Avv. Giuseppe MAPPA
Avvisi di accertamento Ente Locale – Principio della scissione della notifica –
La Commissione Regionale di Salerno, pur riconoscendo la validità del principio della scissione della notifica per gli avvisi di accertamento degli Enti Locali, annulla l’avviso spedito nel termine di decadenza quinquennale ma, notificato \consegnato materialmente al contribuente successivamente al 31.12. del 5^ anno, così riconoscendo la intervenuta prescrizione del credito che va tenuta distinta dalla decadenza
CTR Salerno 3619\2021, depositata il 30.04.2021
L’avviso di accertamento originariamente impugnato è datato 22/12/2017, sicché l’atto è stato compiuto entro il termine di decadenza quinquennale innanzi indicato, previsto per l’ente impositore, per l’infedele dichiarazione del 2012. Esso tuttavia, pur essendo stato affidato per la notifica entro il 31/12/2017, è stato ricevuto in consegna dal destinatario il18/1/2018, come attesta il report dell’esito di spedizione del sito Poste Italiane allegato al ricorso di primo grado.
Si osserva che anche per atti amministrativi, ed in particolare per gli avvisi di accertamento tributario, vale il principio della scissione soggettiva del termine di notifica (“Anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio vanno scissi gli effetti tra “notificante” e “notificato”, indipendentemente dal fatto che gli atti siano recettizi o meno.”, cfr. Cass. Civ. SS.UU. del 17/5/17 n.12332), con l’ulteriore conseguenza che gli effetti decadenziali sono fatti salvi per il notificante, mentre per il notificate trattandosi di atti efficaci nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatari e da quel momento può esperire gli ordinari mezzi a sua difesa, valgono i termini di prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti.
L’awiso in esame conteneva sia l’accertamento della maggiore superficie tassabile, sia la sanzione irrogata, con invito a pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, in favore di Area riscossione, ma è stato ricevuto oltre il quinquennio dalla maturazione del credito.
Orbene, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, che grava sull’amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante, e quanti anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 22320 del 21/10/2014).
Ma nel caso di specie l’avviso contiene sanzioni ed un invito a pagare, con riscossione affidata ad un ente terzo, ed allora, in tema di riscossione la notifica per il destinatario non è sottoposta a decadenza ma deve avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell’art. 2948 n.4 c.c. (Cass. 24679/2011 ), fermo restando che rientra nella responsabilità dell’ufficio eventuali ritardi od omissioni nella notifica dell’atto, salvo che non sia stata affidata a terzi l’effettuazione della notifica.
In questi casi gli effetti della notificazione per il mittente si producono al momento della consegna del plico al personale del servizio postale, e per il destinatario al momento della ricezione.
In definitiva, avendo l’amministrazione locale affidato al concessionario l’attività di verifica del tributo e la riscossione, va mantenuto distinto il termine di decadenza per l’attività di accertamento con il termine di prescrizione per il pagamento richiesto al contribuente, e la scissione soggettiva della notifica per il primo (termini decadenziali rispettati) non si traduce nella infondatezza della eccepita prescrizione, non tanto per la natura ricettizia dell’atto quanto per l’esercizio del diritto di difesa da un tributo che l’Amministrazione avrebbe potuto pretendere dal momento dell’omissione del suo pagamento, e che si prescrive entro cinque anni dalla maturazione del credito.
Insomma, il termine dei cinque anni invocato dall’agente di riscossione ha natura decadenziale ed è stabilito nell’interesse dell’ufficio ma non vale nei confronti del contribuente per il quale lo stesso termine ha valenza difensiva per opporsi alla richiesta di pagamento di un dedito suscettibile di prescrizione breve.
Prevale, pertanto, su ogni altra questione, l’eccepita prescrizione del credito tributario; per il mittente la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna il plico all’ufficiale postale poiché in quel momento egli assolve all’obbligo di comunicazione, ma per il destinatario la notifica si perfeziona quanto riceve l’atto perché è da quel momento che ne viene a conoscenza e può esercitare i suoi diritti.
CTR SALERNO 2431\2021 DEPOSITATA IL 18.03.2021
L’appello è infondato.
Va invero premesso a riguardo che, a seguito del riordino della disciplina dei tributi locali, prevista dai commi 158-171 dell’art. 1 della legge n. 296/06, l’avviso di accertamento relativo alla TARES deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (cfr., ex multis, Cass. n. 6572/20).
Peraltro la giurisprudenza ha ancora precisato che il credito tributario di che trattasi è assoggettato alla prescrizione breve propria di tale tributo che è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art.2948 n. 4 e.e. (cfr., ex multis, Cass. n. 19666/18).
