Quando l’immobile è tenuto al pagamento del contributo consortile?

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Provinciale di Taranto precisa che l’immobile, seppur situato in area urbana e servita da pubblica fognatura, è escluso dal pagamento del contributo consortile solo a condizione che i reflui prodotti siano sversati nella pubblica fognatura.


Testo della Sentenza 
Commissione Tributaria Provinciale Taranto n. 680 del 17.11.2020

FATTO

Con atto depositato in data 24.7.2019 xxxxxxxx, tramite il difensore all’uopo nominato, ricorreva a questa Commissione Tributaria provinciale opponendosi all’ingiunzione di pagamento n. xxxxxx del xxxxx.2019 per complessivi € xxxxx11 a titolo di contributo di bonifica cod. 630 per l’anno 2015, del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara in relazione ai terreni e fabbricati di proprietà della ricorrente, siti nel comune di xxxxxxx.

La ricorrente deduceva, allegando documentazione: l’insussistenza del beneficio diretto, specifico e immediato quale concreto vantaggio tratto dall’immobile; la violazione del contraddittorio preventivo ex art. 12 c. 7 L. 212 del 2000• l’illegittimità del contributo per gl’immobili urbani per violazione dell’art. 19 L.R. n. 4.
Con atto telematicamente trasmesso il 25.11.2019 si costituiva con apposita memoria ed allegata documentazione il Consorzio che chiedeva il rigetto del ricorso.
Tutto ciò premesso, si

OSSERVA

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
E’ vero che, come già rilevato da questa CTP, i proprietari degli immobili siti nel comprensorio del consorzio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggono beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio (cfr. Cass. Civ. sez. n. 661 del 20.12.2011), senonché, in base al principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio suddetto le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica cfr., tra le molte, ord. n. 315803 del 4.12.2019; Cass. civ. Sez. 5, 23 marzo 2012. 4671; Cass. civ. Sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9099, nel solco delle pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010, rese dalle Sezioni unite della S.C.; da ultimo Sez. 5, n. 21181 del 1.7.2014).

Non è perciò onere del Consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano dì classifica , approvato dall’autorità regionale, non oggetto, pacificamente, di tale contestazione specifica da parte dell’amministrazione demaniale contribuente, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato dei partecipanti del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano dì classifica salvo la prova contraria da parte della contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si veda Cass. civ. n. 9099/2012; sez. 5, 6.6.2012, n. 9099, nel solco delle pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010, rese dalle Sezioni unite della S.C.; Sez. 5 n. 10507 del 14.5.2014).

Ed è nota l’intervenuta approvazione, con delibera della Regione Puglia n. 1146 del 18.6.2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 9.7.2013 ai sensi della legge regionale n. 12 del 21.6.2011, del Piano Generale di classifica del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
E nulla consente di ravvisare estremi d’illegittimità del detto piano di classifica, né l’atto risulta essere stato mai impugnato dal ricorrente davanti al giudice amministrativo ed è, quindi divenuto definitivo.

Consegue che l’onere della prova negativa, cioè la prova della carenza del beneficio diretto, specifico e immediato, ricade in capo alla ricorrente.
Orbene, questa ha prodotto una relazione tecnica di parte, datata 18.7.2019, con cui, con allegazione di plurimi rilievi fotografici riguardanti i luoghi in questione, si rappresenta che nei beni oggetto della perizia (tra cui quelli della ricorrente) non sussistono benefici diretti, specifici ed immediati dell’opera del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara. Tanto sarebbe confermato dal richiamato (ma che non risulta allegato nemmeno digitalmente) verbale di sopralluogo nelle campagne di Taranto occidentale dello stesso Consorzio di bonifica ed altri intervenuti, del 18.7.2014, dal quale si evince che l’Ente non aveva avuto negli ultimi anni la possibilità economica di eseguire gli interventi manutentori: ma non vi è prova che ciò riguardi anche l’agro di Massafra.

Senonchè, il resistente Consorzio ha provveduto, nel presente contenzioso, richiamando la delibera la delibera n. 117 del 18.3.2016 citata anche dalla ricorrente, ad allegare un lungo e dettagliato elenco delle opere di manutenzione delle aree consortili programmate per il triennio negli anni 201..4-2016 e.d quelle eseguite specificamente nell’anno 2014: non potendosi ritenere tali allegazioni fallaci (provenendo da un Ente di diritto pubblico) né, comunque adeguatamente contestate ex adverso, rimane seriamente sminuita la valenza del resto meramente ­indiziaria delle argomentazioni sopra addotte dalla ricorrente.

A tanto si aggiunga la consulenza tecnica allegata dal resistente con cui si rappresenta una realtà attuale e pregressa del tutto contraria a quella esposta dalla consulenza della ricorrente ed un’opera ma manutentiva triennale puntualmente programmata.

Si deve ritenere, conclusivamente, preclusa la possibilità di addivenire ad una presunzione di assenza di benefici di sorta in favore dei terreni di pertinenza della ricorrente.
Quanto all’’ eccepita illegittimità del contributo consortile afferenti gli immobili urbani, si rileva che l’art. 19 cq. l della Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 recita: “Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane e servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica”.

E’ chiaro, dunque, che al fine di conseguire l’invocata esenzione, occorre non solo dimostrare che gli immobili in questione siano situate in aree urbane servite da pubblica fognatura ma anche la certificazione dell’ulteriore condizione prevista dalla norma.
Ma a tanto la ricorrente non ha adempiuto.
Giusti motivi tra cui le peculiarità della lite e le alterne vicende giuridiche che afferiscono all’annosa questione in una alla esiguità dell’importo preteso, consigliano di dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese del procedimento tra le parti.

 

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