Prescrizione crediti erariali e sanzioni tributarie correlate.

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione perugina statuisce che i crediti erariali/tributari e le relative sanzioni si prescrivono in 5 anni stante l’unitarietà delle due voci.


Commissione Tributaria Provinciale Perugia 

Sentenza n.  40\2021 –  depositata il 02.02.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


xxxxx, elettivamente domiciliato a xxxx in via F. xxxx • presso e nello studio dell’ Avv. xxxxx ha proposto ricorso contro L’agenzia Delle Entrate-Riscossione – in persona del suo legale rappresentante pro tempore -con sede legale in via Giuseppe Grezar n° 14-00142 Roma, Agente della Riscossione per la provincia di xxx avverso la intimazione di pagamento n. xxxx000 notificata in data xxx-0 J -2020, emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione , Agente della Riscossione per la provincia di xxxxo , con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € xxxxx
In particolare, per quanto concerne specificamente la giurisdizione del Giudice tributario, 3 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento , hanno ad oggetto crediti per carichi propriamente erariali e, segnatamente le seguenti Cartelle Di Pagamento
l. n. xxxxxx notificata il 23-04-2010, Ruolo xxx Agenzia delle Entrate Ufficio di xxx di € 6xxxx.
2. n. xxxxx000 notificata il 26-03-2016, Ruolo xxx Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pxxxoriale , di € xxx0.
3. n. xxxx, notificata il 2&-10-2017, Ruolo 2xxxxAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di xxxx.
Avvisi Di Accertamento
4.n. xxxx15 notificato il 10-10-2015 , 7-12- 2014,xxx Dir. Prov. Perugia – Ufficio controlli , di € xxx
5.n. xxx5 notificato il 10-10-2015, Ruolo xxxx Dir. Prov. Perugia-Ufficio controlli , di€ xxxx
Eccepisce preliminarmente il ricorrente A)-la nullità radicale dell’ intimazione di pagamento impugnata per difetto assoluto di attribuzione e/o carenza di potere;
B)- la nullità della intimazione di pagamento per violazione dell’art. 23 del d.lgs.vo 82/2005;
C)- la inesistenza giuridica della intimazione di pagamento per violazione paragrafo 5.1 manuale di gestione documentale agenzia delle entrate-riscossione in combinato disposto con paragrafo 11.1 manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio dell’agenzia per l’Italia digitale;
D)- la nullità dell’ intimazione opposta per violazione degli art. 3 legge n° 241/1990 e 7 legge n° 212/2000. omessa allegazione atti prodromici ed omessa indicazione prospetto interessi;
E)- la nullità dell’ intimazione opposta per violazione art. 7 legge n° 212/2000 ;
F)- la nullità della intimazione opposta per violazione artt. 12 comma 4 dpr n. 602/1973 e 21-septies legge n. 241-1990;
G)- la nullità della intimazione opposta per violazione giusto procedimento. Omessa/imtua1e/Nul1a/inesistente notifica degli atti prodromici.
Non debenza tributi intimati per prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c. dei crediti di natura tributaria poiché risalenti nel tempo ed in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione notificati nelle forme di legge;
H)-la non debenza degli interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale; I)-la nullità della intimazione opposta per violazione artt. 2 dlgs 472/1997 e 30 dpr 602/1973.
Il ricorrente conclude chiedendo la nullità e/o inesistenza della intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese e compensi di causa , oltre rimborso spese forfettarie 15%, CAP 4% , ed il ristoro del Contributo Unificato Tributario.
Salvo ogni altro diritto e con riserva di ripetizione delle somme che eventualmente la ricorrente si vedrà costretta a pagare nelle more del presente giudizio.
Con espressa riserva di produzione di ulteriori documenti e di presentazione di memorie illustrative ex art. 32 DLGS 546/92 e di eventuali motivi aggiunti ex art. 24 DLGS 546/92. “
Con ulteriore memoria eccepisce
A-la Inammissibilità /Inesistenza della Costituzione in giudizio dell’ Agenzia Delle Entrate Riscossione;
B- la inesistenza giuridica produzione documentale della Agenzia Delle Entrate Riscossione;
C-la legittimità del ricorso nei soli confronti agente Riscossione – nessun litisconsorzio necessario con enti impositori;
D-la nullità della notifica degli atti prodromici ed atti interruttivi prescrizione -La rateizzazione non costituisce riconoscimento debito e/o valido atto per interruzione prescrizione-non debcnza tributi intimati. E- omessa notifica atti interruttivi prescrizione- prescrizione tributi. F- non debenza interessi e sanzioni. Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso con il ristoro delle spese legali da distrarsi in favore
che viene sciolta come di seguito.

