Scissione della notifica e avvisi di accertamento: lo stato dell’arte secondo la giurisprudenza

Avv. Giuseppe Mappa


Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 10\2021 depositata 08.01.2021

Nel merito, osserva, intanto, questa Commissione che, in tema di tributi locali, l’art. 1, comma 161, della legge 27.12.2006, n. 296, ha fissato il termine di decadenza, per gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il successivo comma 163 prevede poi che, nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

In relazione poi alla allegata prescrizione del diritto (quinquennale e non decennale, in non essendovi un accertamento giudiziale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art 2953 cc che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza), si osserva che ai fini dell’accertamento dei tributi locali non trova applicazione, data la natura sostanziale e non processuale dell’avviso, avente peraltro carattere recettizio, il principio della scissione del termine per la notifica tra notificante e destinatario.

L’atto deve perciò giungere al contribuente entro il termine quinquennale di prescrizione, non bastando la sola consegna dell’atto all’agente notificatore (Cass. N. 28576/2017).
Pertanto, in relazione alla notifica dell’atto, avvenuta il 3.01.2020, il credito ormai va considerato prescritto, non risultando emesso e notificato al contribuente alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale prescritto dalla legge ex art. 2948 c.c., applicabile in materia di Tarsu (Cassazione civile, Sezione 5″, 23.2.2010, n. 4283).
Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato.


Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 103 del 14.01.2021

Osserva preliminarmente la Commissione che non è contestato fra le parti che la notifica dell’atto impugnato s i a pervenuta al contribuente a mezzo posta in data 03 gennaio 2020 .
Questo dato porta a ritenere che il termine di prescrizione quinquennale si sia interamente consumato.

Ed invero per quanto attiene gli effetti sostanziali della notifica (e quindi anche la prescrizione) non opera il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato (Cfr . Sez . 2 , Sentenza n . 9841 del 24/04/2010, Rv. 612618 – 01).

Infatti: “In tema di sanzioni amministrative , la consegna del verbale di accertamento all’ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall’art. 28 della l. n. 689 del 1981, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all’interruzione del termine di prescrizione, attraverso l’introduzione di un giudizio , ipotesi non ricorrente con riferimento all’interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento”. (Sez. 2-, Sentenza n. 19143 del 01/08/2017 , Rv. 644990 – 01) .

Ne consegue che ai fini della prescrizione la notifica , nel caso in esame , deve aversi per avvenuta il 03 gennaio 2020 e quindi oltre cinque anni dopo dal sorgere del diritto .
Il ricorso deve pertanto essere accolto.


Commissione Tributaria Provinciale di Salerno nn. 107 e 118 del il 14.01.2021

Ed invero per quanto attiene gli effetti sostanziali della notifica (e quindi anche la prescrizione} non opera il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato (Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9841 del 24/04/2010, Rv. 612618 – 01).
Infatti: “ln tema di sanzioni amministrative)a consegna del verbale di accertamento all’ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall’art. 28 della l. n. 689 del1981, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all’interruzione del termine di prescrizione, attraverso l’introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all’interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento”. (Sez. 2-, Sentenza n. 19143 del 01/08/2017, Rv. 644990- 01).
Ne consegue che ai fini della prescrizione- la notifica, nel caso in esame, deve aversi per avvenuta il 25 gennaio 2020 e quindi oltre cinque anni dopo dal sorgere del diritto.
li ricorso deve pertanto essere accolto.


Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 108 del 14.01.2021

xxxxxx impugnava avviso di accertamento nxxxx del 6 dicembre 2019, notificato in data 17 gennaio 2020 …
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio la xxxx e rilevava che in realtà trattavasi di omessa/infedele denuncia.
Il termine per la presentazione della denuncia è fissato al venti gennaio dell’anno successivo a quello al quale è riferibile il tributo; nel caso in esame quindi il termine per adempiere scadeva il 20 gennaio 2014.

Orbene la legge finanziaria 2007 stabilisce che il relativo avviso di accertamento deve essere notificato entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere effettuato.
Poiché la raccomandata era stata affidata alle poste entro l’anno 2019,non si era verificata alcuna decadenza, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.

