Avv. Giuseppe MAPPA
Scadenza della concessione \contratto per la riscossione dei tributi . Il Concessionario non puo’ piu’ continuare la riscossione, ne’ porre in essere nuovi atti esattivi
CTP Taranto 90\2022, depositata il 18.01.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione precisa che il ricorso viene definito con la modalita’ della trattazione scritta, ai sensi dell’art.27 comma n. 2 del D.L. 137\20202 e delle disposizioni interne di questa Commissione.
In ordine alla eccezione di inammissibilita’ del ricorso , come sollevata da parte resistente, per essere stato il ricorso notificato in via cartacea e non a mezzo pec , la Commissione la ritiene infondata.
In proposito, giova ricordare che l’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, ~l comma l, lett. a) e b), ha disposto che, a decorrere dal l 0 luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica, sulla base delle modifiche apportate all’articolo 16-bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 546/92 e si precisa che anche i soggetti che si difendono personalmente, pur non avendone l’obbligo, possono avvalersi delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti.
La modalità elettronica è dunque esclusiva per le parti che, come nella fattispecie, sono assistite da difensore tecnico.
La norma, tuttavia, da un lato consente, in casi “eccezionali”, che la Commissione, nella persona del suo presidente o in quello di sezione, possa autorizzare preventivamente la presentazione di atti processuali cartacei; dall’altro, non è assoluta, consentendo, ai soggetti non assistiti, di continuare ad utilizzare la forma cartacea, da ciò discendendo che il ricorso cartaceo ben continui ad avere la propria efficacia e a poter essere trattato dalla Commissione; da ultimo, e tale circostanza appare dirimente, non prevede espressamente la sanzione della inammissibilità del ricorso in caso di violazione di tale modalità
Questa Commissione ritiene dunque che, anche alla luce dell’art. 27 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta), non possa pronunciarsi per l’inammissibilità del ricorso, che costituisce la più estrema misura sanzionatoria processuale, in quanto non espressamente prevista dalla norma peraltro a favore di tale soluzione ermeneutica anche la scusabilità dell’errore, essendo il ricorso stato notificato solo il 03 luglio 2019, quindi immediatamente dopo l’entrata in vigore della evocata norma, e, soprattutto, la disposizione recata dall’art. 156 del codice di rito – codice applicabile, come noto, al processo tributario, in quanto compatibile- in base al quale “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” e comunque essa “non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Nella fattispecie, ricorrono ambedue le circostanze, non essendo espressamente prevista dalla norma l’inammissibilità ed avendo l’atto, evidentemente, raggiunto lo scopo cui esso era destinato, come desumibile dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio impositore.
Su analoghe fattispecie si sono gia’ pronunciate diverse Commissioni; tra le tante :
CTP Bari 842\2021, secondo cui :” Preliminarmente, si che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto presentata in forma cartacea,sollevata dalla società ….. (n qualità di Concessionario per la riscossione dei tributi per canto del Comune di ……, si deve ritenere infondata, in quanto Ia Circolare n. 1/DF del 4/7/2019 del MEF in nessun passaggio fa riferimento alla possibile “inammissibilità” dei ricorsi che non rispettano’ 1 requisiti previsti dal Regolamento n. 163/2013 e degli articoli 6 e 10 del Decreto direttoriale del 4/8/2015; le predette disposizioni non prevedono espressamente tale gravissima sanzione.
Quand0 il Legislatore ha inteso comminare l’inammissibilità del ricorso in conseguenza di determinati comportamenti lo ha fatto ricorrendo ad un’espressa previsione normativa; si richiama in tal senso l’art. 18 del D.lgs. n. 546/1992, che indica gli elementi essenziali del ricorso (………………) e prevede l’inammissibilità dello stesso “se manca o è assolutamente incerta una delle predette indicazioni” o qualora manchi la sottoscrizione del ricorrente.(Idem CTR Lazio 2956/2021 in tema di notificazione de atto di appello dopo la introduzione del PTT)
Il ricorso è pertanto ammissibile.( Cosi’ anche CTP Napoli 5408\2020)
Nel merito, di ufficio , la Commissione rileva la illegittimita’ dell’atto impugnato perche’ emesso e notificato nel Maggio 2019, allorquando la concessione per la riscossione dei tributi consortili era ormai e definitivamente venuta meno, senza rinnovo o proroga alcuna , a far tempo dal 30-04-2018, vizio rilevabile anche di ufficio.
