Sui permessi personali o familiari retribuiti ex art. 15 CCNL scuola 2006-2009

Avv. Enrico Fanesi


Tribunale di Fermo Sez. Lav. – Sent. n. 50 del 26.05.2020


Premessa

Il Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, affronta la problematica inerente all’accertamento del diritto di un docente a fruire di un permesso retribuito per motivi di famiglia ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 2006/2009.

Il Giudice accoglie il ricorso dell’insegnante M. M. P. avverso la sanzione disciplinare, “trattenuta dallo stipendio del corrispettivo di un giorno lavorativo per mancata giustificazione del permesso per motivi personali o familiari”, comminata dal Dirigente scolastico A. M. D’I. dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano (Fermo).

La sentenza in commento desta notevole interesse sotto molteplici profili; in particolare laddove stabilisce che:

  1. Il dipendente, a domanda, ha diritto nell’anno scolastico a tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
  2. Il docente, a domanda, ha diritto ad utilizzare anche sei giorni di ferie come permessi retribuiti per motivi personali o familiari durante i periodi di attività didattica.
  3. Non è obbligatorio per il docente esplicitare le esigenze personali o familiari a supporto della richiesta, poiché le stesse non sono confutabili dal dirigente scolastico, non sono suscettibili di valutazione soggettiva da parte dello stesso e sono tutelate dalla normativa sulla privacy.

La vicenda

Nella pronuncia oggetto del presente commento la ricorrente conveniva in giudizio il MIUR ai fini dell’accertamento del diritto a fruire di un permesso retribuito ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 2006/2009.

In particolare, la docente aveva presentato domanda per godere in data 03.11.2018 di un giorno di permesso retribuito per motivi personali o familiari, così come riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola dalla norma sopra indicata.

Il Dirigente scolastico invitava la ricorrente a inviare autocertificazione con elementi utili al controllo e, a seguito della richiesta, l’insegnante provvedeva ad integrare la propria domanda depositando autocertificazione relativa ai motivi di famiglia posti alla base della richiesta di permesso.

La dirigenza, tuttavia, rispondeva sostenendo che detta certificazione per “motivi personali o familiari” non conteneva “elementi utili al controllo così come previsto dall’art. 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000”, motivo per cui la ricorrente veniva nuovamente invitata a regolarizzare la domanda e, stante la asserita mancata regolarizzazione, le veniva comunicata la trattenuta dallo stipendio di un giorno lavorativo, operata nella busta paga del mese di febbraio 2019.

La docente M. M. P., con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Fanesi del foro di Ascoli Piceno, coordinatore provinciale della Gilda degli insegnanti, ricorreva presso il Tribunale del lavoro di Fermo.

La soluzione data dal Tribunale di Fermo

L’organo giudicante, prendendo le mosse dall’analisi del dettato normativo, accoglieva il ricorso evidenziando che dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda, nella quale detti motivi possono essere documentati “anche mediante autocertificazione”.

Secondo la ricostruzione del Giudice, nel novero dei motivi “personali o familiari”, possono dunque rientrare tutte quelle situazioni ritenute dal dipendente di particolare rilievo, siano esse attinenti al proprio nucleo familiare o alle proprie esigenze individuali.

La soluzione offerta appare conforme tanto alle disposizioni di legge quanto alla giurisprudenza pronunciatasi in materia.

Analisi del dettato normativo

Relativamente al primo profilo, infatti, giova ricordare che l’art. 15, comma 2, primo periodo, del CCNL Scuola 2006/2009, esplicita chiaramente che il diritto del docente a fruire di permessi retribuiti per motivi personali o familiari è subordinato, unicamente, all’inoltro della domanda da parte del dipendente e che quest’ultimo può procedere a documentare o autocertificare la motivazione della stessa al momento del rientro in servizio.

La norma, pertanto, non individua in via preventiva ed espressa alcuna specifica esigenza o ragione giustificativa alla concessione del beneficio, né richiede l’esibizione di una particolare documentazione giustificativa.

In tali casi il Dirigente scolastico deve limitarsi ad esercitare esclusivamente un mero controllo di tipo formale, che consiste nel verificare se il dipendente abbia inoltrato la richiesta tramite domanda e abbia già fruito di tutti i giorni che sono previsti dal contratto (tre giorni più sei nell’anno scolastico in corso).

