Ricorso Autovelox: la multa va annullata se mancano le certificazioni di omologazione e la taratura

Avv. Giuseppe Gentile

Nell’eterna lotta tra comuni ed automobilisti ci proponiamo di segnalare i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di multe per eccesso di velocità.

L’obiettivo è quello di offrire una mera ricostruzione del panorama ermeneutico prescindendo, naturalmente, da ogni valutazione sulla condotta dei Comuni impositori (spesso accusati di impadronirsi “in pianta stabile” di alcuni tratti stradali al solo scopo di lucrare con multe seriali) e degli automobilisti (spesso accusati di non voler rispettare i limiti di velocità e di appigliarsi a meri cavilli formali per contestare gli afferenti verbali di violazione).

La normativa codicistica di riferimento

La materia che ci occupa (violazioni al codice della strada per eccesso di velocità) trova il proprio fondamento normativo nell’art. 45 del D.L.T. del 30/04/1992, n. 285 a rigore del quale:

“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”. 

L’intervento della Corte Costituzionale

Sul punto, dobbiamo segnalare, in primis, il fondamentale arresto della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 113 del 18/06/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma codicistica in esame.

Secondo il chiarissimo dispositivo del Giudice delle Leggi: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

Tale declaratoria di incostituzionalità deriva dal fatto che, in ordine alla predetta norma, si è venuto a creare un costante orientamento giurisprudenziale divenuto poi diritto vivente.

Secondo detto orientamento non ci sarebbe ragione di ritenere che la mancata previsione di controlli periodici sulla funzionalità delle apparecchiature in questione nella disciplina dell’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, comporti vizi di legittimità costituzionale della pertinente normativa.

Violazione dei principi costituzionali di razionalità e ragionevolezza

Invero, la Corte Costituzionale ritiene che una siffatta interpretazione viola i principi di razionalità e di ragionevolezza, atteso che i fenomeni di obsolescenza e deterioramento, cui le apparecchiature di registrazione della velocità (es. Autovelox) sono soggette, possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle stesse, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Ed infatti, solo la custodia e la conservazione dell’affidabilità dell’omologazione e della taratura consente di non ritenere pregiudicata, oltre un limite ragionevole, la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici.

La successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione

Ai precetti giuridici elaborati dalla Corte Costituzionale si è dunque allineata la successiva (ed incessante) giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., ex plurimis,  Cass. civ. Sez. II, 15/07/2016, n. 14543  Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2018, n. 5227; Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 11/01/2018, n. 533; Trib. Bari Sez. III, 07/03/2017).

Quest’ultima infatti è uniformemente orientata nel ritenere che le apparecchiature di misurazione della velocità (autovelox e/o tutor) devono essere sottoposte a verifiche costanti di funzionalità e di taratura.

Con la chiara conseguenza che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.

Vogliamo a tal punto concentrare la nostra attenzione sulla recentissima Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 13/12/2018, n. 32369 la quale ha innanzitutto ribadito, con palmare chiarezza, che:

“Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, 6 co., del D.Lgs. n. 285/1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

Onere probatorio

La Suprema Corte ha poi precisato il regime dell’onere della prova, nell’ambito di un giudizio di contestazione della violazione al C.d.s. per eccesso di velocità, statuendo espressamente che:

“L’autorità convenuta, in particolare, è tenuta ad allegare e comprovare l’effettuazione di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e il tribunale deve riscontrare l’effettuazione di siffatte verifiche. In questi termini non è sufficiente che il verbale riporti che “la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox (…) debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti (…) avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità”.

Esclusione della necessità della querela di falso

Nemmeno può dirsi che la prova del regolare funzionamento dell’apparecchiatura al momento della constatazione dell’infrazione sia insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l’unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso.

Difatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.

Evidentemente il verbale non riveste fede privilegiata – e quindi non può far fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, in quanto frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox”.

 

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