Motivi della decisione

La Commissione preliminarmente respinge la eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria al punto A) e relativa alla eccepita inammissibilità /inesistenza della Costituzione in giudizio dell’ Agenzia Delle Entrate Riscossione. Assume infatti il ricorrente che l’atto di costituzione in giudizio depositato nel fascicolo telematico è palesemente inesistente in quanto consta della sola indicazione dell’Agenzia dell’Entrate Riscossione nonchè della responsabile dell’Ufficio Contenzioso xxxxxxx.
Osserva infatti la Commissione che l’Ufficio si è costituito avendo provveduto al deposito degli atti avverso i quali il ricorrente ha comunque proposto un articolato ricorso.
La Commissione, a tal proposito, ritiene che l’avvenuto mancato deposito di un formale atto di costituzione, come in questo caso, ha l’unico effetto di non permettere semplicemente all’Ufficio di poter replicare e/o formulare eccezioni alle tesi sostenute da parte ricorrente.
Con la conseguenza che gli atti depositati dall’Ufficio potranno essere comunque valutati ai fini della decisione.
Ciò precisato la Commissione ritiene opportuno procedere, per l’appunto, ad esaminare gli atti oggetto delle contestazioni del ricorrente e depositati dalla parte convenuta.
Come riportato in narrativa con l’impugnata atto n. xxxxx veniva intimato il pagamento della somma di €. xx limitatamente ed unitamente alle seguenti 3 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento:
1. n. xxxx notificata il 23-04-20 l O, Ruolo xxxAgenzia delle Entrate Ufficio di Perugia , di € xxxx (Registro -iva)
2. n. 0xxxx000 notificata il 26-03-2016, Ruolo 2xxxx Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia-Ufficio territoriale, di€ xxxx(lrap)
3. n. xxxx notificata il 26-10-2017, Ruolo xxx Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia-Ufficio territoriale , di€ xx.( canone RAI)
Avvisi Di Accertamento
4. n. xxxx , notificato il 10-10-2015 , 7-12- 2014, Ruolo 2xxxxx3 Dir. Prov. Perugia – Ufficio controlli , di€ xxx
5. n. xxx5 , notificato il 10-10-2015, Ruolo xxxxDir. Prov. Perugia – Ufficio controlli, di€ xxx
Relativamente agli avvisi di accertamento impugnati e sopra descritti, dall’esame degli atti prodotti dalle parti non risulta esservi alcuna raccomandata o comunque avviso postale che possa confermare l’avvenuta notificazione di tali atti interruttivi della prescrizione.
Né può essere ritenuto atto interruttivo ( ex art. 2944 c.c.) la rateizzazione alla quale era stato ammesso il ricorrente in quanto tale atto non costituisce riconoscimento del debito né rappresenta valido atto interruttivo della prescrizione come precisato dalla Cassazione (vedi per tutte Cassazione Civile n. 20962 del 01-10- 2020; n. 12735/2020).
Per quanto riguarda le tre cartelle, quella di cui al n. xxxxxx00 la stessa risulta essere notificata al ricorrente in data 23 aprile 2010.
Eccepisce tra l’altro il ricorrente la prescrizione quinquennale del credito tributario sostenendo pertanto la nullità della cartella e, in ogni caso, l’avvenuta prescrizione delle sanzioni ex al. 20 del d.lgs. 472/97.
La Commissione ritiene fondata tale eccezione in applicazione dell’art. 2948 n.4 C.C. per il tributo principale e interessi ed art. 20 del Dlgs n. 472/97 per le sanzioni.
In tal senso anche la Suprema Corte ha precisato che i crediti erariali, come quello in discussione si prescrivono in cinque anni. ( Cfr. Cass. Sez. Un. N. 23397/2016; ordinanza n. 930 del 17.1.2018; sentenza n. 1997 del 26.1.2018; Cass. n. 30362 del 23.1.2018; Cass. Civ. n. 5577 del 26.2.2019. Infatti, come riportato dalla citata Cass. N. 5577 del 2019 ” il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di nonne tributarie derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di 10 anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificatamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di cinque anni, previsto dal d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 art.20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario ( Cass.Civ. 10 dicembre 2009 n. 25790).
Nel caso in discussione sarebbe quindi un controsenso accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale solo per le sanzioni e non anche per il tributo principale perché, come dice la Cassazione, .. il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatto valere l ‘obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alla sanzione non può essere che di tipo unitario”.
Alla luce di quanto suesposto la Commissione ritiene che la cartella di che trattasi, notificata come sopra detto nell’aprile del 2010 sia prescritta per intervenuta prescrizione quinquennale alla data della notifica della impugnata intimazione di pagamento del 13.1.2020, non risultando notificati, allo stato, ulteriori idonei atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto concerne la cartella n. xxxxxx notificata il 26-03-2016 è stata attivata la procedura di cui all’art. 140 cpc. , ma nella relata non risulta indicato il nominativo del ricorrente e dunque non sussiste prova che questi abbia ricevuto la cartella.
Per quanto concerne la cartella n. xxx, notificata il 26-10-2017 è stata attivata anche in questo caso la procedura di cui all’art. 140 cpc. per assenza del destinatario e nell’elenco è riportato il nominativo del ricorrente ( al n. 49) ma non vi è prova né dell’invio né della effettivo ricezione della raccomandata di ricevimento.
Comunque detta notifica è nulla poiché la notifica della CAD non è avvenuta tramite Poste Italiane ma tramite Nexive spa il cui operatore non è di fatto dotato di poteri accertativi.(vedi in proposito Cass. Sez. unite sent. N. 299 del 10.1.2020).
Il ricorso pertanto viene accolto per i motivi che precedono, ritenuti assorbenti di tutte le altre eccezioni
All’accoglimento del ricorso consegue il pagamento delle spese legali a carico dell’Agenzia Delle Entrate-Riscossione -in persona del legale rappresentante pro ternpore – con sede legale in via Giuseppe Grezar n.14 – 00142 Roma, Agente della Riscossione per la Provincia di Perugia ed a favore del ricorrente liquidate come da dispositivo.


PQM

La Commissione, a scioglimento della riserva di cui all’udienza dello scorso 12 novembre 2020, accoglie il ricorso come in motivazione. Condanna l’agenzia Delle Entrate-Riscossione-in persona del legale rappresentante pro tempore- con sede legale in via Giuseppe Grezar n.14-00142 Roma, Agente della Riscossione per la Provincia di Perugia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. xxxxxx dichiaratosi antistatario, liquidate in€. 2.000,00, oltre spese genenili 15%, iva e cpa come per legge ed il rimborso della somma versata a titolo di Contributo Unificato Tributario.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2020.



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