Avv. Giuseppe Mappa
La mancanza del visto di esecutorietà e\o esecutività apposta dal funzionario Comunale sulla ingiunzione di pagamento emessa dall’Ente Locale rende inesistente l’ingiunzione medesima.
Commissione Tributaria di Reggio Calabria
Sentenza n. 914 del 26.02.2021
FATTO E DIRITTO
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato, la s.r.l. xxxxxx. in persona del suo legale rappresentante sig. xxxxx, agisce per l’annullamento della ingiunzione di pagamento numero xxxx90 notificata il xxxx gennaio 2019, emessa dal Comune di xxxx in relazione a Imposta Pubblicità anni 2014, 20 I 5 e 2016, per complessivi €. xxxxx,53.
Il ricorso risulta notificato a mezzo raccomandata postale il 9 marzo 2019.
Ne chiede l’annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta la illegittimità dello stesso per mancata notifica degli atti prodromici, mancata indicazione degli elementi su cui è fondata la pretesa tributaria e mancata apposizione del visto di esecutorietà da parte del funzionario comunale.
Il Comune di xxxx si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dal ric0rrente e producendo copia degli avvisi di accertamento posti a base della ingiunzione regolarmente notificati.
Nella udienza camerale del 12 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso si presenta fondato e va accolto.
Risultano da respingersi, infatti, i primi due motivi di ricorso poiche’ il Comune ha fornito prova della avvenuta notifica degli atti di accertamento citati nell’atto opposto che, pertanto, risulta emesso a seguito di un procedimento corretto e che, grazie al riferimento agli atti di accertamento, nel caso di specie indicati analiticamente, consente al ricorrente la piena conoscenza delle motivazioni poste a fondamento della pretesa tributaria.
Risulta al contrario fondata la eccezione del ricorrente in merito alla necessità che l’ingiunzione di pagamento sia munita del visto di esecutorietà del Funzionario comunale responsabile, che nella specie non è stato apposto, determinando l’inesistenza dell’intimazione di pagamento.
L’apposizione del visto suindicato è prevista dall’art. 52 co. 5 lett. d del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, che recita: “il visto di esecutivita’ sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e’ apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.
Numerose sono le pronunce delle corti di merito:
CTP Lecce, Sez. V, Sent. n. 31 I 9 del 23-09-16 depositata il 02-12-16.
“Con riferimento alla richiesta di nullità per mancanza del visto di esecutorietà dell’ingiunzione impugnata, l’eccezione appare fondata.
La lett. D dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto “in ogni caso” dal funzionario responsabile della relativa gestione.
Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validita’ della stessa.
CTP Taranto, Sent, del 28 gennaio 2015, n. 304 che evidenzia la distinzione tra il procedimento che prevede l’emissione dell’ingiunzione da quello della cartella, e pronuncia: ” La formazione ed emissione della ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 non segue lo stesso procedimento amministrativo (di quello della cartella n.d.r.); infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile (per mancata opposizione all’avviso di accertamento o per rigetto definitivo dell’opposizione ove proposta, ecc), emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso.
Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di “esecutorietà o esecutività” che altri non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l’ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010″.
CTP di Lecce -Sez. V- Sent. n. 2329 del 04 giugno 2015, opera un necessario chiarimento sul dato letterale della norma di cui all’art. 52, comma 5, lett. d) e chiarisce che : ” L’inciso in ogni caso” sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione.”.
CTP di Cuneo – Sez. II – Sent. n°. 241 del 3 ottobre 2019 che specifica: “Che non si possa prescindere del visto anzidetto, che risulta essere essenziale nella ermeneutica svolta nelle sentenze “1tate, è confermato altresì dalla CTR Piemonte, Sez. 14, Sent. n. 19 del 15 marzo 2011.”.
Il collegio. alla luce delle soprariportate pronunce. ritiene che 1’ingiunzione impugnata. debba essere considerata inesistente. poiché la norma prevede che “in ogni caso” il visto di esecutorietà del comune sia apposto, a garanzia della regolarita’ dei ruoli e del fatto che il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Comune di xxxxx e liquidate in complessivi 1.300,00 (milletrecento/00), oltre IVA e CPA di legge e 15% per rimborso spese generali, distratte in favore del difensore costituito che ne ha fatto richiesta
La Commissione,
PQM
accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di xxxx al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in complessivi 1.300,00 (milletrecento/00), oltre IV A e CPA di legge e 15% per imborso spese generali, distratti in favore del difensore costituito che ne ha fatto richiesta.