Scissione della notifica e avvisi di accertamento: per la prescrizione vale il momento della notifica al destinatario

Avv. Giuseppe Mappa


Altre due decisioni della CTP di Salerno confermano che il principio della scissione della notifica non trova spazio alcuna nell’ambito degli atti/negozi unilaterali ricettizi, quali sono gli avvisi di accertamento dei tributi comunali.


Commissione Tributaria Provinciale Salerno

Sentenze n. 277-278 del 2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto depositato il 3.6.2020 XXX ha adito questa Commissione Tributaria Provinciale, proponendo opposizione avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di MXXX per  omesso­/parziale versamento IMU/TASI in relazione all’anno 2014.

Il ricorrente eccepisce unicamente la prescrizione del credito essendo l’avviso impugnato notificato in data 7.1.2020 mentre la debenza scadeva al termine dell’Inno 2014.
Si è costituito il Comune convenuto che ha controdedotto e concluso per il rigetto del ricorso.

In particolare ha prodotto prova dell’ invio per la notifica della raccomandata avvenuto in data 30 dicembre 2019.
Circa la scissione degli effetti e della idoneità della sola consegna per l’invio ad interrompere validamente la prescrizione è intervenuta Cassazione a fugare ogni residuo dubbio.

Cio’ che rileva pertanto non è solo stabilire se effettivamente vi sia stato invio della raccomandata prima della fine del 2019 e tale invio sia stato fatto o meno con modalità idonee, ma anche a differenziare gli effetti a seconda che si tratti di decadenza o prescrizione.

Infatti, la scissione degli effetti della notifica tra il momento dell’inoltro dell’atto al momento della consegna al destinatario, mentre rileva ai fini della decadenza allorquando viene imposto un termine preciso per il compimento di un atto processuale, non rileva ai fini della prescrizione.
Per quest’ultima vale il momento del perfeziona­mento della notifica al destinatario.

Ne consegue che il termine prescrizionale non è stato validamente interrotto essendo l’atto pervenuto al ricorrente nel mese di gennaio del sesto anno.
Il ricorso va pertanto accolto.
Spese compensate in ragione della giurisprudenza oscillante sulla questione esaminata della scissione degli effetti della notifica.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale così decide:
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso all’esito della camera di consiglio del 15.12.2020 su piattaforma ams (udienza del 30.11.2020).



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