Notifica telematica atto esattivo: corretta modalità

Avv. Giuseppe Mappa


Si consolida sempre più l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è inesistente la notifica telematica ove effettuata DA un indirizzo Pec non certificato e non presente nei Pubblici Registri.


 Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 3414 del 21.03.2021

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7.01.2020, il ricorrente ha, previa sospensiva, impugnato la cartella di pagamento n. XXXX -notificata in data XXXXX.2016- per Irpef ed Iva, sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2013, per complessivi euro XXXX35, di cui ha avuto notizia tramite l’estratto di ruolo datato 5.11.2019, contro l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Parte attrice ha dedotto:

l’omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento;

la decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo,

concludendo in conformità e con la richiesta di vittoria di spese.

L ’Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

l’inammissibilità delle eccezioni proposte ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 546/92 per la tempestiva notifica della cartella di pagamento;

l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;

l’inammissibilita’ ex art. 19 del d. lgs. 546/92 del ricorso, in quanto in data 20/03/2019 è stata notificata al ricorrente l’intimazione di pagamento n. XXXXXXXX0 -alla quale era sottesa, tra le altre, anche la cartella di pagamento n. XXXXX00 oggetto del presente gravame, che non era impugnata divenendo incontestabile la pretesa portata dalla cartella impugnata;

l’avvenuta notifica della cartella esattoriale in questione, eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi e, segnatamente, eseguita a mezzo pec in data 21/11/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata “frXXXXXXXXri@ordXXXXXXma.org”

risultante dalla visura inipec (ed ha prodotto copia della relativa documentazione agli atti di causa);

in ordine all’asserita decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo, che ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento in questione nel pieno rispetto dei termini di all’art. 25 del D.P.R. 602/73, cioè entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi;

concludendo con la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito di rigetto con vittoria di spese di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.

Parte attrice con memoria successiva ha dedotto in replica:

la nullita’/inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. XXXXX0 e del successivo atto esattoriale n. XXXX9000, in quanto eseguita in assenza dei presupposti normativi previsti in materia di notifiche telematiche.

L’indirizzo telematico del mittente “notifica.lazio@cert.equitaliariscossione.it” non risulta e nemmeno risultava inserito all’epoca della presunta notifica in alcuno dei registri pubblici previsti dall’art. 16 – ter del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/23012, atteso che l’indirizzo di Equitalia Servizi di Riscossioni Spa presente sul registro pubblico INI-PEC era “direzione@pec.equitaliariscossione.it”, con conseguente nullità se non addirittura inesistenza della notifica in ragione dell’impossibilità, soprattutto per il destinatario di ricondurre tale indirizzo al soggetto realmente mittente;

confermando le conclusioni poste con l’atto introduttivo.

A conclusione dell’udienza tenuta con le modalità di cui all’art. 27 del d.l. 137/2020, il ricorso è passato in decisone sulla base degli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 1.Preliminarmente va disattesa l’eccezione formulata dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione di  inammissibilità dell’impugnazione della cartella di pagamento per tardività e fondata sull’assunto della regolare notifica della stessa, in quanto oggetto di contestazione è proprio l’avvenuta notifica -negata dal ricorrente- dell’atto di riscossione.

  1. Nel merito il ricorso è fondato.

In tal senso rileva l’eccezione di Parte attrice di nullita’/inesistenza della notifica della cartella di pagamento  n. xxxxxxe del successivo atto esattoriale n. xxxxxxx00, in quanto eseguite utilizzando un indirizzo telematico del mittente non presente nei registri pubblici di cui all’art. 16 – ter del D.L. 179/2012 (conformi, CTP Roma sentenza n. 601/2020; CTP Bari sentenza n. 447/2020).

In termini anche  recente autorevole giurisprudenza secondo cui “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando altresì che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto (Corte di Cassazione, ordinanza n. 3093/2020).

3.Si compensano le spese di lite in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza sulla questione dirimente della controversia.

La Commissione Tributaria Provinciale

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

 

 

 

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