Procedimenti anteriori al 2011: il preavviso di iscrizione ipotecaria va sempre inviato

Avv. Giuseppe Mappa

CTR Bari n. 2025 del 08.10.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di appello notificato il 9 settembre 2015, l’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. proponeva impugnazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto dell’ 11/19 maggio 2015 che, in accoglimento del ricorso di xxxx, aveva disposto l’annullamento della iscrizione ipotecaria eseguita nei confronti di quest’ultimo per varie ragioni di debito oggetto di cartelle esattoriali.

La Commissione riteneva di accogliere il ricorso sull’osservazione che, decorso un anno dalla notifica delle cartelle, l ‘iscrizione ipotecaria andava preceduta dall’intimazione ad adempiere mediante specifico avviso.

Di tanto si doleva l’appellante, riproponendo i due temi principali del giudizio di primo grado.
Riteneva ricorrere un difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie con riguardo alle debitorie relative a contravvenzioni stradali e a contributi previdenziali e nel merito osservava che l’obbligo di una preventiva comunicazione mediante un avviso contenente l’intimazione ad adempiere, temporalmente antecedente ali ‘iscrizione ipotecaria, era stato introdotto dalla legge n. l 06 del 2011, cosicchè non doveva ritenersi applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Si costituiva in giudizio il xxxxxxxxxxxxxxx che sosteneva la correttezza della decisione impugnata e la incontestabilità della sua motivazione.

Riferendosi alla giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice, ribadiva che “l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione dell’obbligo che incombe sull’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale”, di modo chè, sulla base di questo principio generale, it va attribuita alla codificazione dell’obbligo intervenuta con la modifica dell’art. 77 d.p.r.n. 602/73, valenza interpretativa e non innovativa).’
Con memoria del 10 settembre 2020, l’appellante ha integrato la propria impugnazione con l’allegazione di un elenco delle cartelle stralciate ai sensi dell’art.4 d.l. n. 119/2018.
All’udienza odierna, sulle conclusioni delle parti, la Commissione si pronunciava come da separato dispositivo.
L’appello va rigettato sulla scorta delle conclusioni giurisprudenziali della Suprema Corte che con la ricordata sentenza 19667 del 17 giugno 2014, ha affermato un principio di diritto che risolve irrefutabilmente la questione qui controversa.

Infatti la Cassazione ha chiarito che “deve ritenersi sussistere la valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretati va delle modifiche normative disposte con il d.l. n. 70 del 2011, art. 77, comma 2bis dprp n,. 602/73 “.
L’iscrizione ipotecaria non può essere eseguita insciente domino, “senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente”.
In realtà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 6 dello Statuto del contribuente ricorre un principio generale che induce “la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino”.

La Cassazione ne fa discendere il convincimento che una tale comunicazione deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria.
La pretesa tributaria a suo dire “trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio con il contribuente” secondo principi presidiati dalle norme costituzionali di cui agli artt. 24 e 916 Cost..

Questo dunque il principio di diritto che va acquisito in questo giudizio come risolutivo della controversia~ “Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2bis dell’art 77 D.p.r. 602/73, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione, concedendo un termine perché possa esercitare il proprio diritto di difesa o provveda al pagamento del dovuto”.

Quanto precede consente di ritenere assorbita anche la questione di parziale difetto di giurisdizione correlata alla non fiscalità di alcuni crediti presupposti dall’atto impugnato.
Quando come nel caso di specie, l ‘iscrizione è riferita a una pluralità di ragioni debitorie, considerate però nel loro complesso, cosicchè l’intimazione di pagamento viene riportata a una somma che le cumula, l’invalidità dell’atto lo comprende nella sua interezza (in fattispecie corrispondente si veda: Commissione Tributaria Provinciale di Milano 17 marzo/6 maggio 2016, n. 3958/35/20 16).
Peraltro, non può non segnalarsi come anche la Cassazione, con una giurisprudenza non sempre univoca, abbia pure ammessa la giurisdizione delle Commissioni tributarie indipendentemente dalla natura extra-tributaria di alcuna parte della debitoria nel caso di “atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione rispetto alla quale sorge l ‘interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale di essa” (Cass. 7 maggio 2010, n. 11087).

P.Q.M.

La Commissione definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Equitalia Sud spa nei confronti di xxxxxxxxxxx, rigetta l’appello e condanna l’appellante a rifondere le spese del giudizio in favore dell’appellato liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari il 15 settembre 2020

 

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