Dott.ssa Tecla Perrone
Prima di addentrarci nell’analisi della presente quaestio iuris è necessaria una breve digressione sull’istituto della mediazione, quale strumento alternativo alla giurisdizione, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Ai fini del presente decreto si intende mediazione “L’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” ( art.1, comma 1 D.lgs 28\2010).
All’art. 5 vengono poi disciplinate le materie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio e, quindi, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ponendo a carico di “chi intende esercitare il giudizio” l’onere di attivare il presente procedimento .
Cosa accade nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo?
Per quanto concerne i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 28\2010, una volta decise le istanze di concessione o provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non ci resta che risolvere il contrasto sorto in ordine all’individuazione della parte onerata a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione .
La Suprema Corte di Cassazione, al fine di risolvere il presente contrasto, è intervenuta per la prima volta con la sentenza n. 24629 del 2015 ponendo a carico del debitore opponente l’onere di promuovere il procedimento di mediazione, in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, dal momento che in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà e diventa definitivo.
Tuttavia, le argomentazioni poste a fondamento di tale decisione hanno destato forti perplessità in dottrina e non sono state accolte con parere unanime dai giudici di merito.
L’intervento delle Sezioni Unite
Una svolta decisiva si ha solamente con la recente sentenza n. 19596/2020 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Secondo gli Ermellini l’onere di attivare il procedimento di mediazione deve ricadere sul creditore opposto, ossia su colui che assume l’iniziativa processuale.
La decisione assunta dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, si basa su solide argomentazioni di natura testuale, logica e sistematica .
Per quanto riguarda il dato testuale, lo stesso D.lgs n. 28\2010 contiene diverse disposizioni che lasciano intendere che è il creditore opposto, il soggetto obbligato ad attivarsi ad istaurare il procedimento di mediazione.
A tal proposito si possono richiamare alcune norme del presente decreto, quali l’art 4, comma 2, che richiede all’istante l’indicazione “dell’oggetto e le ragioni della pretesa”; l’art 5, comma 1-bis che individua quale soggetto onerato “colui che intende esercitare in giudizio un azione” e ancora l’art 5, comma 6 secondo cui “la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
Da un punto di vista logico e sistematico, invece, tale decisione ha il vantaggio di penalizzare la parte che ha omesso di esperire la mediazione, ma senza pregiudicarne definitivamente le ragioni; ciò che invece avverrebbe in danno del debitore onerato, poiché dal mancato esperimento della mediazione deriverebbe l’improcedibilità dell’opposizione e, dunque, la stabilizzazione del decreto.
Ciò posto, alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che con la sentenza n.19596 del 2020 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno finalmente posto fine al dibattito giurisprudenziale sorto in materia enunciando il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.