Assurge a ius receptum di legittimità il principio in base al quale il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica dell’atto esattivo secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche, attestate a pena d’illegittimità nella relata.
Tali ricerche sono volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 07.02.2018, n. 2877 che, nella specie ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
Conformi alla massima che precede si pongono la Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 15.03.2017, n. 6788, nonché in precedenza la Cass. n. 7067 del 17.03.2008 nel cui impianto motivazionale è statuito: “La notificazione dell’avviso di accertamento nelle forme previste dall’art. 60 del DPR 600 del 1973 deve essere utilizzata solo nei casi in cui il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto”.
Nel rappresentato contesto ermeneutico è stato ulteriormente precisato che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune (in tal senso Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 13.11.2014, n. 24260).
Ciò stante, dunque, i Giudici di Piazza Cavour hanno decretato l’illegittimità del modus operandi degli agenti postali allorché gli stessi si limitino a barrare con una X la casella, prestampata sulla cartella esattoriale, in corrispondenza della dicitura “irreperibilità del destinatario”, omettendo di attestare quali preliminari attività di ricerca (anagrafiche o in loco) abbiano compiuto onde garantirgli la ricezione (effettiva e/o legale) dell’atto esattivo, con susseguente illegittimità e/o nullità del relativo procedimento notificatorio.