Si conferma ancora una volta l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la notifica di un atto esattivo e inesistente e non suscettibile di sanatoria alcuna, neppure se l’atto e’ impugnato dal contribuente, laddove l’indirizzo Pec di spedizione sia un indirizzo non certificato e non presente nei pubblici registri

Avv. Giuseppe MAPPA


Si conferma ancora una volta l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la notifica di un atto esattivo e inesistente e non suscettibile di sanatoria alcuna, neppure se l’atto e’ impugnato dal contribuente, laddove l’indirizzo Pec di spedizione sia un indirizzo non certificato non presente nei pubblici registri


Ctp Reggio Calabria n.88\2022, depositata il 07.01.2022

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso – reclamo contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria,l’Avv. xxxxxxxxx), chiede l’annullamento dell’intimazione di pagamento n.xxxxxxx, notificata in data 23/01/2019 mediante posta elettronica certificata, e le cartelle di pagamento nn. xxxxx1000, xxxxx000, xxx00, in esse contenute.
Si lamenta, 1) asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento; 2) asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo; 3) mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell’Ente creditore.
Interviene in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che, prima dell’odierna impugnazione sono stati notificati a controparte vari atti esattoriali ricollegabili e successivi alle cartelle, ai quali sono sottese, tra le altre, anche le cartelle di pagamento delle quali oggi si contesta l’avvenuta notifica, si eccepisce l’impedimento all’impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del dlgs 546/92.
Ed ancora, si eccepisce anzitutto l’inammissibilità e la improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto controparte ha già precedentemente promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. xxxxxx0 limitatamente alle sottese cartelle nn.xxxxxxxx0, xxxxxxx0, oggetto anche del presente processo, con precedente suo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che si produce in atti.
Oltretutto, il giudizio così incardinato si è concluso in data 04/08/2017.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa relative all’asserita mancata notifica degli atti precedenti alla cartella di pagamento sono tutte rivolte all’ente creditore.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Si osserva, inoltre, che
1. la cartella n. xxxxxxx (TASSA AUTO) è stata notificata il 14/11/2014; in data 26/10/2016 è stata notificata INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. xxxxxxx0; ed in data 23/01/2019 – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. xxxxx0 (ATTO OGGI IMPUGNATO);
2. la cartella n. xxxxxxx00 (TASSA AUTO) è stata notificata il 04/12/2014; in data 26/10/2016 – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. xxxxxx; ed in data 23/01/2019 –
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. xxxxxx00 (ATTO OGGI IMPUGNATO),
3. la cartella n. xxxx3000 (TASSA AUTO) è stata notificata lo 02/08/2016; in data 23/01/2019 – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. xxx000 (ATTO OGGI IMPUGNATO).
Le notifiche in questione sono state eseguite in parte per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti (cartelle di pagamento nn.0xxxxx000, xxxx000,), e in parte per posta elettronica certificata (cartella di pagamento n. 0 all’indirizzo di posta elettronica certificata “xxxxx@pec.it” – risultante dalla certificazione INIPEC che a tal fine si allega al fascicolo di parte.
Si stigmatizza che – a tale indirizzo di posta elettronica certificata sono stati notificati anche altri atti della riscossione, ovvero le intimazioni di pagamento nn. xxxxx1 000, xxx000.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria, rilevando che l’intimazione di pagamento è stata preceduta sia da atti di accertamento e sia da cartella esattoriale.
Nello specifico la posta in materia di tassa automobilistica è stata così notificata:
Tassa auto 2008 – Accertamento n. xxx notificato alla madre del ricorrente (familiare convivente capace) presso il suo domicilio, con raccomandata n. xxx87 ed emessa CAD raccomandata n.7xxxxxx del 29.12.2011, interrompendo il termine prescrizionale che per l’anno tributario 2008 risulta essere il 31.12.2011.
Tassa auto 2009-2010 – Accertamento n. xxxx notificato al padre del ricorrente (familiare convivente capace) presso il suo domicilio, con raccomandata n. xxxx6 del 10/10/2012 notificata il 17/10/2012 ed emessa CAD raccomandata n. 7xxxx, interrompendo il termine prescrizionale che per gli anni tributari 2009-2010 risulta essere rispettivamente il 31.12.2012 e il 31.12.2013.
Tassa auto 2011-2012 – Accertamento n. xxxx raccomandata n. xxxx2 ed emessa CAD raccomandata n. xxxx9 del 06.12.2014 ritirato in ufficio il 09/12/2014, interrompendo il termine prescrizionale che per gli anni tributari 2011-2012 risulta essere rispettivamente il 31.12.2014 e il 31.12.2015.
Dopo la notifica dei suddetti atti di accertamento è seguita notificazione delle successive cartelle esattoriali n. xxxxx41000 avvenuta in data 14/11/2014, n. xxxxx420000 avvenuta in data 04/12/2014 e n. xxxx3000 avvenuta in data 02/08/2016
In data 13.12.2021, il contribuente deposita memorie illustrative, ravvisando la nullità dell’intimazione di pagamento per l’invio della stessa da indirizzo PEC “NON CERTIFICATO”.


MOTIVI DELLA DECISIONE


All’udienza del 22.12.2021, sentito il relatore ed esaminati gli atti, la causa viene trattenuta per la decisione.
Questo Collegio, rileva che la notifica dell’intimazione di pagamento n. XXXX0,avvenuta in data 23/01/2019, che si contesta in questa sede, è stata eseguita a cura dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha notificato da indirizzo pec notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov. it, che lo stesso non risulta dai pubblici elenchi.
Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l’art. 26, D.P.R. n. 602/73, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012,convertito in Legge n. 221/2012 recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”.
Pertanto, se l’indirizzo PEC del notificante non proviene dagli Elenchi Pubblici: la notifica è viziata ed insanabile (Cass., ord. n. 17346/19).
Ritenuto che a partire dal 1 luglio 2017, e a tutt’oggi, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ente Pubblico Economico), subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della dante causa Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., mantenendone il medesimo codice fiscale –13756881002 -, è censita con due differenti indirizzi pec in due pubblici elenchi: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it nel Registro INI-PEC e pct@pec.agenziariscossione.gov.it nel Registro PP.AA.
In materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 17346/19, aveva osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi elenchi, a mente dell’art. 3-bis, Legge n. 53/94.
Nel contenzioso in parola la parte resistente ha notificato l’intimazione opposta utilizzando un indirizzo non risultante dai predetti elenchi.
Nel caso in esame, l’Ente della Riscossione non ha utilizzato l’indirizzo ufficiale presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it.
Pertanto, la notifica dell’intimazione ivi contestata è viziata ed insanabile.
Le spese si compensano.


P.Q.M.


ANNULLA L’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. xxxxx PER NULLITA’ DELLA
NOTIFICA. COMPENSA LE SPESE DI LITE.

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