Non è viceversa obbligatorio per il docente esplicitare le esigenze personali o familiari a supporto della richiesta, poiché le stesse non sono confutabili dal dirigente scolastico, non sono suscettibili di valutazione soggettiva da parte dello stesso e sono tutelate dalla normativa sulla privacy.

Precedente giurisprudenziale conforme alla decisione

In linea con la lettura fornita risulta la giurisprudenza pronunciatasi in argomento.

Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 378/2019 del 05.03.2019, sottolinea come nel comma due dall’art. 15 CCNL Scuola, “il motivo è lasciato generico per tutelare la riservatezza del lavoratore; si consente in poche occasioni al lavoratore di poter venire incontro a propri interessi personali o familiari. Anzi la disposizione permette anche di fruire cumulativamente dei permessi previsti”; da quanto affermato il Giudice si pronuncia nel senso della declaratoria di illegittimità dei “provvedimenti impugnati” emessi dal Dirigente scolastico e di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle “spese di lite”.

Conclusioni

Conclusivamente può concordarsi con la decisione cui perviene il Tribunale di Fermo nel caso in esame, laddove viene riconosciuto il diritto della ricorrente alla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari, con la conseguente illegittimità del provvedimento di decurtazione della retribuzione eseguita dal Dirigente scolastico e con la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della docente ricorrente.


Testo della sentenza

TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

Sez. Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 539/2019

tra

M. M. P. , con il patrocinio dell’Avv. FANESI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE CELSO ULPIANI , 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA- AVVOCATURA DELLO DISTRETTUASLE DELLO STATO DI ANCONA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE URANO, tutti con il patrocinio della dott.ssa M. M., elettivamente domiciliato in VIA DINO ANGELINI N. 22 C/O MIUR 63100 ASCOLI PICENO

RESISTENTE/I

Il Giudice, premesso che l’odierna udienza si è svolta secondo le modalità di cui all’art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020, mediante acquisizione delle note scritte depositate telematicamente dalla difesa di parte ricorrente, previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Elena Saviano

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

Tribunale di Fermo – Sez. Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Saviano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2019 promossa da:

M. M. P. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. FANESI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE CELSO ULPIANI, 28 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

contro

Parte ricorrente

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA-AVVOCATURA DELLO DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE URANO, tutti con il patrocinio della dott.ssa M. M., elettivamente domiciliati in VIA DINO ANGELINI N. 22 C/O MIUR 63100 ASCOLI PICENO

parte resistente

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato l’odierna ricorrente ha convenuto in giudizio il MIUR esponendo che: in data 29.11.2018 aveva presentato domanda per fruire nella data del 3.11.2018 di un giorno di permesso retribuito per motivi di famiglia come riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola dall’art. 15 CCNL Scuola 2006/2009; a seguito dell’invito della Dirigente Scolastica, aveva provveduto ad integrare la propria domanda depositando autocertificazione relativa ai motivi di famiglia posti alla base della richiesta di permesso, ma si vedeva rispondere che detta certificazione non conteneva “elementi utili al controllo così come previsto dall’art. 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000” motivo per cui veniva nuovamente invitata a regolarizzare la domanda e, stante la asserita mancata regolarizzazione, le veniva comunicata la trattenuta dallo stipendio di un giorno lavorativo, trattenuta che veniva operata nella busta paga del mese di febbraio; concludeva pertanto chiedendo che fosse accertato il proprio diritto alla fruizione del giorno di permesso retribuito come stabilito dall’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006/2009, consolidato dall’art. 1 comma 10 del nuovo CCNL 2016/2018, e per l’effetto condannata l’amministrazione convenuta a corrisponderle la somma di € 85,64 corrispondente alla giornata lavorativa illecitamente trattenuta, oltre alle spese di lite.

Con memoria si è costituita l’amministrazione scolastica opponendosi all’accoglimento del ricorso, evidenziando come, a prescindere dall’intensità del controllo da parte del Dirigente Scolastico in ordine ai motivi per fruire del permesso retribuito per motivi familiari, l’assenza della lavoratrice doveva essere in ogni caso preventivamente autorizzata, sicché in difetto di autorizzazione era da ritenersi ingiustificata, con diritto dell’amministrazione di trattenere la corrispondente retribuzione.