Nella specie viene dunque in rilievo la questione della tardività della notifica dell’accertamento, e perciò quella dell’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notifica a mezzo posta degli atti di imposizione tributaria.
La giurisprudenza a riguardo è divisa.
La tesi più risalente e tuttora maggioritaria si muove sulla scia della sentenza della Cass. S.U. n.19854/04, così massimata: “La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale)dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria”.
Tale pronuncia quindi nega che per la notifica degli atti di accertamento tributario possa operare il principio del c.d. sdoppiamento degli effetti dell’atto per il notificante ed il destinatario della notifica,sì che la decadenza sarebbe evitata solo se la notifica si perfeziona – e quindi entra nella sfera di legale conoscenza del destinatario – nel termine di decadenza. Così ancora si legge nella pronuncia citata: “La notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione. In altri termini, dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza. Si tratta di una conseguenza dell’applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all’esercizio di poteri amministrativi”.
In tali termini si registrano numerosissime pronunce, fra cui in particolare Cass. n. 21071/18 e n.
8374/15. In particolare poi, si considerino anche Cass. n. 2272/11; n. 10445/11; n. 12007/11; n.
1088/13; n. 654/2014; n. 2203/18 sulla non estensibilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo alla decadenza dal potere impositivo già verificatasi per mancato perfezionamento della notifica entro il prescritto termine.
Un orientamento diverso si è tuttavia manifestato con la sentenza delle S.U. della Cass. n. 12332/17 in tema di notifica di sanzioni amministrative, sentenza che sembra invece propendere per applicare Anche all’osservanza del termine di decadenza il detto principio di scissione degli effetti della notifica.
Si veda anche in termini Cass. n. 3091/19 in tema di cartella di pagamento per errato rimborso ex art. 43 dpr n. 602/73, nonché Cass. n. 3560/19 ove, sia pure in obiter dictum, si afferma addirittura sussistere nella giurisprudenza di legittimità un principio consolidato circa l’efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell’atto impositivo all’ufficio postale, all’uopo richiamandosi i già citati precedenti del 2018 e del 2017, che tuttavia – si badi – non riguardano propriamente detta questione.
Neppure peraltro mancano più risalenti statuizioni conformi a queste ultime in tema di notifica di atti impositivi tributari a mezzo del servizio postale, e ciò in ispecie sulla base di un asserito principio generale evincibile dalla sentenza della Corte Cost. n. 477/2002 (in tali sensi v. Cass. n.1647/04; n. 15298/08; n. 26053/11; n. 22320/14; n. 33277/19).
La giurisprudenza di legittimità più recente, comunque, almeno parzialmente (v. appunto le decisioni citate) ha continuato a seguire l’orientamento originario.
In effetti è innegabile che l’ulteriore estensione del principio della scissione degli effetti della notifica implichi non poche criticità, non senza aggiungere che su di un piano più generale il disposto dell’art. 6 co. 1 della legge n. 212/00 (cd. statuto del contribuente), nel mantenere ferme le norme in tema di notifica degli atti tributari, stabilisce espressamente che L’amministrazione finanziaria deve assicurare i ‘effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”.
Infine la stessa Corte Suprema (Cass. sez. trib. n. 15545 del 21.07 .20), consapevole del contrasto interno, ha nuovamente sollecitato un intervento chiarificatore delle S.U. civili, disponendo appunto,per ciò che qui interessa, la trasmissione degli atti al primo presidente onde rimettere ad esse sezioni,ai sensi dell’art. 374 co. 2 c.p.c., la questione se sia applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi.
Ciò premesso, questa C.T.R. reputa che nella specie possa decidersi senz’altro la controversia, prestando adesione al primo orientamento, quello che nega l’applicazione del principio della scissione agli atti di accertamento tributario ai fini della decadenza.
Tale soluzione – tuttora, come già detto, maggioritaria – è quella meglio argomentata (v. quanto sopra cennato) ed altresì quella che meglio corrisponde ai principi generali che regolano la materia ed in ispecie appare più consapevole delle esigenze di tutela del contribuente.
E dunque, ad avviso del collegio, correttamente la C.T.P. afferma che il quinquennio prescrizionale ex art. 2948 n. 4 e.e. debba essere riferito alla data di ricezione dell’atto, dacché atto non processuale (v. anche Cass. n. 18759/13 e Cass. S.U. n. 24822/15), ritenendo che il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificatario si applichi in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante in relazione ad atti processuali ma non anche sostanziali, attesa la loro ricettizietà.
Ne deriva che la pretesa tributaria in oggetto, afferente al 2013, deve ritenersi prescritta in quanto l’avviso di accertamento, pur spedito entro il quinto anno previsto dalla norma citata e cioè entro il 31.12.18, venne recapitato al contribuente in data 16.02.19.
