Dott. Luca Procopio
Il principio del contraddittorio endoprocedimentale vige nel sistema comune IVA anche rispetto agli avvisi di recupero dei crediti di imposta di cui l’Agenzia delle entrate presume l’indebita utilizzazione in compensazione.
L’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale III di Roma, in forza dell’art. 1, comma 421, della Legge n. 311 del 2004, emetteva nei confronti di una società un atto di recupero di crediti IVA, assumendo che gli stessi, in quanto inesistenti, fossero stati indebitamente utilizzati in compensazione.
La società, nell’impugnare l’atto di recupero, ne deduceva la nullità per violazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’obbligo di attivare il preventivo contraddittorio endoprocedimentale e l’infondatezza versando in atti documenti che provavano la legittima formazione dei crediti di imposta e, quindi, la relativa regolare utilizzazione in compensazione.
A seguito del negativo esito del primo grado del giudizio, la società, nell’impugnare la sentenza della CTP Roma, sottoponeva anche alla CTR Lazio i motivi di nullità, illegittimità e infondatezza dell’atto di recupero dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio.
I Giudici di seconde cure accoglievano totalmente il ricorso in appello, riscontrando che la società appellante avesse dimostrato l’esistenza dei crediti IVA utilizzati in compensazione e, confermando di fatto la natura accertativa degli atti di recupero di crediti di imposta, che l’Agenzia delle entrate avesse violato il principio del contraddittorio procedimentale, non solo perché la relativa attivazione discendeva direttamente dalla natura armonizzata del tributo de quo, ma anche perché doveva considerarsi illegittimo il rifiuto della stessa Agenzia di accogliere la richiesta della società contribuente di essere convocata preventivamente rispetto all’emanazione dell’atto di recupero.
Nello specifico, da quanto emerge dalla sentenza in esame, l’Agenzia delle entrate si era rifiutata di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale ritenendo non sufficiente, a tal fine, che la società contribuente avesse affermato nella relativa richiesta di essere in possesso di documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dei crediti IVA e la legittima utilizzazione degli stessi in compensazione.
Ad avviso della CTR Lazio, però, la prospettazione da parte della società appellante all’Agenzia delle entrate di poter dimostrare documentalmente la legittimità dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA doveva considerarsi sufficiente ad ottenere l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, in quanto nella fase pre-contenziosa non si può pretendere che il contribuente «argomenti in modo dettagliato il perché dell’infondatezza dell’accertamento, ma è sufficiente far rilevare che si può documentalmente dimostrare che la pretesa tributaria non sia legittima».
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 318, del 20.01.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La […] srl propone appello avverso la sentenza […], con la quale la CTP di Roma ha respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento inteso al recupero di un credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno 2009.
La Commissione ha respinto il ricorso tra l’altro perché l’amministratore della società è stato coinvolto in un procedimento penale proprio per il reato di cui all’art. 10 quater dlgs 74/2000 (omissione di versamento di tributi).
Con l’appello la società contribuente oltre a ribadire alcune eccezioni preliminari relative al procedimento impositivo, rappresenta, allegando la relativa documentazione, la genesi dei crediti utilizzati in compensazione per dimostrare la piena legittimità dell’operato della contribuente.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate che insiste per il rigetto del gravame.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
L’appello è meritevole di accoglimento.
Il Collegio è dell’avviso che la società appellante abbia documentalmente dimostrato l’esistenza e la piena legittimità dei crediti utilizzati in compensazione.
A fronte di tale dimostrazione l’agenzia non ha indicato quali sarebbero (e per quali ragioni) le fatture passive da considerare inesistenti e quali sarebbero i fornitori da considerare cartiere.
Peraltro il Collegio ritiene che nella fattispecie l’Ufficio abbia palesemente violato le norme della legge 2012 del 2000 che prevedono il contraddittorio endo-procedimentale in casi, come quello in esame, che riguardano un tributo c.d. armonizzato. L’ufficio ha rifiutato di vedere anticipatamente la documentazione che provava la legittimità dei crediti utilizzati in compensazione ritenendo che tale richiesta della contribuente non costituisse ragione sufficiente per attivare il contraddittorio.
Ciò ad avviso del Collegio è una violazione dell’obbligo di attivazione del contraddittorio in quanto, nella fase preprocessuale, enunciazione delle ragioni, come richiede la giurisprudenza della Cassazione, non può certo significare argomentare in modo dettagliato il perché dell’infondatezza dell’accertamento, ma è sufficiente far rilevare che si può documentalmente dimostrare che la pretesa tributaria non sia legittima.
L’appello va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.