Avv. Elpidio Garzillo
Il 30 novembre u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’INAIL, il Bando Isi 2020 destinato ad incentivare le imprese alla realizzazione dei progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
Come ogni anno l’INAIL mette in campo risorse finanziarie in conto capitale, ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Il finanziamento è costituito da un contributo fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione dei progetti di miglioramento. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il Bando è disponibile al seguente link Bando Isi 2020 – INAIL.
Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Le domande di finanziamento, in modalità telematica, dovranno esser presentate sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.
Particolarmente sentito è il progetto per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – definito dall’Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2020-allegato-1-2.pdf?section=attivita : stiamo parlando dell’adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008.
Il modello di organizzazione SGSL
Il modello organizzativo e gestionale per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, c.d. “MOG-SGSL”, rappresenta, assieme al MOG 231 (di cui abbiamo già avuto modo di occuparci), uno straordinario strumento organizzativo indispensabile alle aziende non solo per impostare un sistema preventivo in linea con standard internazionali o linee guida nazionali, ma, soprattutto, per beneficiare di quell’effetto esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs.231/01.
Ricordando che il banco di prova del Modello 231 è il processo penale, un’azienda che decida di dotarsi di entrambi i Modelli, qualora dovesse subire una contestazione per violazioni in materia di salute e sicurezza (25-septies, d.lgs.231/01), avrebbe nella sua farètra un ulteriore strumento difensivo.
L’ente, infatti, è chiamato a dimostrare in giudizio la sua capacità organizzativa ovvero la sua capacità ad impostare regole preventive idonee a scongiurare il verificarsi di un reato 231, c.d. “presupposto”, attraverso anche l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione.
La sola adozione non è sufficiente: è indispensabile provare che i modelli siano idonei allo scopo e, ciò, prevenire la commissione di reati. Soffermandoci in quest’articolo sul MOG-SGSL, sotto il punto di vista strutturale, questo deve possedere tutte le caratteristiche previste dal co.1 dell’art.30, assicurando, quindi, un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
L’efficace attuazione tra presunzione di conformità, certificazione e asseverazione
Sebbene l’adozione non rappresenti mai un obbligo, ma sempre una facoltà su base volontaria, il MOG-SGSL, se definito e costruito conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (da marzo 2021 UNI EN ISO 45001:2018), nonché le Procedure semplificate definite dal Ministero del Lavoro con il D.M. 13.02.2014, si presume conforme ai requisiti previsti dall’art.30.
In ottica di compliance normativa, l’ottenimento di una certificazione da parte di un Ente terzo della conformità del MOG adottato alle norme internazionali di riferimento, rappresenta certamente un momento di verifica sul rispetto e, appunto, conformità normativa ed organizzativa dell’azienda. Stesso dicasi per l’asseverazione dei modelli, rilasciata dagli Organismi paritetici, qualora l’azienda decida di propendere verso schemi non certificabili.
Quello che però non deve mai sfuggire al vertice societario e, in ottica salute e sicurezza, al Datore di Lavoro, è che non basta ottenere un certificato per provare l’efficacia delle scelte trasfuse nel proprio MOG: è indispensabile che questi contenuti vengano applicati quotidianamente nelle attività di impresa, evitando che l’adozione, una volta messa a regime, non sia concepito come un mero adempimento burocratico o un peso che rallenta la produzione.
Vantaggi…non solo economici
Purtroppo i bandi INAIL destinati ad incentivare le imprese ad investire nella sicurezza, continuano a non generare gli effetti sperati dall’Istituto. Già in passato, con il vecchio OT24, il numero delle aziende pronte a beneficiare e partecipare al “click day” è stato inferiore rispetto all’atteso.
Perché è importante adottare un SGSL? Numerose le motivazioni: per garantire una maggiore sicurezza per i lavoratori, incentivare una maggiore e migliore produttività, innalzare i controlli interni, incrementare la leadership del vertice amministrativo e la reputazione sociale, non rimanere esclusi da fette di mercato che pretendono una gestione enterprise (integrato) del rischio reato, ecc…
Ogni azienda, pertanto, dovrebbe, con l’adozione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e/o dei modelli organizzativi (MOG) del d.lgs. 231/2001, definire e palesare una politica aziendale tesa ad ottimizzare, rendere più snelli e sicuri i processi gestionali, nel pieno rispetto delle norme vigenti e non in modo approssimativo, frutto dell’esperienza personale, formazione autodidatta o presunta capacità a governare il rischio connesso intimamente ad ogni attività lavorativa.