Ctr Campania 2768\2021, depositata il 31.03.2021
L’impugnazione è infondata e va rigettata.
E’ opportuno ricordare che la decadenza, operando quale onere imposto dalla legge di
attivarsi entro un determinato termine per acquisire il potere di esercitare il diritto, produce, in caso di inerzia, un effetto pregiudizievole che opera direttamente nella sfera giuridica del titolare e, solo in via indiretta, in quella dell’altra parte (Cass. Civ., Sez. Un., 14.4.2010, n. 8830)
La prescrizione, invece, è un istituto di ordine pubblico per effetto del quale i diritti si
estinguono se il titolare degli stessi non li esercita per il tempo stabilito dalla legge.
Essa ha la prevalente funzione di dare certezza ai rapporti giuridici e di tutelare il soggetto obbligato, che ha diritto di sapere se la sua obbligazione sia o meno estinta, ed ogni effetto dell’atto non può che prodursi in seguito alla conoscenza, o conoscibilità, di esso da parte del destinatario.
Invero, per gli atti sostanziali unilaterali (tra i quali devono ricomprendersi anche gli atti di imposizione tributaria che sono atti amministrativi autoritativi attraverso i quali l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria) la tecnica del bilanciamento degli interessi è assolutamente preclusa dalla legge stessa (art. 1334 c.c. per gli atti civili e art. 21-bis della L. n. 241 del 1990 per gli atti amministrativi, inclusi quelli tributari) che ha operato in maniera evidente il bilanciamento con esclusione di ogni diversa interpretazione.
È, altresì, noto che, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile, gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario, conoscenza che, ai sensi dell’art.1335 c.c., è presunta nel momento in cui l’atto giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che costui provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia. Trattasi della natura cosiddetta recettizia degli atti che, poiché impongono al destinatario obblighi di dare o di fare,non possono conseguire l’interesse al quale sono finalizzati se non sono portati a conoscenza del destinatario il quale si deve attivare al fine di consentire che sia conseguito il risultato pratico per cui l’atto è stato posto in essere.
Per quanto concerne gli atti di imposizione tributaria, in particolare, la necessità che essi
siano conosciuti dal destinatario, perché producano efficacia, si ricava dal citato art. 21-bis della L. n. 241 del1990 (introdotto dalla L. n. 15 del 2005) in base al quale “Il procedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”. Giova ricordare che la stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n.7 /E del 05/02/2003 aveva modo di chiarire che “l’atto tributario è un atto recettizio, vale a dire idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario soltanto quando lo stesso venga portato a conoscenza dell’interessato”.
Ciò posto, in linea generale, giova premettere che per le Sezioni Unite Sent., 09/12/2015, n. 24822 (rv. 637603) la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.
Tuttavia questo principio non può essere applicato nel caso di specie posto che la consegna dell’avviso di accertamento all’ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione de quo, in quanto tale evenienza ha luogo nel solo caso in cui la prescrizione possa essere interrotta attraverso il giudice e quindi attraverso la introduzione di un giudizio: ipotesi,questa, certamente non ricorrente con riferimento alla prescrizione della pretesa tributaria.
Per questa, infatti, opera il principio per cui ogni atto del procedimento previsto dalla legge è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c. Resta così salva la regola per cui il principio generale- affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost.- secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perchè l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario (Cass. n. 9841 del 2010).
Conclusivamente, l’appello va rigettato.
CTP CASERTA N-10\2021 , depositata il 10-03-2021
Nel merito, osserva, intanto, questa Commissione che, in tema di tributi locali, l’art. 1, comma 161, della legge 27.12.2006, n. 296, ha fissato il termine di decadenza, per gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il successivo comma 163 prevede poi che, nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
In relazione poi alla allegata prescrizione del diritto (quinquennale e non decennale, in non
essendovi un accertamento giudiziale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art 2953 cc che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza), si osserva che ai fini
dell’accertamento dei tributi local non trova applicazione, data la natura sostanziale e non
processuale dell’avviso, avente peraltro carattere recettizio, il principio della scissione del
termine per la notifica tra notificante e destinatario. L’atto deve perciò giungere al contribuente entro il termine quinquennale di prescrzione, non bastando la sola consegna dell’atto all’agente notificatore (Cass. N. 28576/2017).
Pertanto, in relazione alla notifica dell’atto, avvenuta il 3.01.2020, il credito ormai va considerato prescritto, non risultando emesso e notificato al contribuente alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale prescritto dalla legge ex art. 2948 c.c., applicabile in materia di Tarsu (Cassazione civile, Sezione 5″, 23.2.2010, n. 4283).
Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato.