Se il Concessionario non rispetta la competenza territoriale l’atto esattivo è illegittimo

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione provinciale di Chieti ribadisce che, anche con la istituzione del Concessionario unico Nazionale, quest’ultimo, nella emissione dei propri atti esattivi, è comunque tenuto al rispetto della competenza territoriale a pena di illegittimità dell’atto stesso.


Testo della sentenza

Commissione Tributaria Provinciale Chieti del 07.02.2021

Svolgimento del processo

Con ricorso m data 2/12/2019, xxxxxx, elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) xxxxx.it dell’Avv. xxxxx del Foro di Pescara che lo rappresenta e difende, impugnava la cartella di pagamento n.xxxxx000 notificata a mezzo raccomandata a.r. il xxx10/2019 intimante il pagamento della somma di €.xxx quale importo del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Pescara per l’anno 2015 e non versato nel termine di legge.

II ricorso veniva notificato sia alla CCIAA di Chieti e Pescara e sia all’Agente della Riscossione e il ricorrente in esso chiedeva che fosse annullata la cartella dì pagamento eccependo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio Provinciale dell’Agente della Riscossione e la violazione dell’art. 34 D.L. n.22/11/1981 n.786 conv. con m. dalla L. n. 51/1982 per non essere più a far data dal 1/1/2012 imprenditore commerciale.

Nel costituirsi in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione contestava i motivi di annullamento dedotti da parte ricorrente afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo che si riferivano esclusivamente alla legittimità dell’attività effettuata dall’Ente impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenuti nella cartella esattoriale riportavano fedelmente i dati forniti, con il ruolo, dallo stesso Ente impositore.

Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente la fase antecedente alla consegna del ruolo all’agente della riscossione contemplava la carenza di legittimazione passiva dello stesso e doveva essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente Impositore, cui competeva ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell’importo della 2retesa e l’indicazione sintetica della motivazione dell’iscrizione.

Sottolineava che il ruolo n. xxxxx era stato reso esecutivo in data 19/12/2018, consegnato all’Agente della Riscossione il 25/02/2019, il quale, tempestivamente, aveva provveduto alla notifica della cartella in data 03/10/2019.

Affermava che nel processo tributario nessuna legittimazione dell’ente della Riscossione era ravvisabile quando l’atto impugnato sia un atto della riscossione, ma la causa petendi attenga a questioni sostanziali involgenti il rapporto di imposta, atteso che, in tali ipotesi, legittimo contradditore restava, in via  esclusiva L’Ente impositore, quale soggetto attivo dell’obbligazione tributaria dedotta in giudizio. ( cfr Sentenza del 15/03/2017 n. 855 – Comm. Trib. Reg. per la Puglia Sezione 7″).

Anche l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal ricorrente era da ritenersi priva di giuridico fondamento.

Affermava che con l’introduzione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. era stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, per tutto il territorio nazionale, Regione Siciliana esclusa, direttamente allo Stato, ed in particolare all’ Agenzia delle Entrate, in luogo degli ex concessionari privati operanti per ambito provinciale, la funzione relativa alla “riscossione nazionale”.

Pertanto insisteva per l’assoluto difetto di legittimazione passiva nel giudizio dell’Agente di riscossione con rigetto del ricorso, riguardo alla specifica eccezione rivolta all’agente di riscossione e con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Nessuno si costituiva per la Camera di Commercio e dopo il deposito di una memoria da parte ricorrente con la quale si contestavano punto per punto le affermazioni di parte convenuta la ‘Causa perveniva alla udienza del 23/09/2020 nella quale la Commissione riservava la decisione.

 MOTIVI DELLE DECISIONE

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.

Questa Commissione non condivide le affermazioni di parte convenuta sulla intervenuta abolizione della competenza territoriale dell’Agente della Riscossione perché il D.L. n.203/205, convertito con modificazioni dalla L. n.248/2005, non ha introdotto una regolamentazione della riscossione e principi informatori diversi da quelli fissati nei DPR n.600/73 e 602/73, difatti, l’ADER ha conservato l’organizzazione precedente strutturata su uffici provinciali così come sono provinciali gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la cui competenza territoriale è rimasta inalterata.