Ritenuta la natura documentale della causa, veniva fissata udienza di discussione la quale veniva svolta nelle modalità di cui all’art. 83 comma 7, lett. h) d. l. 18/2020.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’art. 15 CCNL comparto scuola prevede che “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda, nella quale detti motivi possono essere documentati “anche mediante autocertificazione”: nel novero dei motivi “personali o familiari” possono dunque rientrare tutte quelle situazioni ritenute dal dipendente di particolare rilievo, siano esse attinenti al proprio nucleo familiare o alle proprie esigenze individuali.

Del resto, dalla documentazione allegata al ricorso si ha la conferma che detta interpretazione appare condivisa dalla stessa Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione Marche che, in riscontro a quanto rappresentato dalla ricorrente, disponeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di decurtazione dello stipendio (cfr. doc. n. 11 e 13 allegati al ricorso), annullamento poi sospeso su istanza del Dirigente dott. A. F.: nei predetti documenti l’amministrazione recepisce quanto su esposto evidenziando come la norma del contratto collettivo non faccia riferimento ad “alcuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio” e che non sussiste alcun potere discrezionale in capo al dirigente scolastico, il quale deve limitarsi ad un “mero controllo di tipo formale”.

In quest’ottica, non essendo necessario che i motivi posti a sostegno della richiesta siano “gravi” o “debitamente documentati”, la stessa autocertificazione cui fa riferimento la norma non può intendersi in senso stretto né ritenersi in particolare soggetta ai controlli di cui all’art. 71 d.p.r. 445/2000: in altre parole, fermo restando che la fruizione del beneficio è subordinata alla previa presentazione  della relativa richiesta, l’elasticità della formula utilizzata dalla contrattazione collettiva conduce a ritenere che il dipendente ben possa limitarsi ad imputare i giorni in cui chiede di assentarsi a “permessi per motivi personali o familiari” senza alcun obbligo di documentare o certificare detti motivi, i quali attenendo alla sfera personale o familiare ben  possono essere non  documentabili o certificabili; per tali ragioni la richiesta di integrazione documentale inoltrata alla ricorrente dalla Dirigente Scolastica in data 29.10.2018 – così come le successive – non appare supportata da alcuna previsione contrattuale o normativa, in quanto l’unico “controllo utile” da effettuare, una volta escluso qualsiasi potere discrezionale in capo al dirigente, riguarda esclusivamente la formale e preventiva presentazione dell’istanza di fruizione e l’eventuale circostanza che il lavoratore abbia già fruito di tutti i giorni di permesso riconosciutile dalla norma.

Alcun rilievo può poi assumere la valutazione circa la tempestività della domanda presentata dalla ricorrente (profilo mai sollevato in precedenza) in relazione alle esigenze organizzative dell’ufficio, che non vengono considerate dalla norma in questione oggetto di bilanciamento con il diritto del dipendente; né il fatto che alcun provvedimento autorizzativo sia stato adottato prima dell’assenza della lavoratrice in quanto, in difetto di validi motivi ostativi, deve ritenersi che la preventiva autorizzazione non sia necessaria, circostanza questa che parrebbe condivisa dalla stessa dirigente scolastica, che ha invitato più volte la resistente a “regolarizzare” al propria domanda anche successivamente alla sua assenza.

Per le ragioni svolte, il ricorso merita accoglimento, sussistendo il diritto della ricorrente alla fruizione del permesso per motivi personali nella giornata del 3.11.2018 e risultando pertanto illegittimo il provvedimento di decurtazione dalla retribuzione del mese di febbraio 2019 della somma di euro 85,64, somma che deve essere restituita alla ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, sulla base dei parametri relativi ai giudizi in materia di lavoro del valore di cui alla domanda.

p.q.m.

Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

  1. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente fruire del permesso retribuito ex ar 15 comma 2 CCNL Scuola 2006/2009 per il giorno 3.11.2018, condannando parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 85,64, indebitamente trattenuta dalla busta paga del mese di febbraio 2019;
  2. condanna parte resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Fermo in data 26.5.2020

Sentenza resa ai sensi dell’art. 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

IL GIUDICE

Dott.ssa Elena Saviano

 

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