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Osserva la Commissione che il tributo “de qua” è certamente soggetto al termine di decadenza indicato dall’Ente resistente, ma è soggetto anche al termine di prescrizione quinquennale previsto dal Codice civile, il quale comincia a decorrere da l momento in cui il diritto può essere azionato; cioè nel caso in esame dal 20 gennaio 2014.
Ne consegue che alla data di emissione dell’atto impugnato (6 dicembre 2019) il termine di prescrizione si era già interamente consumato, anche perché in tema di diritto sostanziale non opera la scissione degli effetti della notifica. Pertanto il ricorso deve essere accolto.


Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 277 e 278 del 18.01.2021

Circa la scissione degli effetti e della idoneità della sola consegna per l’invio ad interrompere validamente la prescrizione è intervenuta Cassazione a fugare ogni residuo dubbio.
Ciò che rileva pertanto non è solo stabilire si effettivamente vi sia stato invio della raccomandata prima della fine del 2019 e tale invio sia stato fatto o meno con modalità idonee, ma anche differenziare gli effetti a seconda che si tratti di decadenza o di prescrizione.
Infatti, la scissione degli effetti della notifica tra il momento de ‘inoltro dell’atto al momento della consegna al destinatario, mentre rileva ai fini della decadenza allorquando viene imposto un termine preciso per il compimento di un atto processuale, non rileva ai fini della prescrizione.
Per quest’ultima vale il momento del perfezionamento della notifica al destinatario.
Ne consegue che il termine prescrizionale non è stato validamente interrotto essendo l’atto pervenuto al ricorrente nel mese di gennaio del sesto anno.
Il ricorso va pertanto accolto.


Commissione Tributaria Regionale Campania n. 443 del 18.01.2021

Va premesso che, a seguito del riordino della disciplina dei tributi locali, prevista dai commi 158-171 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, l’avviso di accertamento relativo alla tarsu deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, cfr ex plurimis Cass. 9-03-2020, n. 6572.

Per altro verso, ha ancora precisato la giurisprudenza (cfr Cass. 24-07-2018, n. 19666), il credito tributario di cui alla cartella di pagamento della Tarsu sottesa all’avviso d’intimazione di pagamento è assoggettato alla prescrizione breve propria di tale tributo che è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art. 2948, n. 4, c.c..

Nella specie, come accennato, viene in rilievo la questione della tardività della notifica dell’accertamento, e quindi – nella prospettiva dell’appellante- quella dell’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione a mezzo posta degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi.
La giurisprudenza, sul punto, e contrariamente da quanto dedotto dall’appellante, è divisa.

La tesi più risalente, e tuttora maggioritaria, si muove sulla scia di Cass., Sez. Un., n.19854/2004, Rv. 577521-01, così massimata: “La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria- non asta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c..

Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento”).
In sostanza quindi le SSUU hanno negato che possa operare, per la notifica degli atti di accertamento tributario, il principio del c.d. sdoppiamento degli effetti dell’atto (per il notificante e il destinatario della notifica): la decadenza è evitata solo se la notifica si perfeziona , quindi entra nella sfera di legale conoscenza del destinatario, nel termine di decadenza.
Così ancora la pronuncia cit.: “la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione.

In altri termini, dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza.
Si tratta di una conseguenza dell’applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all’esercizio di poteri amministrativi”.
In termini numerosissime pronunce, in ultimo Cass. n. 21071/2018; cfr anche Cass. n.8374/2015, Rv. 635171-01; conforme, Cass. n. 21071/2018, Rv. 65005601; sulla non estensibilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo alla decadenza dal potere impositivo già verificatasi per mancato perfezionamento della notifica entro il prescritto termine, si vedano anche Cass. n. 2272/2011, Rv. 616416-01; Cass., n. 10445/2011, Rv. 618086-01; Cass. n. 12007/2011, Rv. 617205-01; Cass. n. 1088/2013, Rv. 625183-01; Cass. n. 654/2014, Rv. 629235-01, Cass. n. 2203/2018, Rv. 647106-01.
Un orientamento diverso si è manifestato con Cass., Sez. Un. 12332/2017, in tema di notifica di sanzioni amministrative, che sembra invece propendere per l’applicazione, anche all’osservanza del termine di decadenza, del principi di scissione degli effetti della notifica, cfr in termini Cass.3091/2019 (in tema di cartella di pagamento per errato rimborso D.P.R. n. 602 del1973 ex art. 43), nonché Cass. n. 3560/2019 (che, sia pure in obiter dictum, afferma addirittura sussistere un principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, circa l’efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell’atto impositivo all’ufficio postale, all’uopo richiamando i già citati precedenti del 2018 e del 2017, che non riguardano invero detta questione); neppure mancano anche più risalenti pronunce che hanno fatto applicazione del detto principio anche alla materia della notifica degli atti impositivi tributari a mezzo del servizio postale, sulla base di un supposto principio generale evincibile da Corte Cost. n. 477/2002 (così, Cass. n. 1647/2004, Rv. 569786-01; Cass. 15298/2008, Rv. 603592-01; Cass. n. 26053/2011, Rv.620052-01; Cass. n. 22320/2014, Rv. 632741-01, nonché, ancora recentissimamente, Cass. n.33277/2019, Rv. 656429-01).

La giurisprudenza di legittimità più recente, comunque, almeno parzialmente (cfr i provvedimenti citati) ha continuato a seguire l’orientamento originario.
In effetti l’ulteriore estensione del principio della scissione degli effetti della notifica presenta sicure criticità; e si ricordi poi che , su un piano più generale, il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 (Statuto del contribuente), nel mantenere ferme le norme in tema di notifica degli atti tributari, stabilisce espressamente che “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”.

Infine la stessa Corte Suprema, consapevole del contrasto interno, ha nuovamente sollecitato un intervento chiarificatore delle SSUU, cfr Cass. sez. trib., 21-07-2020, n. 15545, che ha appunto disposto la trasmissione degli atti al primo presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, 2° comma, c.p.c., la seguente questione su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla notificazione degli atti di imposizione tributaria: se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi (l’altra questione oggetto di remissione qui non interessa).

La Ctr reputa però che nella specie possa decidersi senz’altro la controversia, prestando adesione al primo orientamento, quello che nega l’applicazione del principio della scissione agli atti di accertamento tributario ai fini della decadenza.

Tale soluzione – come detto tuttora maggioritaria – è quella meglio argomentata (cfr ante), quella che meglio corrisponde ai principi generali che regolano la materia, come prima evidenziato, e quella che più corrisponde alle esigenze di tutela del contribuente.
Da qui allora, nella specie, il rigetto dell’appello, che si incentra sulla interpretazione che qui si respinge.


Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 405 del 28.01.2021

La decadenza e la prescrizione sono istituti giuridici che dettano le regole temporali per l’esercizio dei propri diritti, presenti anche nei tributi locali.
La decadenza si riferisce alla necessità che l’ente pubblico svolga determinate attività entro una certa data pena la perdita del diritto.
La prescrizione è la perdita del diritto per inerzia dopo un determinato periodo di tempo.

Trattandosi di tributi locali a prestazione periodica, ai sensi dell’art. 2948 n.4 c.c. , la prescrizione è quinquennale.
In altri termini, in detta ipotesi, i termini di accertamento di cui alla L. n .296 del 2006, art. l, comma 161, decorreranno dall’anno successivo all’oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato.

La differenza tra decadenza e prescrizione sostanzialmente è stabilita dall’art. 2964 del codice civile, infatti, la decadenza non può mai essere interrotta e può essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dalla legge, mentre la prescrizione può essere interrotta o sospesa.

I tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo; ai fini prescrizionali, il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica – secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella, successiva, di ricezione da parte del destinatario -, enunciato dalla corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, non trova spazio in presenza di negozi unilaterali recettizi, i quali, a norma dell’art. 1334 cod. civ., producono i loro effetti dal momento in cui vengono a conoscenza della persona a cui sono destinati oppure quando si realizza la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., con la conseguenza che la consegna dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere.