Infatti, il Consorzio con delibera commissariale nr. 23 del 31/01/2018, avente ad oggetto la “attività riscossiva del Consorzio –ha prorogato la concessione per la riscossione dei tributi consortili con la Soget sino al 30/04/2018, indicato quale ” temine massimo’ .
Non risulta intervenuta, dopo quella data alcuna nuova convenzione, né ulteriore proroga e ciò dimostra che, alla data di emissione dell’atto impugnato ( ovvero nel Maggio 2019) la SO.G.E.T. s.p.a. non aveva alcun titolo per richiedere il pagamento del tributo per conto del Consorzio.
La questione e’ stata gia’ decisa da questa Commissione con precedenti – CTP Taranto n. 784 e 785\2020, depositate il 18.12.2020 e similari, dalle cui argomentazione questa Commissione non intende discostarsi.
Nel merito il ricorso e’, comunque, fondato.
Il ricorrente ha accettato l’eredita’ del dante causa con beneficio di inventario ( cfr. Verbale di accettazione eredita’ con beneficio di inventario –All.3) e, pertanto, allo stato stato attuale, riveste la qualità non di erede, bensì quella di mero chiamato all’eredità, come tale insufficiente ai fini dell’acquisto della qualità di erede.
Orbene, non risulta nemmeno che la ricorrente abbia effettuato alcun atto di disposizione patrimoniale ereditaria né che sia in possesso dei beni ereditari e non può ritenersi nemmeno che la proposizione del presente ricorso sia valsa ad integrare l’’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c., dal momento che con esso lo stesso si e’ solo difeso da una pretesa creditoria di natura tributaria che le sarebbe stata trasmessa dal diretto debitore, cioe’ dal de cuius ope succesisonis e non già nell’espe- rimento di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al recupero crediti o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (cflr. Cass. civ. Sez. 2, n.13738\2005 ).
Sul punto la S.C. insegna: “ll chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari non e legittimato attivamente e passivamente nelle azioni relative a crediti del de cuius. poiché tali azioni, presupponendo un attivo interessamento tendente a incrementare il patrimonio ereditario, comportano. di regola, I’accettazione tacita dell’eredita’.
Ne consegue che, qualora il chiamato si costituisca in giudizio ed eccepisca la propria carenza di legittimazione passiva, il giudice deve disporne l’estromissione dal giudizio , , il quale deve essere proseguito nei confronti dell’erede o del chiamato nel possesso dei beni ereditari, ovvero, se nessuno si costituisce o accetta il contraddittorio,, nei confronti di un curatore speciale nominato a noma dell’art 528 cod civ. (Cass. 4929 del 13.8.1980).
Parte resistente, avrebbe dovuto diligentemente provvedere, per detta ultima motivazione, al ritiro dell’atto impugnato in autotutela , ma cio’ non e’ avvenuto ed anzi ha insistito per il rigetto del ricorso.
L’inutile resistenza della parte resistente induce questa Commissione a condannarla al pagamento delle spese e compensi del giudizio, da liquidarsi secondo la vigente tariffa professionale degli Avvocati –D.M.55/2014- , con applicazione dello scaglione dei valori massimi , tenuto conto della del comportamento processuale di parte resistente, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso, annulla l’impugnata intimazione. Condanna parte resistente al pagamento delle spese e compensi di giudizio , che liquida in complessivi €. 796,04, ivi compreso la refusione del contributo unificato versato, Iva, Cap e rimborso spese generali.