Riscossione esattoriale affidata al raggruppamento temporaneo di imprese

Avv. Giuseppe MAPPA


E’ necessario che ogni società partecipante al RTI sia iscritta allo specifico Albo dei Concessionario, non essendo sufficiente la sola iscrizione della società Capogruppo o della Mandataria.


Commissione  Tributaria Provinciale di Napoli 

Sentenza n. 1273 del 2021

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

xxxxxx, rappresentato e difeso come in atti, ricorre avverso l’avviso di accertamento nxxxx del xxx/01/2019, notificato in data xxx luglio 2019, relativo a TARSU, per l’annualità 2013, per totali euro xxxx00, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato con vittoria di spese, diritti e onorari.
Deduce il ricorrente la decadenza dal potere di accertamento e la intervenuta prescrizione del presunto debito.

In riferimento alla decadenza ritiene il ricorrente che poiché lo stesso avviso di accertamento attesta, correttamente, il possesso degli immobili a far data dal 1 ° gennaio 2013, la denuncia relativa all’annualità 2013 sarebbe dovuta avvenire entro il 20 gennaio dello stesso anno 2013, pertanto l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2013 avrebbe dovuto essere notificato, a pena do decadenza, entro il 31 dicembre 2018;

Lamenta, inoltre, il ricorrente l’omessa motivazione dell’atto, ed in particolare, del calcolo delle sanzioni e degli interessi e l’omessa indicazione dell’indirizzo PEC al quale notificare eventuali ricorsi.

Su detto ultimo punti nella sezione concernente il “Contenzioso” vengono erroneamente riportate le “vecchie” modalità di proposizione del ricorso tributario.
Mentre, con l’introduzione dell’obbligo all’utilizzo del canale telematico dei ricorsi aventi natura tributaria, notificati a decorrere dal 1 ° luglio 2019, il ricorrente ritiene necessario che tutti gli enti impositori e della riscossione, indichino l’indirizzo PEC al quale notificare eventuali ricorsi avverso detti atti.

La Convenuta R.T.I. Equitalia Servizi riscossione s.p.a. – GE.SE.T. Italia S.p.a. – Ottogas S.r.l., in qualità di Concessionario del Servizio di Gestione Ordinaria e Straordinaria, Riscossione Volontaria e Coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, in virtù di contratto Rep. Sxxxxx, costituitasi in giudizio, ribadisce la piena legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Il collegio osserva quanto segue. Il ricorso è fondato per una ragione preliminare ed assorbente.
L’accertamento impugnato è stato emesso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese xxxxx.
xxxxx s.r.l. per conto del Comune di xxxxx in violazione del decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000 n. 289 che stabilisce che per gestire l’attività di liquidazione ed accertamento dei tributi locali la società concessionaria deve possedere, tra gli altri requisiti tecnici ed economici, l’iscrizione all’albo di cui al D.M. 289/2000.

Tanto premesso va rilevato che il raggruppamento temporaneo di imprese xxxxxxs.r.l. non risulta iscritto nell’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000 n. 289, con conseguente esclusione del potere pubblico d’accertamento fiscale in capo al Raggruppamento, che non può presumersi.
Ai sensi dell’art. 71 d.lgs 507/1993 “il comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per la individuazione in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione del criterio e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale del contraente”.
Nel caso in scrutinio, come chiarito dal Concessionario nell’atto di costituzione del raggruppamento xxxxxxxx srl, è precisata la natura giuridica di “tipo misto” sia orizzontale sia verticale del Gruppo, in esso espressamente si afferma che le società xxxx spa e xxxxx spa, regolarmente iscritte all’ALBO dei CONCESSIONARI, istituito con D.M. 289/2000, sono abilitate ad effettuare attività di Liquidazione, Accertamento e Riscossione dei tributi e delle altre entrate di Province e Comuni, svolgono le “Attività Principali” di Gestione ordinaria tributo ecc. (raggruppamento orizzontale), mentre xxxx srl svolge le “Attività Secondarie” di Servizi di comunicazione e informazione, data entry, stampa e confezionamento avvisi ecc. (verticale), come dichiarato già fin dalla domanda di partecipazione alla gara e così come previsto dal Bando e del Disciplinare di Gara.

All’uopo deve richiamarsi anche il Parere del Consiglio di Stato n. 36 del 26 febbraio 2014 che chiamato a pronunciarsi circa la questione di legittimità della procedura per l’affidamento in concessione dal Comune di xxxxxx delle gestione delle entrate patrimoniali la cui prestazione principale riguardava proprio l’attività di accertamento e riscossione di tributi locali, ha affermato che l’aggiudicatario che partecipa all’attività di liquidazione e riscossione delle entrate pubbliche non può prescindere dal necessario ed indefettibile requisito della iscrizione all’Albo.

Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, diversamente da quanto ritenuto da parte resistente, tale requisito di carattere soggettivo deve essere posseduto singolarmente da ciascuna società componente il raggruppamento (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 435 del14.02.2005; Tar Campania Napoli sez. I n.364).

Ne consegue che ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento oltre alla mandataria deve essere iscritto all’Albo.
Si tratta di requisito necessario per l’affidamento del servizio, senza il quale l’affidamento della attività di gestione (accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali) appare illegittimo, con conseguente carenza del potere di accertamento fiscale in capo all’intero gruppo.

Né vale osservare, in senso contrario, che l’xxxxxxx e xxxx siano singolarmente iscritte all’Albo ministeriale, dal momento che l’accertamento impugnato è formalmente emesso dall’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione, all’esterno, di ruoli e competenze tra le diverse società raggruppate, sicché l’iscrizione all’Albo deve essere posseduta dall’intero RTI oppure da tutte le imprese raggruppate, perché diversamente opinando si finirebbe per consentire un aggiramento di fatto del presupposto del potere impositivo costituito dall’iscrizione all’Albo ministeriale, consentendo l’emissione di accertamenti a società raggruppate non iscritte in grazia dell’iscrizione di altra società del raggruppamento.
L’eccezionale complessità giuridica della questione impone la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso e compensa le spese.



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