Nella fattispecie la notifica è avvenuta il 16.01.20, oltre il termine quinquennale di prescrizione, maturato alla data del31.12.2019.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte per il termine di decadenza, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione, al contrario per la prescrizione non si rende applicabile quanto statuito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/02 con cui la Consulta, in omaggio al diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed al canone di ragionevolezza, dichiarò l’incostituzionalità della disposizione che prevedeva che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Tale principio non trova spazio in presenza di negozi unilaterali recettizi, 1 quali, a mente dell’art. 1334, producono i loro effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati oppure quando si realizza la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c..
La Commissione, per i motivi innanzi esposti, accoglie il ricorso e dichiara la
prescrizione del credito.


Commissione Tributaria provinciale di Reggio Calabria n. 106 del 18.01.2021

L’opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Ed invero, emerge dagli atti di causa – ed è incontestato – che l’ingiunzione qui impugnata sia stata notificata alla contribuente il 18-1-2018.
Ne discende che si sia maturato il termine di prescrizione quinquennale, previsto per il tributo in questione.

E, sia detto per inciso, ma il dato non è in contestazione, detto termine va calcolato con riferimento alla data in cui l’atto sia giunto a destinazione, trattandosi di atto recettizio che spiega i suoi effetti (sostanziali, e non processuali) interruttivi della prescrizione solo nel momento in cui sia stato portato a conoscenza del debitore.

Il Comune ha però sostenuto che dall’1-1-2007, all’indomani cioè dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma CLXI, della L. n. 296 del 2006, il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento abbia natura decadenziale e non di prescrizione, quest’ultima invece decorrente dal momento in cui il tributo sia stato affidato al Concessionario per intraprendere la riscossione.
In altri termini, sempre a suo parere, “il termine di prescrizione si applica (ai tributi locali) soltanto quando la debenza (sia) stata accertata definitivamente ed il credito (venga) richiesto con atti successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione”.

Trattandosi poi di decadenza, opererebbe il noto principio della scissione degli effetti della notifica, per cui, per il notificante, vale il momento della consegna all’agente notificatore, per il notificando, quello dell’effettiva ricezione.
La tesi -a parte l’ultima considerazione, relativa al diverso termine per il notificante e il destinatario dell’atto , sancito dall’intervento di Corte Cost. n. 477 del 2002 – non ha pregio.

Contrariamente all’assunto dell’Ente impositore, la circostanza che dall’1-1-2007 il legislatore abbia introdotto un termine di decadenza non l’applicabilità applicabile a significa che da quella data abbia escluso della prescrizione, istituto di carattere generale, tutti i diritti, salvo quelli dichiarati imprescrittibili: solo che il primo termine si è aggiunto al secondo.

Che i due istituti possano (e debbano) avere applicazione al medesimo credito lo si evince da quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ. che, nel momento in cui stabilisce che alla decadenza non si applicano le regole relative alla interruzione della prescrizione, presuppone all’evidenza che la prescrizione comunque si applichi, restando fuori solo la parte delle disposizioni inserite nella Sezione III del titolo V (artt. 2943-2945 cod. civ.).

E ciò si spiega, tenuto conto della diversa natura dei due istituti giuridici, ben esemplificata in giurisprudenza (Cfr., per es., Cass. Civ., sez. VI, 07/11/2017, n.26309, relativa agli effetti della domanda giudiziale: “La non estensione alla decadenza dell’effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica”).
termini di decadenza e prescrizione decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, pur se i due dies a quo possono coincidere: il primo relativo all'(unico)atto dalla legge previsto;
il secondo, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (arg. ex art. 2935 cod. civ.

L’inapplicabilità delle norme sulla interruzione della prescrizione (art. 2964 cit.) non sottintende che la prescrizione sia interrotta finché non decorrano i termini di decadenza: sono gli atti tesi ad interrompere il decorso della prima che non si applicano alla seconda, non che sia interrotta tout court la prescrizione (“non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione”); la ragione è facilmente intuibile, ove si consideri che- al contrario della prescrizione in cui il termine interrotto per esempio con atto di messa in mora riprende a decorrere per intero dal giorno successivo e può essere interrotto più volte con atti sia extra che giudiziari- l’atto teso ad impedire la decadenza è uno solo: quello espressamente di volta in volta previsto dal legislatore a tale scopo; una volta compiuto non vi sarà più spazio per altra decadenza.

