non inerenti per un importo di €xxxx più IVA al 20%; 3. indebita deduzione di costi parzialmente non deducibili per un importo di €xxxx; 4. omessa contabilizzazione e dichiarazione di redditi di capitale derivanti dalla partecipazione nella misura del 10% alla xxxSpa.
Il giudice di primo grado, con sentenza n.361/2/13, pronunciata in data 10.4.2013 e depositata in data 3.5.2013, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando (‘illegittimità della ripresa a tassazione di cui al punto 1.
Con atto di appello ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza gravata deducendone l’erroneità dell’iter logico-giuridico in merito alla ripartizione dell’onere probatorio relativamente ai costi di cui al rilievo n.1; concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese di lite. Il contribuente proponeva anch’egli appello avverso la sentenza di primo grado, nonché si costituiva in giudizio nel parallelo procedimento originato dall’appello dell’Amministrazione spiegando, altresì, appello incidentale.
Nello specifico, il xxxx riproponeva le originarie censure attinenti l’illegittimità del provvedimento per mancata sottoscrizione del dirigente dell’ufficio e, comunque, della delega di firma (non presente in atti ma acquisita solo a seguito dell’ordinanza depositata in data 24.10.2012 successivamente alla discussione della causa alla pubblica udienza del 26.9.2012) posta in essere in violazione degli artt.42 DPR 600/73 e 17 co.lbis D.Lgs.n.165/01; nel merito deduceva la piena inerenza dei costi contestati all’attività di impresa di costruzioni svolta dal xxxx, concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 11.3.2021 i due appelli avverso la medesima sentenza, aventi R.G. rispettivamente n.3719/13 e n.3751/13, venivano debitamente riuniti.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L’appello del contribuente è fondato.
Ed invero, le plurime doglianze attinenti la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato da parte del Dirigente dell’Ufficio amministrativo e l’inidoneità della delega acquisita con ordinanza depositata in data 24.10.12 colgono nel segno. Innanzitutto, occorre rilevare l’errata interpretazione degli artt.7, 32 del D.Lgs. n.546/92 nonché dell’art.2697 c.c. da parte del giudice di primo grado, atteso che la C.T.P. non avrebbe potuto ordinare (come invece ha fatto) il deposito della delega all’Agenzia delle Entrate ove si consideri che, stante la puntuale contestazione svolta dal contribuente, incombeva all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
L’onere della prova sul punto spettava all’Agenzia e non era stato, nel corso del giudizio di primo grado, affatto assolto.
In ragione di ciò, quindi, non era consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori per di più con un’ordinanza emanata dopo che la decisione era stata riservata in data 26.9.2012.
Tali considerazioni sono, altresì, avvalorate dal fatto che non si verteva affatto nell’ipotesi di impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra che avrebbe, invece, consentito l’attivazione dei poteri istruttori con l’ordinanza censurata in questa sede.
Ciò detto, la doglianza del contribuente è parimenti fondata anche in riferimento alla validità della delega impersonale prodotta dall’Ufficio a seguito della sollecitazione del giudice di prime cure.
Giova premettere che, ai sensi dell’art.42 del DPR n.600/73, gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art.42 del DPR n.600/73 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio sostanzialmente “in bianco”, che si limiti ad indicare -come appunto avvenuto nel caso di specie a seguito della produzione ordinata dal giudice di prime cure con l’ordinanza innanzi citata- la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore (vedasi Cass. 9.11.2015 n.22803; Cass. sez. VI, 12/07/2017, n.17196).
E, pertanto, nulla l’avviso di accertamento sottoscritto da una persona (nel caso in questione dalla dottoressa xxxxx) il cui nominativo non sia stato indicato nella delega di firma o di funzioni di cui all’art.42 co. l del DPR n.600/73.
Come insegna la Cassazione, la delega che si limiti ad indicare esclusivamente la qualifica professionale del delegato (come, appunto, avvenuto nell’odierna vicenda) non consente al contribuente una verifica agevole della ricorrenza del relativo potere in capo al sottoscrittore ed è, pertanto, nulla determinando di conseguenza la nullità dell’atto impositivo.
In ragione di ciò l’appello deve essere accolto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in atti.


P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunciando su quanto appellato, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello proposto da xxxxx, rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio. Condanna l ‘Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di xxxxxx che si liquidano in complessivi €2800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Tarante il 11.3.2021.

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