Scissione della notifica, Commissione Tributaria di Salerno

Avv. Giuseppe MAPPA


Avviso di accertamento Ente Locale – Non si applica il principio della scissione della notifica e, pertanto, la pretesa e’ legittima solo se perviene al destinatario entro il 31.12. del 5^ anno successivo a quello di imposizione.


CTR Salerno Sentenza n. 4313\2021

depositata il 12.05.2021


FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il Comune di CXXXXXX ha proposto appello avverso  la sentenza n. 4209/19, depositata il 10.12.2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto dalla XXXXXXXXXo, averso avviso  di accertamento n. XXX (notificato a mezzo posta il 4.1.2019) relativo all’IMU per l’anno d’imposta 2013.
Nel ricorso la deducente eccepiva la prescrizione del credito per essere stato notificato a mezzo posta l’atto impugnato solo in data 4.1.2019 ovvero oltre il termine quinquennale scadente il 31.12.2018.,
Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “come può evincersi da1la documentazione prodotta, l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013 veniva notificato a mezzo lettera raccomandata alla contribuente solo in data 4.1.2019 ovvero  allorquando il termine prescrizionale previsto dagli artt. 1, comma 161, I. 296/2006 (il quale fissa il termine della notificazione degli avvisi di accertamento – in rettifica e d’ufficio – e entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati) era già maturato….”
L’appellante censura la sentenza gravata lamentando che la spedizione dell’atto impugnato era arenata il 31/12/2018, quindi, entro il previsto termine sia i t1rescrizione che di decadenza.
L’appellato si è costituito con atto di controdeduzioni, adducendo che la consegna al servizio postale per la notifica non sia idonea per interrnmt1ere il decorso del termine di prescrizione quinquennale , dovendosi ritenere (secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 77 /2002) che la scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario si applichi soltanto per la notifica degli atti processuali , ma non per quella degli atti sostanziali (amministrativi) quale l’avviso di accertamento de quo.
Ha chiesto il rigetto dell’appello.
La causa è stata decisa come da dispositivo che segue.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L’appello è infondato e va pertanto rigettato, con le conseguenze di cui in dispositivo, per le assorbenti considerazioni che sono, conformi anche al principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. U ., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Deve ritenersi maturata l’eccepita prescrizione del tributo.
L’imposta di cui si verte soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile .. ., con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 e.e .. (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. 6 – 5, ordinanza; n. 13683 del 03/07/2020)
Con riferimento al termine di prescrizione, che può essere interrotto solo dalla ricezione dell’atto da arte del destinatario, l)Non assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto ma quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente; e ciò a differenza di quanto accade per il termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, assume rilevanza viceversa la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (cfr. per rutte e da ultimo Cass. Civ. Sez. 6, 5, Ordinanza n. 9749 del 19/04/2018).
Pacifico tra le parti che, nella specie, l’atto impugnato fu spedito a mezzo del servizio postale prima del maturare della prescrizione ma fu ricevuto dal contribuente dopo lo spirare di tale termine non può che concludersi per l’estinzione del diritto al tributo.
Segue la condanna alle spese dell’appellante.


P.Q.M.


Rigetta l’appello e condanna l’appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dall’appellata, che liquida in€ 2500, oltre accessori se dovuti e come per legge.

Condivi con:
STAMPA