Ancora, contrariamente all’assunto dell’Ente impositore, il momento in cui il diritto relativo, in questo caso, all’IMU, può essere fatto valere coincide con la scadenza del termine per il versamento dell’imposta perché da quel momento sorge già il diritto al recupero (con tutti i conseguenti adempimenti: accertamento, liquidazione, riscossione); da quello stesso momento inizia altresì a decorrere la prescrizione (arg. ex art. 2935 cod. civ.).
Nel caso qui sottoposto a questa Commissione tributaria, trattandosi dell’annualità 2012, il termine quinquennale, pacificamente in giurisprudenza ricavato dal disposto dell’art. 2949 n. 4 cod. civ., scadeva al 31-12-2017.
La prescrizione quindi, si era già maturata all’atto della notifica avvenuta in data 18-1-2018.


Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1480 del 10.02.2021

Il ricorrente ha riconosciuto che è cessata la materia del contendere quanto alle annualità dal 2014 al 2018; ha insistito nell’eccezione di prescrizione quanto all’annualità 2013.
Tale eccezione è fondata.
Invero, l’atto di accertamento è stato notificato in data 6-1-2019, quando si era già compiuto il termine di prescrizione quinquennale.

Al riguardo va precisato che ai fini della interruzione della prescrizione, trattandosi di un effetto sfavorevole alla parte destinataria della notificazione, va fatto riferimento non già alla data di spedizione, bensì alla data in cui l’atto perviene al destinatario. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: «La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario» (Cass.-sez. un. 9-12-2015, n. 24822).


Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 2744 del 10.03.2021

Va accolta, invece, l’eccezione di nullità della notifica per intervenuta decadenza dal potere impositivo poiché seppure il Comune ha consegnato l’atto alla posta nel dicembre del 2019 questo è pervenuto al contribuente oltre il termine decadenziale previsto dalla norma .Il collegio, infatti, condivide il principio enucleato della Corte Cass., Sez. Un., n. 19854/2004, in base al quale stante “La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ..

Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento”.

La notifica dell’atto tributario, infatti, non è un requisito essenziale per l’esistenza e il perfezionamento dello stesso, ma rappresenta una condizione integrativa d’efficacia, per cui la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando risulti in modo non equivoco la piena conoscenza da parte del contribuente dello stesso entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanzia; per cui la proposizione del ricorso non può convalidare ex tunc un atto imperfetto e di per sé inidoneo ed evitare la decadenza dell’AF, poiché la decadenza è una conseguenza dei principi generali, quando la legge pone limiti temporali all’esercizio dei poteri amministrativi. ( ex multis Cass. n. 2272/2011, n. 1088/2013, Cass. n. 654/2014,Cass. n. 2203/2018, nonché ordinanza interlocutoria n. 15545/2020).

Applicando tali principi al caso in esame, l’atto avrebbe dovuto raggiungere la contribuente entro il 31.12.2019, termine di decadenza dal potere impositivo previsto dalla norma, il mancato perfezionamento della notifica entro il prescritto termine, rende nullo lo stesso

L’orientamento enunciato sembra trovare conferma nel c.d. Decreto rilancio in cui il legislatore ha introdotto l’ art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020 disciplinando esplicitamente il principio della scissione della notifica per gli atti impositivi tributari la cui decadenza maturava tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 e , stabilendo che detto termine decadenziale si intende traslato al 31.12.2020 per quanto attiene l’emissione degli atti stessi, mentre la relativa notifica deve perfezionarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, la norma ha dato conferma indiretta dell’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sulla base della sentenza della Cass., Sez. Un., n. 19854/2004.


Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 2899 del 13.03.2021

In linea con quanto ha stabilito la giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve ritenersi che in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario, o come nel caso di specie a Poste Italiane, dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. – secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario (Cass. sez. 2 n. 9841 del 24/4/2010, Rv. 612618).

Il principio è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione ritenendosi che “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario” (Cass. sez. U. n. 24822 del 9/12/2015, Rv. 637603).

 

 

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