Avv. Nicola Fiorillo
Di seguito una breve ricognizione delle caratteristiche principali del cd. pignoramento fiscale.
Da quale norma è disciplinato?
Il pignoramento di crediti presso terzi intimato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, meglio noto come pignoramento fiscale, è disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione).
Ai sensi della norma soprindicata:
“Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 1-bis. L’atto di cui al comma 1 puo’ essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.”
In cosa consiste?
Il pignoramento fiscale consiste in un ordine rivolto al terzo, debitor debitoris, di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Tale tipologia di atto viene redatto direttamente dall’agente della riscossione.
Si tratta di una vera e propria espropriazione presso terzi, sia pure in forme speciali, caratterizzata da un’estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente, giustificata dalla particolare natura del credito.
Quali sono gli effetti?
Gli effetti principali sono:
a) rendere indisponibili le somme pignorate presso il terzo (solitamente istituto di credito);
b) obbligare il terzo a pagare al concessionario nel termine assegnato.
Che differenza c’è con il pignoramento presso terzi del codice di procedura civile?
Il pignoramento fiscale è una forma speciale di espropriazione nella misura in cui obbliga il terzo a pagare senza la necessità di passare dal preventivo vaglio giudiziale.
Detto diversamente, tale forma espropriativa è speciale poiché sostituisce la citazione a comparire con l’ordine di pagamento diretto al terzo, con enorme vantaggio, in termini di abbreviazione dei tempi, a favore del creditore procedente.
Come fare opposizione e a quale giudice rivolgersi?
Il contribuente a cui viene notificato il pignoramento fiscale ha a disposizione diverse tipologie di tutela giudiziale:
1) secondo la più recente giurisprudenza, anche costituzionale, è possibile proporre “opposizione all’esecuzione” dinanzi al giudice ordinario (tribunale civile) per far valere fatti impeditivi (es. sospensione giudiziale o amministrativa dell’atto impositivo o della riscossione) o estintivi (es prescrizione) sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento immediatamente esecutivo o comunque per far valere l’impignorabilità del credito. Tale tipologia di opposizione è proponibile finché non sia stata disposta l’assegnazione delle somme al creditore;
2) “opposizione agli atti esecutivi” da proporre dinanzi al giudice ordinario per far valere vizi relativi alla regolarità formale dell’atto di pignoramento notificato. Tale opposizione va proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto;
3) secondo la recente giurisprudenza di legittimità, il contribuente può impugnare il pignoramento dinanzi al giudice tributario per far valere esclusivamente il vizio di omessa notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento esecutivo o cartella esattoriale). L’impugnativa è soggetta al termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del pignoramento.