Quote sociali agli eredi: differenze tra società di persone e di capitali

Avv. Nicola Fiorillo


Alla morte della persona fisica, come noto, si verifica l’apertura della successione ereditaria.
La conseguenza è la devoluzione agli eredi, legittimi o testamentari, di una serie di beni e/o rapporti giuridici, attivi o passivi.

A tal riguardo, merita particolare attenzione, nell’ambito del più ampio discorso inerente il passaggio generazionale dell’impresa, la circolazione mortis causa delle quote societarie, siano esse rappresentative di una partecipazione ad una società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) che ad una società di capitali (s.r.l., s.p.a.).

Occorre però fare una distinzione, tra la successione a causa di morte nella partecipazione ad una società di persone rispetto alla successione mortis causa nella partecipazione ad una società di capitali.
Tale distinzione deve, infatti, tener conto del differente regime di responsabilità per le obbligazioni sociali vigente all’interno di ciascuna forma societaria.

A ben vedere infatti occorre considerare che:

  1. nelle s.s. vige la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali dei soci che agiscono in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, per gli altri soci (art. 2267 c.c.);
  2. nelle s.n.c. vige la responsabilità illimitata dei soci (art. 2291 c.c.);
  3. nelle s.a.s. vige la responsabilità illimitata per i soci accomandatari ( art 2318 c.c);
  4. ed infine nelle s.r.l. e nelle s.p.a., la società risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.

Come noto, l’art. 2284 c.c., rubricato “morte del socio”, detta una particolare disciplina che, ancorché prevista solo per le società semplici, si ritiene applicabile anche alle altre tipologie di società di persone.
La norma richiamata, in breve, stabilisce il principio della “non” trasmissibilità mortis causa delle partecipazioni relative ad una società di persone.

Essa, invero, prevede che al verificarsi della morte di un socio possono prodursi una serie di conseguenze e alternative ed in particolare:

  • la liquidazione della quota agli eredi;
  • lo scioglimento della società;
  • la continuazione del rapporto sociale con gli eredi tramite l’ausilio di pattuizioni negoziali inter vivos.

È chiaro che queste tre opzioni operano laddove, all’interno dello statuto societario, non esistano clausole che impongano la continuazione del rapporto societario con gli eredi del socio defunto.
La ratio del suddetto divieto è molto semplice.

Come sostenuto più volte dalla giurisprudenza, si vuole impedire che un soggetto possa essere costretto, a causa dell’attivazione della successione ereditaria, ad assumere su di se la responsabilità illimitata, anche pregressa, per le obbligazioni sociali scaturenti dal subentro nel rapporto societario.

In altri termini, con siffatto divieto, il Legislatore ha voluto impedire che un soggetto possa ritrovarsi imprenditore senza averlo espressamente dichiarato mediante un’apposita manifestazione di autonomia negoziale in tal senso.

Unica eccezione al predetto principio è rappresentata, in virtù del disposto dell’art. 2322 c.c., dalla libera trasmissibilità a causa di morte delle quote detenute dal socio accomandante di una s.a.s., considerata la responsabilità limitata alla quota conferita, sussistente in capo a quest’ultimo.

Al contrario, stante il diverso e ben più mite regime di responsabilità per le obbligazioni sociali previsto per le società di capitali, sono liberamente trasferibili mortis causa, al netto di eventuali previsioni statutarie di segno contrario, sia le quote di s.r.l. che le azioni rappresentative di una partecipazione ad una s.p.a.

Si osserva che, sia nel caso di s.r.l. sia in quello di s.p.a., qualora a seguito della successione ereditaria, si formi tra più eredi una situazione di comproprietà delle partecipazioni societarie, sorge la necessità di nominare un rappresentante comune.

Tale soggetto avrà il compito di gestire i rapporti con la società (es. partecipazione ad assemblea), sino alla divisione della massa comune.

Qualora poi dovessero essere presenti, nello statuto della società (è il caso specifico delle s.r.l.), clausole di intrasferibilità assoluta mortis causa delle partecipazioni societarie, la legge consente agli eredi di conseguire la liquidazione della partecipazione in base al suo valore cd “reale”, in proporzione, cioè, al patrimonio sociale detenuto dalla società.

 

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