Dott. Luca Procopio
Nella sentenza in esame, la CTR LAZIO ritorna ad occuparsi, dopo le sentenze nn. 2090 e 2002 del 2020, dell’onere probatorio che deve assolvere l’Agenzia delle entrate al fine di negare il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta dal cessionario in operazioni che la stessa Agenzia presume essere soggettivamente inesistenti.
Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici di seconde cure, l’Ufficio impositore contestava all’impresa cessionaria la legittimità dell’esercizio della detrazione dell’IVA corrisposta in differenti operazioni di acquisto sulla sola base dell’inesistenza sostanziale dei soggetti emittenti la fattura e, quindi, sul solo elemento “oggettivo” dell’inesistenza soggettiva dei medesimi acquisti.
La CTR LAZIO, nel rigettare il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate e, quindi, nel confermare l’annullamento dell’atto impositivo deciso dalla CTP di Roma, evidenzia che il solo fatto dello status di “cartiera” dei soggetti fatturanti non è sufficiente a ritenere provato che il soggetto cessionario fosse consapevole della natura soggettivamente inesistente delle operazioni di acquisto e, di conseguenza, a negare la detrazione dell’IVA addebitata nelle varie fatture, specificando come sia onere della stessa Agenzia fornire ulteriori elementi oggettivi, anche solo presuntivi, che avrebbero dovuto indurre il soggetto passivo IVA acquirente a dubitare dell’identicità tra fatturante e fornitore effettivo e che nessuna attività investigativa sul soggetto apparentemente fornitore può essere automaticamente richiesta al cessionario.
E ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie concreta in esame, l’impresa acquirente ha provato che il prezzo di acquisto corrisposto al “fatturante” fosse in linea con il mercato.
Testo della sentenza
Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 3788 del 26.11.2020
DIRITTO
[…]
Ciò detto, per completezza di esame, il giudice di primo grado, ha ritenuto di esaminare anche nel merito le questioni all’esame, essendo evidente che il difetto dei presupposti per l’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento si sovrappone all’accertamento anche del difetto di prova della colpevolezza del ricorrente intesa come consapevolezza dell’inesistenza soggettiva delle operazioni dichiarate. Su quest’ultimo punto va prevalentemente rilevato che la giurisprudenza ha costantemente dichiarato che spetta all’Ufficio dimostrare, eventualmente anche con presunzione, la consapevolezza del contribuente circa la natura fraudolenta delle operazioni dichiarate.
Le presunzioni sono legittime, ma devono fondarsi su fatti gravi, precisi circostanziati. Ne devono emergere dall’atto di accertamento.
Nella fattispecie, l’unico fatto oggettivo sul quale si fonda la presunzione di colpevolezza che gli intermediari ai quali si rivolto il ricorrente sono stati nove tutti sono risultati all’Ufficio inesistenti
Correttamente il giudice di primo grado ha sostenuto che tale circostanza, da sola, non può costituire il fondamento di una presunzione carico del contribuente soggetto passivo dell’iva.
Nessun altro elemento oggettivo stato dedotto dall’Ufficio. Dagli atti risulta pacifico:
1) che le operazioni sono state, sul piano oggettivo, effettive;
2) che il prezzo della merce stato effettivamente pagato con mezzi;
3) che il prezzo congruo;
4) che nessun elemento testimoniale documentale avvalora la tesi della consapevolezza del contribuente sulla natura fraudolenta sul fatto controparte non avrebbe versato l’iva corrisposta.
La giurisprudenza, anche comunitaria, ha chiarito anche che, al contribuente non può essere attribuito un onere investigativo sulla serietà correttezza fiscale del fornitore.
In altri termini, l’Amministrazione, pur avendone l’onere, non ha fornito adeguati elementi probatori, anche solo presuntivi, che possano far ritenere che il contribuente fosse conoscenza della frode. Tutto ciò premesso, l’appello va rigettato va confermata la decisione di primo grado. La complessità delle risultanze istruttorie le oggettive difficoltà di valutare l’efficacia probatoria di determinate circostanze, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La CTR del Lazio rigetta l’appello dell’Ufficio.
Spese compensate.