In una recente sentenza della Cassazione del 29/03/2017 n.8049 si rinviene la soluzione del contendere.

Su ricorso dell’allora Equitalia Sud spa, che operava in varie regioni del meridione, si è dedotta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc posto che il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione delle

nuove disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione su tutto il territorio nazionale ad un’unica società (Equitalia S.p.a.), con il conseguente venire meno, per implicita abrogazione, di una distinzione per ambiti territoriali dei soggetti concessionari e comunque tali da escludere vizi di competenza degli atti esecutivi, nei casi in cui la riscossione venga avviata da una direzione provinciale diversa da quella del luogo di residenza del contribuente” .

La Corte, nel rigettare il ricorso di Equitalia ha così statuito: ” Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non s1 è fatta corretta applicazione delle disposizioni in materia di affidamento m concessione del servizio nazionale, che nella sostanza avrebbe abrogato la distinzione di competenza per ambiti territoriali. Il motivo non è fondato.

La riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, l’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 ha disposto l’eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l’attività di riscossione all’ Agenzia delle entrate che Io esercita tramite apposite società, denominate fino al marzo 2007, Riscossione S.p.a. e poi Equitalia S.p.a..

In sostanza, il d.l. 30.9.2005 n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione ha previsto una organizzazione articolata di Riscossione S.p.A. (successivamente Equitalia S.p.A.), che esercita l’attività di riscossione dei tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione (denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51 % del capitale.

La riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali.

Ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente.

La competenza territoriale dell’Ufficio finanziario è individuata dall’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.

La disposizione prevede che la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla  alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza  territoriale dell’Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6 … 5-ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dall’art. 1 della legge n. 311/2004) l’Ufficio accertatore <<forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano>>, così come l’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che <<l’Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce>>.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale (nella specie, l’atto era stato emesso dal Concessionario di Avellino, mentre la contribuente aveva il domicilio fiscale in provincia di Caserta).

La sentenza impugnata non merita censura, in quanto si è attenuta ai principi espressi, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, in quanto emanato da soggetto carente di competenza territoriale.

Risulta nel presente giudizio che il ruolo è stato emesso dall’Ente territorialmente competente, la CCIAA di Pescara, ma è stato consegnato all’Agente della Riscossione Ufficio Provinciale ADER di Chieti essendo il ricorrente residente a Nocciano provincia di Pescara ininterrottamente dal 3/3/2008 come risulta dal documento prodotto in giudizio (storico di residenza), Agente di Riscossione che alla luce del principio sopra richiamato questa Commissione ritiene territorialmente incompetente.

Passando poi all’esame del secondo motivo va detto che poiché la notifica della cartella di pagamento è stata la “prima conoscenza” della pretesa tributaria per il diritto annuale 2015, il rico1Tente era legittimato anche a contestarne la legittimità.

– Il ricorrente avendo legalmente cessato l’attività commerciale al 31/12/201 l come dai documenti prodotti in giudizio non era più tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese od ad altro elenco tenuto dalla CCIAA e, conseguentemente, al pagamento del diritto annuale alla CCIAA.

Infine questa Commissione non ritiene di poter accogliere l’eccezione formulata dall’ADER circa una sua presunta carenza di legittimazione passiva sulla domanda di accertamento dell’infondatezza della pretesa di pagamento del diritto

Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cm confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio» (Cass., n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480 -01).” (Cass. n. 14991/2020).

Il sopra citato principio afferma la legittimazione passiva dell’ADER che sussiste anche nel caso in cui questa fosse stata l’unica ad essere convenuta in giudizio, ma nel caso di specie accanto all’ADER è stato convenuto anche l’Ente impositore per cui l’eccezione non ha fondamento.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso va accolto e le spese del giudizio poste a carico della parte soccombente così come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le parti convenute CCIAA di Chieti e Pescara e l’Agente della Riscossione, in solido tra loro, a rimborsare le spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €. 330,00 di cui €.30,00 per spese ed €.300,00 per compensi oltre iva, cape rimborso forf. 15% sulla parte imponibile se dovuti.

 

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