Sulla applicabilità o meno della scissione della notifica agli avvisi di accertamento degli Enti Locali

Avv. Giuseppe MAPPA 



Notifica avvisi accertamento Enti Locali – Non si applica la scissione della notifica – La prescrizione e’ interrotta solo al momento della consegna dell’avviso di accertamento al contribuente.
La Commissione Provinciale di Messina annulla una vviso di accertamento Ente Locale che, pur spedito nei termini ( 31.12. del 5^ anno successivo ) e’, stato, però, consegnato successivamente al contribuente, con ciò riconoscendo che, per i tributi locali, coesistono entrambi i termini di decadenza e prescrizione.


 

CTP Messina 

Sentenza n. 1177\2021,depositata il 12-04-2021-



IN FATTO E IN DIRITTO


Con ricorso notificato al Comune di xxxx impugnava l’awiso di accertamento n.xxxdel 4 settembre 2019 con il quale si contestava il mancato pagamento dell’I.M.U. dell’anno 2014 per complessivi € xxx,00.
Deduceva la nullità della notifica dell’atto impugnato perché indirizzata a xxx, deceduto nel 2019, presso il suo ultimo domicilio, che corrispondeva all’abitazione della odierna ricorrente, vedova dello stesso, anziché agli eredi del de cuius, presso l’ultimo domicilio.
Lamentava, poi, la nullità per mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento; la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva il Comune di xxx che affermava la legittimità e correttezza del proprio operato.
All’odierna udienza la causa era assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente evidenziarsi che la notifica detratto impugnato risulta correttamente eseguita, poiché essa non poteva essere attuata nei confronti degli eredi in quanto il Comune resistente ha rilevato che non gli erano stati mai comunicati i nominativi degli eredi del xxx.
Quanto al merito, deve essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Pacifico che l’avviso di accertamento impugnato, relativo all’anno 2014, è stato notificato alla ricorrente con raccomarolata ricevuta in data 2 Gennaio 2029, la quale era stata consegnata all’Ufficio postale per la notifica in data 18 dicembre 2019.
E’, inoltre, pacifico che nel caso in esame sia il termine decadenziale per l’attività impositiva sia quello prescrizionale erano di anni cinque.
Tuttavia, mentre per quello decadenziale deve farsi riferimento alla data in cui l’Amministrazione esercita il proprio potere attraverso la consegna all’ufficio postale dell’atto da notificare, nel caso della prescrizione l’effetto interruttivo può essere prodotto solo nel momento in cui si perfeziona la notificazione con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.
Giova richiamare al riguardo quanto affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost.,che rileva che, quale che sia la modalità di trasmissione, il principio generale secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario (Cass. n. 9Et41 del 2010).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (Cass., S.U., n. 24822 del 2015).
Orbene, nel caso di specie, essendo certo che la notificazione dell’avviso di accertamento si è perfezionata, per il destinatario il 2 gennaio 2020,e quindi oltre il termine di cinque anni dalla data in cui il tributo doveva essere pagato, deve escludersi che possa aversi riguardo alla data di consegna dell’avviso di accertamento al servizio postale per la spedizione.
Il diverso ..principio invocato dal Comune resistente, invero, si riferisce alle ipotesi in cui l’atto del procedimento tributario debba essere compiuto entro il termine di decadenza.
Tanto esposto, deve dichiararsi prescritta la pretesa tributaria fatta valere con l’atto impugnato.
Avuto riguardo alla particolarità della vicenda esaminata le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 9 aprile 2021

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